Automobile fuori strada e guard-rail assente: la responsabilità a chi appartiene? Al gestore della strada o all’automobilista? Ecco cosa ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza numero 882 del 2025.
Automobile fuori strada e guard-rail assente: il caso
La Corte di Cassazione con la sentenza numero 882 del 2025 si è espressa su un caso abbastanza controverso, arrivando alla pronuncia di un verdetto che rappresenta un precedente importante.
Il caso del giorno parte da un incidente automobilistico che vede coinvolte due donne a bordo della stessa auto che subisce un tamponamento finendo in una scarpata a causa dell’assenza del guard-rail. L’esito per guidatrice e passeggera è purtroppo drammatico: le due donne perdono la vita a seguito della colluttazione tra auto.
Di chi è la responsabilità in questo caso? Dell’automobilista o del gestore della strada? Nel primo e nel secondo grado di giudizio, il gestore della strada subisce condanna al risarcimento danni nella misura della metà pari a 150 mila euro: la presenza del guard-rail avrebbe evitato la caduta dell’automobile nella scarpata. Il gestore della strada adduce alla sua difesa questa tesi: l’obbligo di installazione del guard-rail riguarda strade di nuova costruzione o interessate da significativi interventi. Il gestore sottolinea a questo proposito che il tratto di strada in cui si è verificato l’incidente risaliva al 1969.
Parere degli ermellini
Secondo gli ermellini, la responsabilità del gestore della strada è duplice. Essa:
- può derivare dal mancato rispetto delle regole di comune prudenza;
- può derivare dalla violazione di specifiche norme.
Nel caso concreto, anche se il D.M. 223/1992 non prevedeva l’obbligatorietà di installazione del guard-rail, non scagiona il gestore della strada a verificare se quel tratto di strada oggetto del sinistro necessitasse del guard-rail.
Automobile fuori strada e guard-rail assente: importanza dell’ex articolo 2051c.c
Secondo i giudici, la presenza del guard-rail avrebbe impedito il capovolgimento dell’auto nella scarpata e probabilmente la morte delle due donne malcapitate. Più precisamente, i giudici chiamano in causa l’importanza dell’ex articolo 2051 c.c che evidenzia un nesso causale tra res ed evento di danno: nei confronti del gestore della strada vale la responsabilità per danni da cose in custodia.
A questo proposito, ricordiamo che l’ex articolo 2051 c.c. recita che:
“Ciascuno e’ responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Compiti degli enti proprietari delle strade
L’articolo 14 c.1 d.lgs 285/1992 elenca i compiti degli enti proprietari delle strade:
- manutenzione, gestione, pulizia di strade, pertinenze e arredo strade, impianti, servizi, attrezzature;
- controllo tecnico efficienza strade;
- manutenzione segnaletica.
In questo contesto assumono un ruolo importante le barriere stradali il cui compito è garantire sicurezza per gli utenti della strada e terzi e contenimento veicoli in caso di incidenti.
Nel D.M. 223/1992 si specifica che devono avere protezione:
- ponti
- viadotti
- ponticelli
- sovrappassi
- muri di sostegno carreggiata
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Decisione della Cassazione
Il gestore della strada ritiene ingiusto il risarcimento danni di 150 mila euro ma la Cassazione non è d’accordo.
I giudici ritengono che il gestore possa avere sia una colpa specifica che generica per le ragioni sopra già evidenziate. Sottolineano inoltre che la responsabilità del custode riguarda non solo la strada ma anche i suoi accessori e pertinenze, inclusi i guard-rail.
Il gestore della strada si appella al caso fortuito per condotta anomala causa del sinistro. La Suprema Corte ribatte che la condotta del veicolo causa del tamponamento non è tale da scagionare il gestore della strada dalle sue responsabilità. Tuttavia, i giudici arrivano alla conclusione di attribuire responsabilità paritetica tra gestore della strada e auto tamponante.