È l’Agenzia delle Entrate a chiarire come si deve svolgere la tassazione, in relazione alle imposte indirette applicabili sulle somme corrisposte a titolo di risarcimento. Il provvedimento in oggetto è la Risposta interpello 13 novembre 2024, n. 223.
La richiesta inoltrata all’Agenzia delle Entrate
Vediamo in cosa è consistita l’istanza d’interpello all’Agenzia delle Entrate, inerente la tassazione sulle somme da risarcimento. Per mezzo di una determina, l’istante assegnava un appalto ad una ditta. Ad appalto in corso d’opera, erano subentrate delle circostanze, tali da indurre la direzione dei lavori ad optare per la sospensione dei suddetti. Nel merito, l’aggiudicataria contestava la sospensione dei lavori e il fatto di esservi stata indotta, e, in relazione a ciò, aveva iscritto nel registro contabile delle riserve, dove quantificava il danno.
Stante la situazione, sempre la società aggiudicataria comunicava all’assegnatario (inviante poi la predetta istanza), la propria volontà di recesso contrattuale, in virtù dello stallo a livello negoziale riscontrato. Tutto ciò, sempre fatte salve le riserve patrimoniali iscritte.
Da parte propria, l’istante procedeva con una messa in mora della ditta aggiudicataria, con l’annesso rifiuto della consegna parziale dei lavori proposta da quest’ultima. Tale ultimo punto, in quanto i lavori erano ritenuti interdipendenti a tutto il complesso dei lavori appaltati, quindi anche a quelli non eseguiti. E, in relazione a quanto riportato, l’assegnatario dell’appalto si riservava la quantificazione dei danni subiti.
Ora, con la richiesta incrociata di danni, sorgeva la controversia fra l’istante e la società. Nel giudizio di primo grado, le parti si erano accordate per quel che attiene alla quantificazione del pregiudizio subìto dall’appaltatore per via della sospensione dei lavori. Ma, nel momento antecedente la firma dell’accordo, l’assegnatario rivolgeva richiesta, all’Agenzia delle Entrate, appunto, di poter sapere se le somme da risarcimento che avrebbe corrisposto sarebbero state da considerarsi rilevanti o meno ai fini Iva, sulla base dell’art.15 D.P.R. n.633/1972. E qui sorge dunque la questione sulla quale ci interroghiamo, e che trova risposta nel provvedimento emanato successivamente dall’Agenzia.
La natura risarcitoria dei corrispettivi derivati da transazioni
Ai sensi dell’art.15, co.1, n.1, del d.P.R. n.633/1972, non concorrono alla formazione della base imponibile le somme dovute per interessi moratori, o penalità per ritardi, oppure per altre irregolarità riscontrate “nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”, stando alla lettera dell’articolo.
Quel che se ne trae è che le somme, comunque dovute a titolo risarcitorio, sono da escludere dall’applicazione dell’Iva. Dunque è così, di base, ma bisognava entrare nelle specificità del provvedimento che si aveva di fronte. Il medesimo presentava infatti delle innegabili peculiarità. Nella bozza della scrittura privata di accordo tra le parti, sulla cifra da corrispondere (da parte dell’appaltatore all’appaltante), si faceva presente lo svolgimento dei fatti. Vale a dire che, ad esecuzione contrattuale in corso, erano venute in essere circostanze che avevano determinato l’esigenza di sospendere i lavori, anche vista la necessarietà di ottemperare ad una perizia di variante. Variante che era volta ad integrare il progetto per sopravvenute esigenze dell’appaltante, ma anche per via del fatto che, il medesimo appaltante, era tenuto a corrispondere le prestazioni sanitarie senza una soluzione di continuità.
L’istituto della “sospensione illegittima”
La cifra che, in base alla scrittura privata, avrebbe dovuto esser corrisposta dall’appaltante (nonché istante) all’appaltatore, era stata stabilita relativamente all’istituto della “Sospensione illegittima”. L’istituto si rinviene all’art.160 del d.P.R. n.207 del 2010. Il primo comma dell’anzidetta disposizione, delibera che le sospensioni dei lavori, siano esse totali o parziali, disposte dall’appaltante per cause non previste dall’art.159 del medesimo testo legislativo, sono da considerarsi illegittime. E danno dunque diritto all’esecutore, sempre dalla lettera della legge, a ricevere risarcimento per i danni subìti.
La “sospensione dell’esecuzione”
Quanto al secondo comma della medesima disposizione, esso richiama prima l’art.1382 C.c., secondo il quale il danno da sospensione illegittimamente disposta viene quantificato secondo determinati criteri. Ed è sulla base di quanto richiamato, che il comma 2 prosegue parlando della natura risarcitoria della somma dovuta per reiterata sospensione dei lavori. Ma, la norma in oggetto, è stata poi abrogata recentemente, col D. Lgs. n.50/2016. Fermo restando ciò, quanto contiene lo si può ricondurre all’art.121, D. Lgs. n.36/2023, dal titolo “sospensione dell’esecuzione”.
Quest’ultimo stabilisce, al quinto comma, quanto segue: “qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi”.
La funzione in capo alle somme da risarcimento, nel caso di specie
L’Agenzia delle Entrate, per proprio conto, ha stabilito che, nel caso di specie, la cifra dovuta dall’appaltante nonché istante all’appaltatore, non è da intendersi quale corrispettivo di cessione di beni o prestazione di servizi, ed è in coerenza col suddetto principio, che ha definito il corrispettivo in questione come escluso dal campo applicativo dell’Iva.
Un’imposta proporzionale con aliquota fissa per le somme da risarcimento
Si può inquadrare la questione, anche alla luce dei disposti di cui all’art.1965 C.c. e all’art.29 del Testo Unico in materia d’imposta di registro. Il primo definisce la transazione, come il contratto con il quale le parti si fanno reciproche concessioni per porre fine ad una lite iniziata, o prevenire una potenziale lite. E precisa che, con la medesima transazione, è possibile creare, modificare o estinguere i rapporti prima delineatisi tra le parti nella sede del primo contratto, anche addivenendo a rapporti di tipo diverso da quello oggetto di pretesa o contestazioni tra le stesse parti.
Quanto all’art.29 del T.U. sull’imposta di registro, la previsione ha ad oggetto come, le transazioni che non comportino trasferimento di proprietà, o trasferimento o costituzione di diritti reali, siano gravate da imposta che si applica relativamente agli obblighi di pagamento derivanti. E, aspetto importantissimo, non si tiene conto, sempre dal disposto letterale dell’art.29, degli obblighi restitutivi o di quelli estinti per diretto effetto della transazione.
Nel caso trattato, è un obbligo di pagamento a carico dell’istante-appaltatore, quello che deriva dall’accordo transattivo fra le parti. Un atto da registrarsi in termine fisso, sul quale grava solamente l’imposta, proporzionale all’importo, pari al 3% ex art.9 del Testo Unico del 26 aprile 1986 n. 13. Art.9 che dispone per atti che non siano quelli indicati altrove, contemplanti prestazioni dal contenuto patrimoniale.
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