Adozione internazionale: presupposti, requisiti e chi può adottare

Aprile 3, 2025
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Adozione internazionale
Adozione internazionale - IlGiornaleGiuridico.it

In questo approfondimento, scopriamo come funziona il processo di adozione internazionale. Quali sono i requisiti richiesti? Quali i presupposti? I single possono adottare oppure no? Come funziona il procedimento? Rispondiamo a tutte queste domande.

Cosa si intende per adozione internazionale

Con l’espressione adozione internazionale si intende quel processo che porta all’adozione di un minore straniero dinanzi alle autorità del suo Paese da parte di genitori italiani o stranieri residenti in Italia o all’adozione di un minore italiano da parte di genitori stranieri o italiani residenti in un paese estero. Con l’adozione internazionale, l’adottato acquisita lo status di figlio legittimo che lo equipara dunque allo status dei figli nati da matrimonio.

Non è così semplice come potrebbe sembrare, procedere all’adozione internazionale. I genitori adottivi o futuri tali, devono infatti possedere determinati requisiti stabiliti dalla legge.

Chi si occupa dell’adozione internazionale?

È la Commissione per le adozioni internazionali ad avere competenza nell’ambito delle adozioni internazionali. La sua sede è presso la presidenza del Consiglio dei ministri.

Essa si compone, tra l’altro, di 1 presidente, di 1 vicepresidente e vari esperti. Il compito della Commissione è verificare che l’adozione si svolga nel rispetto dei requisiti previsti dalla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.

Adozione internazionale: chi può adottare?

Possono richiedere accesso al processo di adozione internazionale sia cittadini italiani residenti in un paese straniero, sia cittadini stranieri o italiani residenti nello stato italiano.

L’articolo 6 della legge 184/83 recita che:

“L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare.”

Affinché possa parlarsi di adozione internazionale, è necessario che ci sia un minore in stato di abbandono, che non abbia nessuna forma di assistenza economica e morale da parte dei genitori biologici e che lo Stato di provenienza non possa in nessun modo tutelarlo. Ancora, è necessario che i genitori adottivi o futuri tali rispettino determinati requisiti.

Adozione internazionale, requisiti per i genitori adottivi

Fino a pochissimo tempo fa, i genitori adottivi o aspiranti tali dovevano rispettare questi requisiti:

  • possedere residenza italiana
  • essere cittadini italiani residenti all’estero
  • essere sposati da almeno 3 anni senza precedente separazione personale negli ultimi tre anni
  • età di colui da adottare superiore a 18 anni
  • età di colui che adotta non superiore ai 45 anni
  • i coniugi devono essere in grado i mantenere economicamente, istruire ed educare i minori che vogliono adottare
  • i coniugi devono aver ottenuto il decreto di idoneità alla adozione dal Tribunale per i minorenni

In questo elenco requisiti, si può notare che non c’è menzione alcuna ai single. Con una recentissima sentenza del 2025, la numero 33, la Corte Costituzionale è stata chiamata ad esprimersi sulla esclusione dei single nel processo di adozione internazionale.

In particolare, si rilevava una violazione degli articoli 2 e 117 della Costituzione. In particolare, si evidenziava come l’istituto della adozione si ispirasse a un principio di solidarietà sociale e come l’adottante, anche se non in coppia, si dovesse tenere in considerazione se in grado di garantire benessere materiale e morale a un minore in stato di abbandono.

Postilla importante: il giudice avrà sempre il compito di accertare l’idoneità del genitore adottivo o aspirante tale, considerando l’ambiente in cui vive, le persone che frequenta e il suo contesto sociale. La Corte sottolineava inoltre come, in un periodo storico in cui le istanze di adozione internazionale siano in diminuzione, non sia giusto togliere a un minore in difficoltà la possibilità di trovare un ambiente affettuoso e armonioso in cui vivere.

Leggi anche —> Adozione: assenza dei genitori e conflitto tra parenti, giudizio nullo senza curatore speciale

Chi gestisce la procedura di adozione internazionale?

Partecipano alla procedura di adozione internazionale numerosi organismi ed enti come:

  • La Commissione per le adozioni internazionali: si trova presso la presidenza del Consiglio dei ministri, è composta da esperti del settore minorile. Il suo compito è provvedere a monitorare l’ingresso in territorio italiano del minore e le pratiche di adozione emesse dal paese straniero di provenienza.
  • Servizi sociali: servizi che operano in ambito territoriale attraverso assistenti sociali che effettuano controlli e ricerche sui futuri genitori adottivi.
  • Tribunale per i minorenni: è l’organo responsabile della emissione del decreto di idoneità alla adozione.
  • Altri enti autorizzati: enti senza scopo di lucro gestiti da esperti nel settore della adozione internazionale di minori, il cui compito è favorire, tra gli altri, incontri tra futuri genitori adottivi e minori e monitoraggio dell’ingresso in Italia del minore straniero.

Prassi per accesso alla adozione internazionale

Nel caso di adozioni internazionali di un minorenne non italiano, i futuri genitori adottivi presentano richiesta presso il Tribunale per i minorenni che si trova nel distretto in cui risiedono.

Sarà proprio quest’ultimo organo a dover emettere il decreto di idoneità all’adozione dopo che i futuri genitori i genitori adottivi abbiano espresso una dichiarazione di disponibilità all’adozione.

Se non c’è decreto di inidoneità all’adozione, il Tribunale dei minorenni entro 15 giorni presenta ai servizi sociali degli enti locali una dichiarazione di disponibilità in copia. Sarà compito dei servizi sociali degli enti locali iniziare attività di verifica sulla situazione sanitaria, sociale, economica e personale dei futuri genitori adottivi.

Entro 4 mesi, i servizi sociali degli enti locali, effettuate le loro verifiche, inviano una relazione al Tribunale per i minorenni il quale, intervistati i futuri genitori i genitori adottivi, emette entro due mesi decreto di idoneità o inidoneità. Entrambi i decreti necessitano di motivazione. Con il decreto di idoneità, i futuri genitori adottivi hanno un anno a disposizione per procedere con la procedura di adozione.

Tutti gli atti e relazioni arrivano nelle mani della Commissione per le adozioni internazionali e all’ente autorizzato che farà iniziare il processo di adozione. Sarà proprio questo ente che si occuperà di intrattenere rapporti tra gli aspiranti genitori adottivi e le autorità straniere del paese del minorenne richiesto in adozione.

Ruolo dell’autorità straniera

Anche l’autorità straniera gioca un ruolo importante nel processo di adozione internazionale: sarà essa infatti ad autorizzare oppure no il procedimento di adozione o l’affidamento del minore. L’autorità straniera si interfaccerà poi con la Commissione italiana trasmettendo un provvedimento all’adozione o affidamento che potrà essere positivo o negativo. La Commissione in base al provvedimento dell’ente straniero, deciderà di autorizzare o meno l’ingresso e residenza del minore in Italia.

Ottenuta l’autorizzazione, il minore arriva in Italia con i genitori adottivi. Nel caso di provvedimento di affidamento, il Tribunale per i minorenni parla di affidamento preadottivo della durata di un anno al termine del quale potrà pronunciare o meno l’adozione.

Questa procedura si conclude con un ordine di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di Stato civile da parte del Tribunale per i minorenni.

Ente autorizzato nel processo di adozione: quali compiti svolge?

L’ente autorizzato nel processo di adozione internazionale si occupa di:

  • favorire gli incontri tra minore e aspiranti genitori adottivi
  • avviare le pratiche presso enti e autorità del paese estero
  • verificare le informazioni sulla famiglia d’origine del minore
  • trasmettere le informazioni raccolte ai futuri genitori adottivi
  • cooperare con la Commissione, i servizi sociali e il Tribunale per i minorenni
  • seguire l’arrivo del minorenne in Italia

Quali diritti acquisisce l’adottato?

L’adottato:

  • acquisisce lo status di figlio legittimo
  • acquisisce il cognome del padre adottivo
  • acquisisce il cognome della madre adottiva se questa è separata e l’adozione viene disposta a suo favore
  • cessa di avere rapporti con la famiglia biologica

Adozione da parte di residenti all’estero

I residenti all’estero che intendano adottare, devono fare richiesta al console italiano che trasmette la domanda al Tribunale per i minorenni locato nei distretto di residenza del minore. È il console che si occupa di vigilare insieme ad altri enti italiani e/o stranieri sull’andamento dell’adozione.

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