Dichiarazione di fallimento di una società: il finanziamento per posticiparla è per la Cassazione un negozio immorale

Giugno 4, 2024
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Dichiarazione di fallimento di una società
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Si è espressa la Cassazione sul finanziamento per ritardare/posticipare la dichiarazione di fallimento di una società. Con la sentenza numero 4376 del 2024, la Suprema Corte ha chiarito che ogni somma erogata a una impresa che si trovi in stato di dissesto non solo è un atto contrario al buon costume ma fa configurare anche l’ipotesi di un negozio immorale. Esaminiamo il caso del giorno.

Analisi del caso

A.A., ex consigliere, vice Presidente e amministratore delegato di BIO-ON Spa, ha presentato opposizione contro il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento della società. Egli sostiene di non aver ricevuto i compensi degli ultimi mesi di attività né un rimborso per i finanziamenti personali effettuati per pagare stipendi e fornitori.

A.A. afferma che il suo compenso annuo era di €200.000,00, ma non ha ricevuto le ultime sei mensilità, pari a €100.002,00 lordi, e ha inoltre fornito finanziamenti infruttiferi per un totale di €2.659.343,00.

I suoi crediti non sono stati ammessi al passivo perché i curatori hanno sollevato eccezioni di inadempimento, accusando A.A. di aver esposto ricavi non legittimi nei bilanci degli esercizi 2015, 2017 e 2018. Inoltre, è stata avanzata l’ipotesi di un’azione di responsabilità per danni arrecati alla società attraverso comportamenti illegali e violazioni statutarie.

A.A. ha contestato queste accuse, sostenendo che l’esistenza e l’ammontare dei crediti non sono stati contestati e che i motivi di esclusione dal passivo erano diversi da quelli comunicati inizialmente, violando così il suo diritto di difesa.

Ha inoltre argomentato che l’accusa di inadempimento si basava esclusivamente su una diversa interpretazione dei principi contabili e che non c’erano prove a sostegno delle ipotesi di inadempimento. Ha definito generico l’accenno a possibili reati e ha evidenziato l’incertezza dell’azione di responsabilità annunciata.

Il Tribunale ha parzialmente accolto l’opposizione di A.A., ammettendolo al passivo del Fallimento Bio-On Spa per la somma di €100.002,00 lordi, come compensi arretrati per la sua carica di amministratore, oltre agli interessi legali maturati fino all’apertura del fallimento.

Le constatazioni del Tribunale

Il Tribunale ha emesso un decreto che accoglie parzialmente l’opposizione di A.A., ammettendolo al passivo del Fallimento Bio-On Spa per €100.002,00 lordi come compensi arretrati da amministratore, oltre agli interessi legali fino all’apertura del fallimento.

Durante l’udienza, si sollevava un’eccezione riguardo alla restituzione del finanziamento soci, considerata irripetibile in base all‘articolo 2035 del codice civile, poiché ritenuta contraria al buon costume. Tale eccezione si giudicava ammissibile e fondata, in quanto i finanziamenti di A.A. si effettuavano quando l’insolvenza di Bio-On era già evidente, e non sembravano avere una giustificazione imprenditoriale valida, ma piuttosto l’intento di ritardare la dichiarazione di fallimento, aggravando il debito dell’impresa.

Di conseguenza, il diritto di A.A. alla ripetizione dei finanziamenti si considerava escluso. Il decreto è stato successivamente impugnato da A.A. con un ricorso per cassazione.

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Dichiarazione di fallimento di una società, analisi della decisione – parte I

Il ricorrente lamenta una violazione delle regole processuali, sostenendo che la questione dell’irripetibilità è stata introdotta tardivamente e che non ci sarebbero prove dell’immoralità dei finanziamenti, che dovrebbero essere legittimi secondo gli articoli 1813, 1372 e 2467 del codice civile.

Inoltre, sostiene che anche in caso di invalidità del contratto, le prestazioni dovrebbero essere restituite secondo l’articolo 1418 del codice civile, e che l’irripetibilità dovrebbe essere applicata solo in presenza di una sanzione penale definitiva.

Le doglianze si giudicavano inammissibili in quanto contrastanti con i principi consolidati della giurisprudenza. Il Tribunale ha motivato che la questione dell’irripetibilità è di rilievo d’ufficio e non soggetta a preclusioni processuali.

La Corte di legittimità ha chiarito che la condictio indebiti è completata dall’articolo 2035 del codice civile, che impone al giudice di valutare d’ufficio la contrarietà al buon costume di un atto o contratto illegale o contrario all’ordine pubblico, includendo negozi che violano non solo la morale sessuale ma anche i principi etici della coscienza collettiva. Solo gli esborsi fatti per scopi contrari al buon costume sono irripetibili, non le prestazioni eseguite in base a un negozio illegale.

Dichiarazione di fallimento di una società, analisi della decisione – parte II

Ma continuiamo. Per non perdere il filo del discorso, ricordiamo ancora una volta che nella sua impugnazione, il ricorrente A.A. contesta la decisione del Tribunale che ha giudicato irripetibili i finanziamenti da lui effettuati verso la società, ritenendoli contrari al buon costume secondo l’articolo 2035 del codice civile.

A.A. sostiene che non è stata fornita prova che tali finanziamenti avessero lo scopo di trarre vantaggio in modo predatorio dalla società e che, essendo infruttiferi, non avrebbero potuto aumentare il debito della società, ma piuttosto servire a estinguere altri debiti.

Tuttavia, le obiezioni di A.A. si giudicavano inammissibili. Il ricorrente ha cercato di sollevare dubbi sull’interpretazione dei fatti da parte del Tribunale, ma la Corte di Cassazione ha chiarito che non è possibile in sede di legittimità rivedere la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito.

Inoltre, la Corte ha ribadito che le prestazioni contrarie al buon costume non si limitano a violazioni della morale sessuale o della decenza, ma includono anche quelle che contraddicono i principi etici della morale sociale. Pertanto, l’erogazione di finanziamenti a un’impresa già in crisi, con l’intento di ritardare la dichiarazione di fallimento e aumentare il debito, è immorale e quindi irripetibile. Questa interpretazione segue un consolidato orientamento giurisprudenziale che il Tribunale ha applicato nel caso di A.A.

Dichiarazione di fallimento di una società, analisi della decisione – parte III

Il Tribunale ha respinto gli argomenti del ricorrente A.A. relativi alla normativa sui mutui e all’efficacia generale dei contratti, sottolineando che un mutuo usato per nascondere uno stato di insolvenza per fini immorali è illecito.

La Corte di Cassazione ha confermato che i finanziamenti infruttiferi non escludono automaticamente la speculazione e che, se non hanno una chiara finalità imprenditoriale, si possono considerare immorali e quindi irripetibili.

Inoltre, il finanziamento si effettuava quando la società era già gravemente insolvente, rendendo irrilevanti i riferimenti alla normativa che regola i finanziamenti dei soci in situazioni di squilibrio finanziario meno gravi.

La giurisprudenza stabilisce che un atto negoziale può essere giudicato contrario al buon costume anche se viola una norma imperativa o l’ordine pubblico, rendendo la prestazione irripetibile.

Infine, il ricorrente ha erroneamente sostenuto la necessità di una sanzione penale definitiva per applicare l’irripetibilità della prestazione, ma questa affermazione non trova fondamento né nella legge né nella giurisprudenza. Di conseguenza, il primo motivo del ricorso non può che essere inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato è conforme ai principi di diritto consolidati.

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Conclusioni

Il ricorrente principale ha sostenuto che il Tribunale doveva considerare che alcuni dei finanziamenti contestati si effettuavano prima che emergessero segnali di insolvenza della società, e che questi erano necessari per contrastare un attacco speculativo.

Ha inoltre affermato che i finanziamenti avevano lo scopo di soddisfare le esigenze finanziarie immediate della società. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto queste argomentazioni non ammissibili, poiché si basavano su una ricostruzione dei fatti non consentita e diversa da quella accertata dal Tribunale di Bologna.

Il ricorrente incidentale ha contestato l’ammissione al passivo del Fallimento Bio-On Spa del credito di A.A. per €100.002,00 lordi come compensi da amministratore. Il ricorso incidentale si dichiarava inefficace a causa della sua tardività e dell’inammissibilità del ricorso principale.

In conclusione, il ricorso principale si dichiarava inammissibile e quello incidentale inefficace. Il ricorrente principale riceveva condanna a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €15.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie e agli esborsi, con l’aggiunta di un contributo unificato per il ricorso principale, se dovuto.

Prestito infruttifero: perché si configura l’ipotesi di illiceità

Dall’analisi delle motivazioni sopra esposte appare chiaro il perché la Suprema Corte, così come i giudici di merito, abbiano considerato le somme erogate non come un’azione di salvataggio della società ma piuttosto come mezzo per ritardare il dissesto della stessa.

Ricordiamo che un finanziamento a favore di un’impresa in crisi si può certamente considerare lecito ma non è tale invece se si inserisce, come ribadisce la Cassazione nella sentenza 16706/2020

“in un contesto di ambigua negoziazione iniziale, tardiva qualificazione giuridica e finale innesto di una vicenda di aggravamento riprovevole del dissesto dell’impresa finanziata”.

A nulla serve l’invocazione del ricorrente all’articolo 2467 del codice civile che, secondo la Cassazione, non si può applicare al caso in esame perché non stiamo parlando di una società che vive una situazione di squilibrio ma di una che è protagonista di una crisi irreversibile.

Articolo 2467 codice civile: finanziamenti dei soci

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Ai fini del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

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AGGIORNAMENTO 
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto che “L’articolo 2467 del codice civile non si applica alle somme
versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale”.

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