Il caso in questione riguarda la pronuncia della Corte di Cassazione n.25073/2024. Una donna, madre di tre figli, รจ vittima di una situazione mentale complessa, oltre che di un difficile contesto nel quale รจ collocata. Uno dei figli viene allora dato in affido agli zii paterni, e gli altri due collocati presso l’abitazione della nonna materna. In discussione รจ il procedimento d’adozione del minore dalla coppia di zii, la cd. “adozione mite”. La nonna materna fa ricorso in avversione al procedimento ed ottiene la nullitร del giudizio per la mancata nomina di curatore speciale. Stando alla difesa della donna, la nomina di un curatore avrebbe assunto il carattere della necessarietร , visto che i genitori non erano parte nel giudizio e la madre era giร decaduta per provvedimento dalla responsabilitร genitoriale.
Allora ci chiediamo quando sia fondamentale la nomina del curatore speciale del minore, ai fini del provvedimento d’adozione. La Corte di Cassazione, Sezione I, si รจ pronunciata con la predetta sentenza in data 18 settembre 2024. Con la medesima, si fa valere il principio secondo cui, qualora i parenti del minore risultino in conflitto (qual รจ appunto il caso trattato), e vi sia l’estraneitร dei genitori dal giudizio, proprio l’omessa nomina curatoriale comporta la nullitร del giudizio. Per la Corte di Cassazione, ad essere violato รจ il principio del contraddittorio, e su queste basi non puรฒ intendersi costituito il rapporto processuale nei termini di legge.
Il rapporto con la sentenza della Cassazione n.9939/2024
ร stato appuntato, nella sentenza di legittimitร medesima, che il principio giuridico affermato in un altro giudizio, la Sentenza della Cassazione n.9939/2024, non puรฒ trovare applicazione nel caso presente. Il principio richiamato afferma che, qualora il conflitto d’interessi non sia immanente nella fattispecie, la nomina del curatore speciale non รจ sempre necessaria. Nel caso rilevato, invece, non vi รจ un conflitto d’interessi fra minore e genitori, ma la nomina curatoriale รจ comunque essenziale, onde assicurare il perseguimento dell’interesse del figlio.
La posizione processuale della nonna del minore
Un’altra importante precisazione della Suprema Corte, attiene alla posizione in giudizio della nonna. Quest’ultima, chiarisce la Cassazione, non deteneva legittimazione alcuna all’impugnazione del provvedimento d’adozione, non essendo tra i soggetti di cui all’art. 313 del Codice Civile (disposizione tassativa). Fermo restando ciรฒ, sempre per come dichiarato dalla Cassazione, tale vizio non era stato riscontrato nei due gradi di giudizio, cui la nonna del bambino aveva preso parte, e, di conseguenza, si ritrovava ad ogni modo legittimata a procedere col ricorso per Cassazione.
Il rinvio al giudice di secondo grado
Altro punto chiarito, dichiarata la nullitร del giudizio per la nomina omessa del curatore, il rinvio รจ operato al giudice di secondo grado e non a quello di primo grado. Ciรฒ per esigenze di speditezza, ma anche in osservanza a quanto previsto dall’art.354 c.3 del Codice di Procedura Civile, nella parte in cui si contempla che “se il giudice d’appello dichiara la nullitร di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell’art. 356.
La vicenda
Studiamo piรน nei dettagli la vicenda originante la pronuncia della Cassazione. Il Tribunale per i Minorenni emana un provvedimento d’adozione di un minore da parte degli zii paterni, ai sensi dell’art.44 lett.d della legge 184/1983. A questo punto, รจ la madre naturale del minore a proporre appello volto ad avversare la pronuncia.
La nonna paterna ricorre ad un appello incidentale, vertente sulla lamentela per il fatto che la figlia, quindi la madre del minore, non aveva apprestato il proprio consenso all’adozione, e mancavano i normali presupposti ricorrenti in un’adozione.
Anche gli zii del bambino, gli adottanti, si costituiscono parte nel giudizio d’appello. La Corte d’Appello respinge le motivazioni del ricorso, poichรฉ la madre del minore aveva ricevuto ascolto, ma incideva la su posizione di decadimento dalla responsabilitร genitoriale. Nella situazione specifica, il primo figlio, affidato agli zii paterni per un anno, era giร stato accudito dai medesimi, fin dalla sua nascita.
La situazione attinente alla madre e alla nonna del minore
Per contro, la madre e la nonna del minore erano in contrasto tra loro, in ostacolo alla formazione di un clima familiare sereno per il minore. Nel momento in cui l’altra figlia della donna veniva affidata ai servizi sociali, gli stessi rilevavano proprio la conflittualitร fra madre e nonna. E la madre, per come risultato da esame medico, risultava affetta da “oligofrenia lieve con disturbo borderline”.
Tale elemento era ritenuto d’interferenza, nella corretta esecuzione della responsabilitร genitoriale. In merito alla situazione della nonna, la medesima, a parte il conflitto con la figlia, madre dei minori, aveva altresรฌ una difficoltร a relazionarsi con i servizi sociali e la propensione all’interferenza con gli zii affidatari. Il Tribunale per i Minorenni quindi affidava la regolamentazione degli incontri del minore affidato agli zii, e degli altri figli affidati alla nonna, con i servizi sociali, a questi medesimi.
Il minore affidato agli zii paterni, aveva mostrato, nell’ambito dei medesimi colloqui con i servizi sociali, la volontร di rimanere nella famiglia affidataria, ed aveva manifestato scarso interesse nel mantenimento delle relazioni con i fratelli biologici. Stando anche ai medici, d’altronde, il disturbo d’umore al quale la madre era soggetta, congiuntamente con un’immaturitร dalla stessa donna dimostrata, facevano sรฌ che non si potesse pensare a lasciarle ricoprire il ruolo genitoriale. ร cosรฌ che รจ stata disposta giudizialmente l’adozione mite, cui la nonna del minore ha fatto ricorso per Cassazione, con il controricorso degli zii affidatari.
La differenza tra adozione legittimante e lโadozione mite
I presupposti che si richiedono ex lege per l’adozione piena, rimandano al minore che riversi in stato d’abbandono, o che abbia genitori che riversino in condizioni irreversibili per il mantenimento della responsabilitร genitoriale. In entrambi i casi si ha la dichiarazione d’adottabilitร del minore. Tuttavia, non mancano casi in cui siano carenti i requisiti richiesti, dunque il minore che non riversa in stato d’abbandono e laddove non ricorra una dichiarazione d’adottabilitร per cause diverse.
Non mancano neppure, per altro verso, dei casi particolari, e negli stessi la legge consente ad ogni modo che il minore venga adottato, pur in difetto dei presupposti citati poc’anzi. Gli adottanti possono essere persone al minore legate da un vincolo di parentela fino al sesto grado, o da coniugi non separati o persona singola che abbiano stabilito con egli medesimo un rapporto stabile e duraturo, antecedentemente alla perdita dei genitori. Puรฒ essere adottato anche dal coniuge del genitore, se il minore รจ figlio all’altro coniuge. Poi, puรฒ venire adottato in difetto dei presupposti anche qualora sia affetto da una disabilitร .
La condizione d’abbandono semipermanente quale presupposto di adozione mite
Ancora, nel momento in cui sia reso impossibile procedere con l’affidamento preadottivo, troviamo la cd. adozione mite che interviene nell’abbandono semipermanente o ciclico (caso emblematico รจ quello, ma non solo, di genitori tossicodipendenti). Si tratta d’una fattispecie ricorrente quando vi sia l’inidoneitร dei genitori, ma in essi permanga affetto ed interesse del minore. Questa considerazione รจ riportata nelle Sentenze della Cassazione n. 1476/2021 e n. 13453/2023. La casistica d’eccezione legale qui riportata รจ contenuta nella lettera dell’art.44 della legge 184/1983.
Vi รจ da dire che, gli effetti scaturiti dall’adozione in casi particolari, non sono gli stessi derivanti dall’adozione legittimante, malgrado un intervento della Corte Costituzionale abbia da ultimo diminuito le diversitร . Nell’adozione legittimante, o piena, l’adottato acquisisce lo stato di figlio e il cognome del padre adottivo, o i cognomi di ambo gli adottanti, e, sotto il profilo giuridico, cessa i rapporti con la famiglia d’origine. Laddove ricorra un caso particolare d’adozione, in esso non cessa il rapporto con la famiglia originaria, e l’adottato mantiene diritti e doveri nei riguardi di essa.
La posizione della nonna nel procedimento giuridico d’adozione
La nonna non rientra fra i soggetti legittimati al ricorso, per quanto giร fatto notare. Non รจ, in altre parole, nรฉ genitore del minore nรฉ affidataria. Il difetto รจ rilevabile d’ufficio in qualsivoglia stato e grado di giudizio, con la sola eccezione del giudicato interno.
Nella vicenda occorsa, il fatto che il ruolo di parte processuale della nonna non sia mai stato oggetto di discussione, ha fatto sรฌ che si formasse giudicato interno. Il motivo sta nel fatto che la Corte d’Appello ha comunque deliberato con attinenza alle questioni sollevate dalla ricorrente (la nonna), questioni sollevate al posto della figlia. Si era dunque riconosciuta, nel giudizio, un’idoneitร vicariante alla parte ricorrente, con legittimazione della nonna all’avanzamento del ricorso.
Cosa accade per mancata nomina del curatore speciale
In merito alla omessa nomina di curatore speciale, nel conflitto in re ipsa, anche solo sul piano potenziale, tra l’adottando e il genitore che dovrebbe fare da legale rappresentante, si provvede obbligatoriamente a nominarlo. Ma non รจ questa la fattispecie, per come dichiarato dalla Cassazione.
L’adozione gentile implica che venga richiesto, di norma, il consenso del genitore dell’adottando, onde procedere con l’adozione, e ciรฒ escluderebbe un conflitto, almeno in astratto. Conflitto che, se sussiste, dovrebbe essere accertato nel giudizio di merito.
Il curatore, a detta della Corte, dovrebbe comunque essere nominato, non in virtรน di un conflitto tra minore e genitore, ma per via della situazione in concreto riscontrata. Una situazione nella quale la madre รจ inidonea a prestare il consenso tipico dell’adozione gentile, in quanto giร decaduta dalla responsabilitร genitoriale, e il padre non individuato. Con i genitori assenti tra le parti in processo, non poteva che farsi affidamento sulla nomina di un curatore speciale. La stessa figura avrebbe dovuto fare da interlocutore nella contrapposizione emersa tra i parenti in giudizio del bambino, ai fini di meglio tutelare gli interessi di quest’ultimo. In dettaglio, non era stata riscontrata la figura, nel processo, cui spetti la rappresentanza nell’interesse del minore, essendo questa non rinvenibile negli adottanti, e nemmeno nella nonna che aveva avanzato il ricorso, figura contemplata dall’art.78 del Codice di Procedura Civile, a disposizione della nomina del curatore speciale.
Il minore come parte nel giudizio d’adozione: la questione della rappresentanza
Preso atto che il giudizio ha avuto luogo senza alcuna nomina del curatore speciale, la sentenza della Corte di Cassazione ha ritenuto applicabili, per analogia, quanto disposto dall’art.10 comma 2 della legge 184/1983 che dispone sull’adozione. Il testo contempla l’invito ai genitori, o qualora essi stessi manchino, ad altri parenti, a nominare un difensore. Laddove ciรฒ non avvenga, subentra la nomina di un difensore d’ufficio (per analogia, appunto, di un curatore nel caso da noi descritto). Il minore, sempre in relazione alla lettera della norma, puรฒ partecipare, assistito dal difensore (o curatore, come in questo caso), a ogni accertamento disposto dal tribunale.
Inoltre, come previsto dalla Sentenza della Cassazione n. 9100 del 2019, il minore รจ da intendersi parte in giudizio, e, anche per quei casi non previsti da una disposizione specifica, sta comunque in giudizio per mezzo di un rappresentante legale. Se ricorre conflitto d’interessi, si stabilisce con la medesima decisione, si dovrร procedere alla nomina di un curatore speciale, che si occupi a sua volta d’incaricare un legale difensore per il processo.
Le conclusioni della Corte di Cassazione sul caso e implicazioni giurisprudenziali
Stando alle conclusioni della Suprema Corte, dunque, la mancata nomina del curatore comporta la nullitร del giudizio per la mancata costituzione del rapporto processuale, e violazione del principio del contraddittorio. Si tratta, precisa la Corte, di una nullitร rilevabile d’ufficio, dato che la verifica del contraddittorio si svolge per via officiosa.
Si รจ posta oltretutto la questione, stabilito l’esito del ricorso, inerente al rinvio. La problematica riguardava appunto se rimettere il giudizio nelle mani del giudice di primo grado o in quello di secondo grado. Bisogna tener conto che, nell’orientamento prevalente, la nullitร dichiarata del procedimento per mancata nomina del curatore speciale, comporta il rinvio della questione al primo giudice. Affianco ad esso, รจ posto un altro orientamento.
Per quest’ultimo, la rimessione al primo giudice รจ esclusa, per come anticipato, a causa di speditezza del procedimento, nonchรฉ per quanto dispone l’art. 354 c.p.c., stando al quale il giudice d’appello rimanda al primo giudice, che dovrร riformulare il giudizio tenute conto delle nuove indicazioni e dei nuovi elementi espressi in sede di legittimitร , nel termine perentorio di tre mesi. Il termine non รจ comunque valido qualora sia stato avanzato ricorso per Cassazione. Ed รจ in questa stessa fattispecie che il giudice d’appello dovrร rinnovare gli atti del procedimento, risultanti come viziati. Si tratta di una disposizione dai termini tassativi, e la Cassazione ha fatto riferimento al dato letterale dell’art. 354 c.p.c. onde effettuare il rinvio.
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