Anche vittime del dovere e rispettivi congiunti accedono all’esenzione IRPEF

Maggio 4, 2025
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Esenzione IRPEF anche per vittime del dovere

Nel nostro Paese vi sono benefici fiscali, fra cui l’esenzione IRPEF (l’imposta sul reddito delle persone fisiche). L’esenzione trattata è riconosciuta a delle categorie di persone individuate, in dettaglio persone che abbiano subìto degli eventi traumatici, o patologie riconducibili ad eventi specifici, come possono essere gli adempimenti del dovere, o gli attentati terroristici. Inizialmente, detta agevolazione coinvolgeva soltanto le vittime del terrorismo, con particolare trattamento delle pensioni di privilegio.

In seguito, la normativa ha ampliato il proprio raggio d’azione, e l’esenzione ha di conseguenza riguardato altresì le “vittime del dovere” e i rispettivi congiunti superstiti. La questione che ora si pone attiene al significato e all’ambito applicativo dell’estensione. Ci si domanda, cioè, se l’agevolazione sia da applicare esclusivamente alle pensioni di privilegio, privilegio relazionato all’evento lesivo subìto, o se riguardi anche altre pensioni, quale può essere il caso di quelle di reversibilità.

Normativa coinvolta

A proposito del quadro normativo coinvolto, esso si articola con le seguenti disposizioni di legge. Abbiamo la Legge 206/2004, art.3, co.2, che prevedeva in origine l’esenzione IRPEF per vittime del terrorismo. Poi troviamo, nel quadro medesimo, la Legge 232/2016, art.1, co.211, la quale ha esteso l’agevolazione alle vittime del dovere e rispettivi superstiti.

Per finire, la Legge 266/2005, che aveva effettuato la prima estensione di benefici, rivolta a soggetti non titolari di rapporto di pubblico impiego. Ad opera di quest’ultima, erano entrate nell’ambito dei benefici anche i militari del servizio di leva, e persone subenti infermità da causa di servizio (seppure non di lavoro pubblico).  

Il caso concreto

Cos’è avvenuto concretamente? Nella fattispecie registratasi, la madre di un militare, deceduto in servizio, richiede di veder riconosciuta l’esenzione IRPEF sulla pensione di reversibilità del marito. La donna sosteneva che il marito fosse da identificare quale congiunto superstite di vittima nell’adempimento del dovere. La domanda posta è la seguente: la pensione, pur non essendo pensione privilegiata, avrebbe potuto beneficiare dell’esenzione estesa alle vittime del dovere?

Posizione delle autorità e dei giudici: vittime del dovere non sullo stesso piano

Iniziamo col vagliare la posizione assunta dalle autorità amministrative e dai giudici del primo grado di giudizio. Tanto l’Agenzia delle Entrate, che la Corte di primo grado, hanno ritenuto che l’esenzione fosse suscettibile d’applicazione solamente alle pensioni di privilegio, riconosciute appunto in forza dell’evento traumatico o patologico all’origine dello status di vittima del dovere. Dunque, era subentrato un diniego dell’istanza avanzata, diniego confermato giudizialmente in sede d’appello. La donna ricorre allora per Cassazione.

Proprio la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7958/2025, ribalta l’interpretazione data sul piano amministrativo prima, e nei gradi di giudizio precedenti poi. La Suprema Corte ha affermato che la normativa non richiede, in realtà, che vi sia correlazione fra la pensione e l’evento a causa dello status di vittima del dovere. In altri termini, il beneficio è da intendere come soggettivo, pertanto riconosciuto a chi è qualificato vittima del dovere (o rispettivo congiunto), non in relazione alla tipologia di pensione percepita.

Principio fondamentale affermato dalla Cassazione

Volendo entrare più nel merito di quanto constatato dalla Cassazione, la Corte ha chiarito che, l’agevolazione fiscale, non è da intendersi riferita limitatamente alle pensioni privilegiate.

E poi che la normativa, anche coerentemente con le ultime interpretazioni giurisprudenziali intervenute, estende il beneficio all’intera categoria di vittime del dovere e loro superstiti; ancora una volta, senza restrizione alcuna riferita al tipo di trattamento pensionistico percepito dalla vittima, o dal congiunto superstite.  

L’altro aspetto chiarito dalla Suprema Corte, si rinviene nel fatto che la norma detiene un carattere soggettivo, e in quanto tale riguarda i soggetti che riversino nella condizione descritta normativamente, non alle specifiche pensioni percepite.

Equità e uniformità di trattamento

Ci si è interrogati, in seno alla Suprema Corte, a proposito, tra l’altro, della parità di trattamento fra vittime del terrorismo e vittime del dovere. La Corte ha ribadito come, nel momento in cui si estende il beneficio a diverse categorie, la misura dev’essere necessariamente analoga, a scopo d’evitare delle disparità ingiustificate.

Il principio affermato da ultimo nella sentenza n. 7958/2025, era stato già affermato in altre occasioni precedenti, dalla stessa Cassazione riunita a Sezioni Unite. Qui si parla delle sentenze Cass. 29/05/2024, nn. 15023, 15056, 15115, 15121.

Costante altresì, la Giurisprudenza della Corte secondo cui non può esservi interpretazione estensiva, o per analogia, di norme a previsione d’agevolazioni tributarie.

Conclusioni della sentenza per attribuzione a vittime del dovere

La Corte di Cassazione, sulla base di tali premesse, ha respinto la tesi dell’Agenzia delle Entrate, ed ha stabilito che il beneficio fiscale è da applicarsi in aggiunta alle pensioni di reversibilità (come nel caso di specie) di soggetti qualificati vittime del dovere o loro congiunti.

Alla madre del militare deceduto è stata, coerentemente con quanto affermato, riconosciuto il diritto all’esenzione IRPEF sulla pensione di reversibilità del marito. La Corte ha oltretutto condannato Agenzia delle Entrate ed INPS a rifondere le spese di lite.

In definitiva, si è visto come la corretta interpretazione si basasse sul testo normativo, il quale non richiedeva una correlazione tra evento registratosi e tipologia pensionistica. E, sempre per ricapitolare, si è visto com’è stato ribadito il principio di parità di trattamento fra categorie di beneficiari di una medesima prestazione.  

Appare allora oggi del tutto chiaro che i superstiti vittime del dovere, anche laddove percepenti pensione di reversibilità, possono beneficiare dell’esenzione IRPEF, come previsto dal dato letterale della normativa, e, a questo punto, anche dalla Giurisprudenza della Cassazione. Risolta così un’altra controversia in materia di pensioni.

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