Nel momento in cui gli effetti civili del matrimonio si sciolgono o cessano, la legge italiana riconosce al coniuge il diritto a percepire una quota del TFR, o trattamento di fine rapporto, dell’ex coniuge da cui ha divorziato.
Il diritto ha una ratio molto evidente: il legislatore ha inteso prevederla per rafforzare il legame di solidarietà che sussiste tra i due coniugi anche nel momento in cui il matrimonio non va a buon fine e si interrompe con un divorzio.
Cos’è il trattamento di fine rapporto (TFR)
Prima di comprendere quali siano le sorti del TFR in caso di divorzio, è certamente utile sottolineare come il trattamento di fine rapporto sia un’indennità economica che corrisposta al lavoratore dipendente in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
La legge italiana regola questo strumento con l’articolo 2120 del codice civile, secondo cui
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5.
Da ciò ne deriva che l’ammontare del TFR dipende anche dalla durata del rapporto di lavoro.
Si consideri inoltre che ai sensi della legge sul divorzio non si parla espressamente di trattamento di fine rapporto, bensì di indennità di fine rapporto, stabilendo che sia ricompreso in tale novero qualsiasi tipo di emolumento economico che viene riconosciuto al termine di un rapporto di lavoro. Per la giurisprudenza vige un’equiparazione tra il TFR e l’indennità di fine rapporto percepita dal lavoratore parasubordinato.
La separazione e il divorzio
Ora, prima di comprendere quali siano le sorti del TFR nel divorzio, è sicuramente utile aggiungere un altro piccolo tassello introduttivo, rappresentato dalla differenza tra il negozio della separazione e quello del divorzio.
Iniziamo dunque con il condividere che la separazione, che può essere consensuale o giudiziale, è una procedura con cui vengono sospesi gli effetti civili del matrimonio fino ad un’eventuale definitiva cessazione, che avviene con il divorzio. È anche per questo motivo che separazione e divorzio a volte costituiscono due eventi successivi: il primo diviene insomma un istituto propedeutico al secondo.
Il divorzio invece è un istituto giuridico – introdotto dalla legge 898/1970 – con cui vengono posti fine gli effetti civili del matrimonio. Di questo parleremo nelle prossime righe. Il divorzio può essere conseguito sia attraverso l’intervento di un giudice che mediante la procedura di negoziazione assistita, se si tratta di divorzio congiunto.
Il TFR nella separazione e nel divorzio
L’articolo 12-bis, al primo comma, della legge sul divorzio afferma che:
Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Dalla lettura della norma emerge dunque come il legislatore abbia voluto riservare all’ex coniuge il diritto ad una quota del TFR maturato dall’altro coniuge nel rapporto di lavoro intrattenuto durante il matrimonio. Una norma che di fatto rafforza il già citato regime di solidarietà dei coniugi dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civile del matrimonio.
I requisiti per godere del TFR nel divorzio
Non sempre si può ottenere il TFR da divorzio. La legge prevede infatti il rispetto di alcuni requisiti essenziali, utili per assicurarsi il godimento del diritto a tale quota, come:
- aver divorziato;
- non aver contratto un nuovo matrimonio;
- essere percettori dell’assegno divorzile.
Non costituisce invece un requisito utile per il godimento del TFR nel divorzio la condizione affettiva del coniuge che ha diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto da parte del proprio datore di lavoro dopo il matrimonio.
La richiesta del TFR nel divorzio
Insomma, come abbiamo visto, non basta essersi separati per avere diritto ad una quota del TFR del coniuge avente diritto. È infatti fondamentale rispettare tutti i requisiti previsti dalla legge.
Si consideri inoltre che la domanda finalizzaa all’ottenimento della quota di TFR da divorzio può essere fatta in sede di domanda di divorzio stesso. In ogni caso, però, l’indennità diventa effettivamente esigibile solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Si cita in questo caso la nota sentenza n. 21002/2008 della Corte di Cassazione, secondo cui
In tema di divorzio, il sorgere del diritto del coniuge divorziato alla quota dell’indennità di fine rapporto non presuppone la mera debenza in astratto di un assegno di divorzio, e neppure la percezione, in concreto, di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse fra le parti, ma presuppone che l’indennità di fine rapporto sia percepita dopo una sentenza che abbia liquidato un assegno in base all’articolo 5 della legge n. 898 del 1970, ovvero dopo la proposizione del giudizio di divorzio nel quale sia stato successivamente giudizialmente.
Come calcolare la quota di TFR nel divorzio
Tutto ciò sancito, torniamo a occuparci della legge sul divorzio, che al secondo comma dell’articolo 12-bis stabilisce in che modo si calcola la quota di TFR cui ha diritto il coniuge divorziato.
Farlo non è teoricamente difficile, considerato che bisogna applicare una percentuale pari al 40% all’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Il diritto alla quota di TFR spetta peraltro al coniuge anche se il trattamento di fine rapporto matura dopo la sentenza di divorzio.
In questo ambito, la giurisprudenza ha già chiarito più volte come il periodo di matrimonio da prendere in considerazione per il calcolo della quota di TFR non ricomprenda solamente il periodo in cui gli obblighi matrimoniali venivano rispettati, bensì riguardi anche il periodo in cui tali obblighi si sospendono per l’intervento della separazione.
Nel 2007, però, la corte di legittimità con sentenza n. 15299 ha illustrato la modalità di calcolo della quota, affermando che:
l’indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40% dell’indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale: risultato che si ottiene dividendo l’indennità percepita per il numero di anni in cui è durato il rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto di matrimonio e calcolando il 40% su tale importo.
Gli anticipi sul TFR
L’opportunità di questo approfondimento ci permette di ricordare che il lavoratore, ai sensi dell’art. 2120 c.c., a certe condizioni può domandare anche un’anticipazione del trattamento di fine rapporto lavoro.
In questo caso, sorge una domanda più che lecita: come si calcola la quota spettante all’ex coniuge divorziato?
Anche in questo caso per avere una risposta possiamo riferirci alla Corte di Cassazione, che con sentenza n. 24421/2013 ha affermato che
nell’applicazione dell’art. 12-bis L. 898/1970, non deve tenersi conto delle anticipazioni del TFR percepite dal coniuge durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, per essere quelle anticipazioni entrate nell’esclusiva disponibilità dell’avente diritto (Cass. 19427/2003; Cass. 19046/2005). L’art. 12-bis L. Divorzio, alla luce di quanto osservato, non può che interpretarsi nel senso di garantire al coniuge beneficiario la corresponsione di una quota di TFR, calcolata sulla somma che viene corrisposta al lavoratore, successivamente alla sentenza di divorzio. Ciò vuol dire che la quota spettante all’ex coniuge deve essere quantificata sulla scorta del TFR netto corrisposto all’avente diritto e non sul lordo. In caso contrario, infatti, questi sarebbe tenuto a corrispondere all’ex partner una quota in relazione ad un importo dallo stesso non percepito, siccome gravato dal carico fiscale.
In termini più semplici, se il lavoratore ha chiesto delle anticipazioni sul TFR, percepite prima del divorzio, la quota cui ha diritto l’ex coniuge divorziato si conteggia sull’importo del TFR liquidato al lavoratore dopo la sentenza di divorzio, al netto delle anticipazioni conseguite.
Il TFR destinato al fondo di previdenza
E se il TFR viene versato in un fondo di previdenza complementare?
Per comprendere che cosa accade possiamo riferirci all’art. 12-bis della legge sul divorzio, secondo cui l’ex coniuge ha diritto
ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Ricordiamo come il TFR destinato al fondo di previdenza complementare non si percepisca all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, e come le somme liquidate hanno natura di pensione integrativa ex art. 2123 c.c.
Il diritto dell’ex coniuge a una quota del TFR dell’ex congiunto, ai sensi dell’art. 12-bis l. 898/1970, non compete con riguardo a quelle somme che risultino essere destinate a un fondo di previdenza complementare
si legge nella sentenza del Tribunale di Milano del 18 febbraio 2017.
La revoca dell’assegno divorzile
In conclusione del nostro approfondimento ci si può poi domandare che cosa accada se l’ex coniuge perde il diritto all’assegno divorzile.
Effettivamente, in apertura di questo articolo abbiamo commentato come uno dei requisiti del diritto alla quota di TFR sia la corresponsione dell’assegno divorzile.
Ma che cosa accade se si perde tale diritto?
In verità, l’ex coniuge non deve temere la perdita del diritto se il giudice, successivamente, procede a revocare l’assegno divorzile.
Lo conferma la Cassazione con la sentenza n. 4499/2021, secondo cui
Il diritto alla quota del T.F.R. spetta all’ex coniuge titolare di assegno divorzile se il trattamento è stato corrisposto all’altro ex coniuge dopo la proposizione della domanda di divorzio. La sopravvenuta revoca dell’assegno opera ex nunc, a far data dalla proposizione della relativa domanda, e non ha effetto sui diritti già acquisiti collegati all’assegno.
In particolare, si legge nella pronuncia,
L’operatività rebus sic stantibus del giudicato sul diritto all’assegno L. n. 898 del 1970, ex art. 5, comma 6, fa sì che là dove, nel tempo, i presupposti legittimanti il riconoscimento dell’assegno divorzile siano venuti meno, determinando la revoca del primo, tanto non valga, in ragione dell’operatività ex nunc del nuovo accertamento, a porre nel nulla il diritto all’assegno per il periodo coperto dal giudicato. Il nuovo accertamento ove di accoglimento della revoca varrà a far data dalla proposizione della relativa domanda lasciando fermo il diritto all’assegno di divorzio per il pregresso periodo corrispondente al formatosi giudicato e come tale entrato a far parte del patrimonio dell’ex coniuge