Il Concordato in Appello nel Giudizio di rinvio: un tema controverso

Dicembre 26, 2024
9 mins read
Concortdato in appello
Concortdato in appello

Un altro argomento importante della giurisprudenza penale italiana concerne la materia del concordato in appello, nel giudizio per rinvio. Infatti, si tratta di una questione dibattuta e spesso discussa, che rivela numerosi orientamenti contrastanti e una complessa evoluzione normativa. Con l’art. 1, comma 56, della Legge n. 103/2017, il concordato in appello è stato reintrodotto nel nostro ordinamento processuale penale attraverso l’articolo 599 bis del c.p.p.

La ratio scaturente dall’origine di tale istituto è stata attingente a una finalità deflattiva, volta alla riduzione dei carichi delle sezioni delle Corti d’Appello, e a un’enfasi tendenziale alla concentrazione e quindi alla celerità del processo. Tuttavia, anche questa è stata la valida ratio di molta torto interpretativa.

La Ratio della Fase Rescissoria nel Giudizio di Rinvio

Il radicale contrasto tra le due diverse vedute si fonda ampiamente sul concetto stesso di fase rescissoria del giudizio di rinvio e sulla funzione ad essa attribuita. Questa fase costituisce un vero e proprio snodo all’interno del procedimento penale, poiché è inserita nel processo per una necessaria revisione dei principi e delle eventuali lacune e distorsioni riscontrate nelle fasi precedenti.

Abbondano le valutazioni della giurisprudenza favorevole all’ammissibilità del concordato, secondo le quali la fase rescissoria svolgeva un proprio ruolo autonomo rispetto al giudizio originario ed era pertanto aperta ad una verifica non assoggettata ai vincoli precettivi delle fasi processuali relative, garantendo spazio sufficiente per l’azione dell’art. 599 bis cod. proc. pen.

Posizione confermata in cass. n. 46283 II. 12/10/2022. Ivi. Si trattava di giudizio di rinvio su medesimo trattamento sanzionatorio, la corte ha escluso che, ove le preclusioni non siano previste dal legislatore, il concordato in appello non fosse lecito secondo le dinamiche tipiche della fase rescissoria.

Si tratta di un’innovativa interpretazione che mette in luce come il giudizio di rinvio non costituisca un “mero” passaggio meccanico e ripetitivo, bensì tipicamente rappresenti una fase aperta, nella quale le parti possono introdurre elementi e soluzioni propedeutiche ad una idonea e svelta risoluzione della vertenza.

Concordato in Appello: Un Istituto Strategico per la Deflazione del Processo

In app, A. Cas., se il concordato rappresenti un istituto fondamentale del sistema giudiziario contemporaneo, la sua applicabilità a monte sembra essere maggiormente spalmata. L’eccessivo incombere del giudizio incrociato col sovraffollamento dei ruoli produce, infatti, una riduzione della qualità delle decisioni giudiziarie.

Pertanto, date le condizioni dell’eccessivo sovraffollamento e, appunto, del sovraffollamento di ragioni, l’applicazione del concordato diviene uno strumento meglio gestionale, addirittura sistematico, per garantire il consenso della giustizia nei tempi e nelle figure processuali. Per tale ragione, considerando l’osservanza delle opinioni e dell’intervento normativo, il concordato non può essere esperito in una situazionalità e particolarità quale è il giudizio di rinvio.

L’obiezione più ricorrente a questa proposta ritorna l’incompatibilità del concordato applicato nella negoziazione del giudizio di rinvio con il concordato stesso, sempre intento a ridurre. Tuttavia, quest’ultima critica si confronta con un orientamento più sostenuto di numerose pronunce che dimostrano come non solo la compatibilità sia possibile ma auspicabile. Così, Al. Cas., n. 1159/2023.

Gli Orientamenti Giurisprudenziali sul Concordato in Appello

La giurisprudenza italiana ha mostrato interpretazioni divergenti sulla possibilità di applicare il concordato in appello nel giudizio di rinvio. Questa divergenza ha alimentato un dibattito giuridico rilevante, che si sviluppa attorno alla tensione tra l’esigenza di efficienza processuale e quella di tutela delle garanzie procedurali.

Da un lato, alcune interpretazioni vedono nel concordato in appello uno strumento flessibile, capace di adattarsi alle diverse fasi del procedimento; dall’altro, vi sono orientamenti che ne limitano la portata per evitare possibili abusi o rallentamenti.

Le Pronunce Contrarie all’Ammissibilità

Altre sentenze della Corte di Cassazione hanno ritenuto inammissibile, tra l’altro, proporre il concordato in appello nel giudizio di rinvio. Secondo questa linea interpretativa, l’istituto non si coniuga piuttosto bene con il fine deflattivo del giudizio di rinvio. Alla conclusione dei gradi di appello e di legittimità, infatti, l’unico obiettivo rimarrebbe quello di risolvere le questioni specifiche individuate dalla Cassazione, rendendo inappropriata una riesposizione del merito mediante il concordato.

Inoltre, questi orientamenti mettono l’accento sulla definizione di un vero e proprio giudizio di rinvio a contenuto ed a parte pari, scollegando l’opportunità di riesprimerlo dall’esistenza di una particolare definizione delle questioni residuali. In questa prospettiva, quindi, l’ammissione del concordato potrebbe riversarsi in una necessaria dilatazione dei tempi, proprio al contrario della ratio snellitiva.

Si può ragionevolmente temere, infatti, che l’apertura di un nuovo spazio negoziale allontani l’attenzione del processo dal suo fine di risolvere in modo rapido ed efficace le questioni antistanti. Anche codesta impostazione si riconduce ad una visione di tipo deflativo del rinvio, nel senso che si vuole eliminare ogni possibile apertura per il dibattito.

L’Origine e l’Evoluzione Normativa del Concordato in Appello

La storia del concordato in appello è complessa e articolata, riflettendo le tensioni tra le esigenze di deflazione processuale e la tutela delle garanzie dell’imputato. Inizialmente previsto dal Codice di Procedura Penale del 1988, l’istituto è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 435 del 1990.

La Corte rilevò che la norma eccedeva i limiti della delega legislativa, consentendo una deroga alla forma dibattimentale anche nei casi in cui era in discussione la responsabilità penale dell’imputato, compromettendo così il principio del contraddittorio e della parità delle armi.

Successivamente, con la Legge n. 14/1999, il concordato in appello venne reintrodotto per soddisfare l’esigenza di ridurre i tempi dei procedimenti penali, ma tale misura si rivelò transitoria. Con il Decreto Legge n. 92/2008, noto come “Pacchetto Sicurezza”, l’istituto venne nuovamente abolito in un contesto di rafforzamento delle misure repressive e di limitazione degli strumenti deflattivi.

Tuttavia, la crescente pressione sulle corti italiane rese evidente la necessità di un nuovo intervento. Con la Riforma Orlando (Legge n. 103/2017), il concordato in appello fu ripristinato, sebbene con alcune limitazioni volte a bilanciare l’esigenza di rapidità con quella di garantire il rispetto dei diritti dell’imputato.

Ulteriori modifiche sono state apportate dal Decreto Legislativo n. 150/2022, che ha ampliato l’applicabilità del concordato in appello, permettendo una maggiore flessibilità nelle trattative tra le parti. Questo intervento ha rappresentato un ulteriore passo verso la modernizzazione del sistema giudiziario italiano, riconoscendo il concordato come un elemento centrale per il miglioramento dell’efficienza processuale.

Concordato in Appello e Giudizio di Rinvio: La Questione dell’Ammissibilità

Uno dei punti che maggiormente si presta a discussione è se e quando sia possibile proporre il concordato in appello accusatorio nel cosiddetto giudizio di rinvio conseguente all’annullamento da parte della Cassazione. Il giudizio di rinvio, infatti, ai sensi dell’art. 627 c.p.p., si caratterizza per l’autonomia della fase rescissoria rispetto a quella precedente. Tuttavia, il significato di tale autonomia rimane fortemente controverso tra le diverse posizioni della giurisprudenza, supportando un grande accordo. La stessa Suprema Corte ha infatti prodotto una giurisprudenza contrastante sul punto.

Dapprima, da un lato, ha indicato con alcune sentenze la nullità del concordato in questa fase, affermando che la finalità deflattiva dello strumento non poteva perseguirsi dopo che il giudicato sia di merito sia di legittimità fosse già scattato. Il giudizio di rinvio, nella fattispecie, avrebbe quindi come unica funzione quella di decidere la vicenda come indicata dalla Corte di Cassazione, senza liberare margine negoziale.

Dall’altro, con altre sentenze ha affermato che l’assenza di norme preclusive renda possibile il concordato in questa fase, a patto che esistano le condizioni per un giudice del tutto libero. Dal punto di vista di questa tesi, il concordato può diventare lo strumento per evitare ulteriori annose discussioni, rispettando sare le prerogative risultanti di partenza.

La Ratio della Fase Rescissoria nel Giudizio di Rinvio

La differenza di vedute si basa in gran parte sull’interpretazione e sulla funzione attribuita alla fase rescissoria del giudizio di rinvio. Tale fase si colloca come un momento cruciale all’interno del processo penale, poiché mira a rivedere e correggere eventuali errori o lacune rilevate nelle precedenti fasi del giudizio.

Secondo la giurisprudenza favorevole all’ammissibilità del concordato, la fase rescissoria assume un ruolo del tutto autonomo rispetto al giudizio originario e consente una revisione non vincolata dai precedenti passaggi processuali, offrendo quindi uno spazio di manovra sufficiente per l’applicazione dell’articolo 599 bis del codice di procedura penale.

Questa posizione è stata confermata dalla Sezione 2 della Corte di Cassazione con la sentenza n. 46283 del 12 ottobre 2022. In quell’occasione, il giudizio di rinvio verteva su questioni legate al trattamento sanzionatorio, ossia alla corretta applicazione della pena.

La Corte ha ritenuto che, in assenza di preclusioni esplicite previste dalla normativa, il concordato in appello fosse pienamente compatibile con le dinamiche proprie della fase rescissoria. Tale interpretazione sottolinea come il giudizio di rinvio non sia semplicemente un passaggio meccanico e ripetitivo, ma rappresenti piuttosto un momento che conserva la sua autonomia, dove possono essere introdotti elementi e soluzioni in grado di favorire una rapida e giusta definizione della controversia.

Concordato in Appello: Un Istituto Strategico per la Deflazione del Processo

Il concordato in appello costituisce certamente uno degli istituti chiave del sistema giudiziario contemporaneo, fondato soprattutto sulla riduzione dei tempi ed esiti processuali e del carico di lavoro delle corti. Il concordato è uno strumento particolarmente interessante, poiché in un sistema giudiziario caratterizzato dall’eccessiva durata della controversia, ammetterla può essere una scelta vincente in tanto in quanto l’efficienza maggiore, abbinata alla qualità dell’atteggiamento, è una delle basi del diritto e della giustizia moderna.

Ecco perché molti autori e professionisti del diritto sottolineano l’esigenza che tale soluzione possa essere applicata in società anche particolari, su cui non v’è praticamente fondamento, come la regola del trasferimento.

Si tratta di sviluppare in modo coerente un’obiezione che è spesso invocata contro questa versione del caso, vale a dire che appellantato nella regola del trasferimento, in quanto provvedimento qualificato che serve alla deflazione, comporti una qualche ulteriore sovrapponenza interpretata.

Gli Orientamenti Giurisprudenziali sul Concordato in Appello

Come accennato nella sezione precedente, la giurisprudenza italiana si è divisa nei confronti della questione se, compatibilmente con il diritto di difesa, potesse applicarsi il concordato in appello sul rinvio.

La questione ha suscitato un interessante dibattito giuridico intorno a due diversi bisogni: quello di un processo giurisdizionale più accessibile ed efficiente e quello di garantire l’integrità delle garanzie procedurali. Da un lato, le disposizioni flessibili hanno difeso il concordato in appello da un punto di vista giuridico, adattabile a vari momenti del processo giurisdizionale. Dall’altro, alcune interpretazioni li hanno limitati affinché le parti non potessero abusare del simile istituto o rallentare il processo.

Le Pronunce Contrarie all’Ammissibilità

Alcune pronunce della Suprema Corte hanno poi ravvisato l’inammissibilità dell’istanza di concordato in appello a seguito del giudizio di rinvio. In particolare, la Sezione 5 fase penale, n. 22774 del 22 giugno 2020, ha interpretato il concordato attraverso un obiettivo che l’istituto stesso non potrebbe permettersi, mal compatibile con uno strumento che per la sua struttura appare come evidentemente deflattivo. Dopo il percorso compiuto innanzi ai gradi di appello e di legittimità, la funzione del rinvio si giustificherebbe esclusivamente per la soluzione delle questioni indicate in sentenza a cassazione e quindi non sarebbe auspicabile alcuna rinegoziazione meramente processuale come quella del concordato.

La prospettiva individuata ripesca anche, quindi, la visione di un giudizio sempre limitato e circoscritto, privo di occasioni di introdurre ulteriori questioni che potrebbero complicare i fisiologici tempi processuali. In tal senso, l’ammissibilità del concordato potrebbe portare a una decompressione ulteriore dei tempi processuali, in contraddizione al fine di semplificazione conseguibile.

L’introduzione di ulteriori aree di contrattazione farebbe, d’altra parte, flettere ancora una più rilevante latenza dei processi: infatti, l’oggetto del rinvio non verrebbe risolto in maniera rapida ed efficace. Anche questa visione esprime un freno di carattere più restrittivo, con l’obiettivo di bilanciare le opportunità delle parti con le esigenze di celerità e ritrovare nella ragione la volontà di risolvere le questioni nel merito.

Le Pronunce Favorevoli all’Ammissibilità

Alcune sentenze della Suprema Corte, come quella della Sezione 5, n. 22774 del 22 giugno 2020, hanno stabilito l’inammissibilità di proporre il concordato in appello nel giudizio di rinvio. Secondo questa tesi, l’istituto non sarebbe compatibile con la finalità deflattiva che lo caratterizza.

Dopo la non irrevocabilità delle decisioni pronunciate nei gradi di appello e di legittimità, il giudizio di rinvio dovrebbe svolgersi “tenendo conto solo di ciò cui la Suprema Corte ha ritenuto di fare riferimento e cioè “le questioni debbono risolversi in un modo diverso” e “la risoluzione delle questioni dev’essere demandata ad un diverso giudice” rendendo inappropriata la rinegoziazione del merito del giudizio tramite il concordato.

Anche questa impostazione nasce dall’idea della necessità di mantenere un carattere limitato e circoscritto del giudizio di rinvio, senza introdurre elementi aggiuntivi. In tale prospettiva, l’ammissibilità del concordato potrebbe comportare una dilatazione dei tempi processuali, in contrasto con il fine di snellire i procedimenti.

La Ratio della Fase Rescissoria nel Giudizio di Rinvio

La differenza di vedute si basa in gran parte sull’interpretazione e sulla funzione attribuita alla fase rescissoria del giudizio di rinvio. Tale fase si colloca come un momento cruciale all’interno del processo penale, poiché mira a rivedere e correggere eventuali errori o lacune rilevate nelle precedenti fasi del giudizio.

Secondo la giurisprudenza favorevole all’ammissibilità del concordato, la fase rescissoria assume un ruolo del tutto autonomo rispetto al giudizio originario e consente una revisione non vincolata dai precedenti passaggi processuali, offrendo quindi uno spazio di manovra sufficiente per l’applicazione dell’articolo 599 bis del codice di procedura penale.

Questa posizione è stata confermata dalla Sezione 2 della Corte di Cassazione con la sentenza n. 46283 del 12 ottobre 2022. In quell’occasione, il giudizio di rinvio verteva su questioni legate al trattamento sanzionatorio, ossia alla corretta applicazione della pena.

La Corte ha ritenuto che, in assenza di preclusioni esplicite previste dalla normativa, il concordato in appello fosse pienamente compatibile con le dinamiche proprie della fase rescissoria. Tale interpretazione sottolinea come il giudizio di rinvio non sia semplicemente un passaggio meccanico e ripetitivo, ma rappresenti piuttosto un momento che conserva la sua autonomia, dove possono essere introdotti elementi e soluzioni in grado di favorire una rapida e giusta definizione della controversia.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Latest from Blog

registro dei titolari effettivi

Registro dei titolari effettivi: cos’è e come cambia

Il quadro normativo italiano in materia di antiriciclaggio sta attraversando un momento di significativa evoluzione su cui vale la pena soffermarsi almeno brevemente. L’Italia ha infatti recentemente adottato alcune nuove disposizioni che