Assistenza minori e nomina tutore: quale Comune ha la responsabilità degli oneri assistenziali?

Giugno 18, 2024
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Assistenza minori e nomina tutore
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Assistenza minori e nomina del tutore, la Corte di Cassazione con sentenza numero 798 del 2024 ha fatto luce su una questione complicata, stabilendo quale Comune è chiamato a farsi carico degli oneri assistenziali. Ecco il caso del giorno.

 

Il caso

La questione in esame ha avuto inizio con un disaccordo tra due Comuni riguardo alla responsabilità di sostenere economicamente alcuni minori. Questi bambini erano stati temporaneamente affidati al Sindaco di uno dei Comuni, dopo che i loro genitori avevano perso la potestà genitoriale su di loro, decisione presa dal Tribunale per i Minorenni.

In seguito, i genitori si sono trasferiti in un altro Comune e, a seguito di questo trasloco, il Tribunale per i Minorenni ha emesso nuovi provvedimenti che affidavano i minori a diverse famiglie.

Di fronte a questa situazione, il Comune del Sindaco tutore riteneva di non dover più occuparsi degli oneri assistenziali per i minori, a causa dei provvedimenti successivi al trasferimento dei genitori.

Sosteneva che fosse ora responsabilità del nuovo Comune di residenza dei genitori, basandosi sull’articolo 4, comma 3, terzo periodo della Legge Regionale Lombardia numero 34/2004. Questo articolo stabilisce che se un tutore è stato nominato, i costi assistenziali dovrebbero essere coperti dal Comune dove i genitori avevano l’ultima residenza al momento della nomina del tutore. Se i genitori vivevano in Comuni diversi, entrambi i Comuni dovrebbero condividere equamente le spese.

Assistenza minori e nomina tutore, giudizio di primo grado

Il Comune di Cucciago ha presentato una richiesta al Tribunale, basandosi sull’articolo 702 bis del codice di procedura civile, per ottenere dal Comune di Como il pagamento di 120.054,04 euro, oltre agli interessi legali.

In dettaglio, il Comune di Cucciago sosteneva che questa cifra rappresentava quanto aveva speso per coprire le spese legate all’affidamento di un minore a una comunità e di due altri minori, A e RBB, a famiglie affidatarie.

Queste disposizioni arrivavano su ordine del Tribunale dei Minorenni con decreti emessi il 15 ottobre 2020 e il 2 novembre 2018. Il Comune evidenziava inoltre che, dal 2017, il Sindaco di Cucciago era stato designato come tutore dei tre minori dalla stessa autorità giudiziaria. La richiesta di rimborso si basava sul fatto che i genitori dei tre minori avevano trasferito la loro residenza da Cucciago a Como il 2 maggio 2018; di conseguenza, il Comune di Cucciago riteneva di avere diritto al rimborso delle spese sostenute a partire da quella data.

Difesa del Comune di Como

Il Comune di Como, opponendosi alla richiesta, si difendeva in tribunale.

Il Tribunale di Como ha accolto la richiesta del Comune di Cucciago, constatando che alla data dei provvedimenti del Tribunale dei Minorenni, i genitori dei minori affidati erano residenti a Como e non più a Cucciago.

Pertanto, il giudice di primo grado, applicando il terzo comma dell’articolo 4 della Legge Regionale Lombardia numero 34/2004, ha condannato il Comune di Como a pagare l’importo richiesto; inoltre, a causa della sconfitta in giudizio, ha stabilito che le spese processuali fossero a carico del Comune di Como.

Assistenza minori e nomina tutore, giudizio di appello

Il Comune di Como ha presentato un appello basato su quattro argomentazioni principali:

  1. Errore nella sentenza per non aver cambiato il procedimento da sommario, come previsto dall’articolo 702 bis del codice di procedura civile, a ordinario.
  2. Interpretazione errata della legge che regola il caso. Il Comune di Como sostiene che il Tribunale di Como ha interpretato in modo distorto l’articolo 4, comma 3, della Legge Regionale Lombardia n. 34/2004. Secondo il Comune di Como, la corretta interpretazione della norma avrebbe dovuto far sì che le spese per l’affidamento dei tre minori fossero a carico del Comune dove i genitori avevano l’ultima residenza alla data della nomina del tutore, che risale al 2017, quando i genitori vivevano a Cucciago. Di conseguenza, il Comune di Cucciago dovrebbe essere l’unico responsabile per il pagamento.
  3. Nel terzo motivo di appello, il Comune di Como afferma di non dover nulla al Comune di Cucciago, poiché quest’ultimo avrebbe pagato volontariamente un debito che non era suo, senza alcun accordo tra i due enti locali.
  4. Infine, nel quarto motivo di appello, si lamenta la mancanza di prove dell’effettivo pagamento della somma di 130.800,04 euro.

Argomentazioni del Comune di Cucciago

In risposta, il Comune di Cucciago, opponendosi all’appello, ha sostenuto preliminarmente che l’appello non era ammissibile secondo l’articolo 342 del codice di procedura civile.

Per quanto riguarda il merito, il Comune di Cucciago ha argomentato che i motivi di appello erano infondati, poiché la residenza dei genitori dei tre minori era cambiata nel maggio 2018, prima dei decreti dell’autorità giudiziaria che modificavano l’affidamento.

Questo stabiliva l’obbligo di pagamento sul Comune di Como, che era la nuova residenza dei genitori. Per quanto riguarda la prova del pagamento, questa era evidenziata dai mandati di pagamento presentati dal Comune di Cucciago fin dal primo grado di giudizio.

La causa si discuteva in udienza il 30 novembre 2022. L’udienza si rinviava poi all’8 novembre 2023 per una precisazione delle conclusioni e, dopo il deposito telematico delle note scritte da entrambe le parti e il termine per gli scritti difensivi finali, la decisione si prendeva in camera di consiglio l’8 febbraio 2024.

Analisi dei motivi della decisione

La Corte di Appello di Milano, ribaltando la decisione del Tribunale di Como, si esprime sul caso con la sentenza numero 798 del 2024, dichiarando che:

“gli oneri derivanti dall’affidamento familiare o dall’ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria sono a carico del comune di ultima residenza del genitore o dei genitori, titolari della relativa potestà alla data della nomina del tutore”, senza che “nessuna rilevanza assume il cambio di residenza dei genitori, in quanto ormai privati della relativa potestà contestualmente alla nomina del tutore”.

Possiamo dunque ben intendere che l’interpretazione della Corte d’Appello di Milano si orienta verso una certezza: l’obbligo di assistenza non segue il cambio di residenza dei genitori. Invece, rimane fisso e legato alla residenza del tutore, che detiene la responsabilità legale dei minori (in altre parole, la tutela dei minori).

Questo approccio stabilisce che l’obbligo di assistenza non si trasferisce automaticamente con il cambio di residenza dei genitori, ma resta associato alla figura del tutore.

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Conclusioni

La decisione della Corte d’Appello di Milano rappresenta un punto di riferimento significativo nella disciplina regionale. Prima di questa sentenza, non c’era una linea guida chiara, soprattutto dopo la riforma dell’articolo 4, comma 3, della Legge Regionale Lombardia n. 34/2000, che avesse chiarito chi fosse responsabile per l’assistenza in caso di conflitti tra enti locali dopo la nomina di un tutore.

Sebbene ci fossero già orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sulla prevalenza della legge regionale rispetto a quella nazionale e sui criteri per stabilire la competenza territoriale quando i genitori cambiano residenza, la legge regionale si basava ancora su una circolare del 2007 e su sentenze che non definivano chiaramente il criterio da seguire.

Per riassumere

La sentenza della Corte d’Appello si allinea con la legislazione nazionale che, con la Legge n. 328/2000, ha eliminato la possibilità di cambiare l’obbligo di assistenza in base al trasferimento di residenza, permettendo così una pianificazione finanziaria più accurata da parte degli enti locali. La sentenza conferma che la responsabilità rimane nel comune dove i genitori o il tutore risiedono al momento dell’inizio della prestazione assistenziale.

In sostanza, la Corte d’Appello di Milano ha sottolineato i principi di “non trasferibilità dell’obbligo” assistenziale e di “stabilità dell’evento che genera l’obbligo”. Questi principi sono condivisi dalla giurisprudenza recente e dalla circolare regionale. 

Essi identificano il soggetto obbligato in base alla residenza al momento della nomina del tutore o dell’adozione del provvedimento giudiziario.

Questa interpretazione evita comportamenti opportunistici da parte dei genitori e si allinea con l’interpretazione della legislazione nazionale, che mira a evitare complicazioni dovute ai cambi di residenza e a stabilire chiaramente la responsabilità finanziaria. La Corte d’Appello ha quindi colmato una lacuna interpretativa, fornendo una lettura chiara e convincente della legge.

Assistenza minori e nomina tutore: tesi dell’ambulatorietà dell’obbligazione

Il caso in esame non costituisce un precedente in materia. Già nel 2021, in merito a un caso simile, sul tema di ambulatorietà dell’obbligazione, il Tribunale di Brescia chiariva che:

“essa non può far minimamente cadere il dato oggettivo e indiscutibile che il comune individuato del criterio di imputazione delle spese, secondo la richiamata disposizione regionale, sia quello con cui il tutore residente e il minore domiciliato hanno un legame sostanziale e giuridicamente rilevante”.

atteso che:

“la residenza del tutore (così come quella dei genitori se esercenti la potestà) identifica, infatti, per legge, il domicilio del minore, ed è dunque la sede degli interessi dello stesso, e non si vede invero come la residenza del tutore (ossia il soggetto che rappresenta il minore e ne amministra i beni) e il domicilio del minore in comune possano dirsi non costituire “legami sostanziali e giuridicamente rilevanti con la comunità che tale Ente Locale governa”.

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