La norma รจ ben nota. Lโart. 649 c.p.c., rubricata Divieto di un secondo giudizio, sancisce che al primo comma che โl’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non puรฒ essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345โ.
Al secondo comma, si chiarisce invece che se ciรฒ avviene, โil giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivoโ.
Ma come si applica questo principio nel campo tributario amministrativo?
Il principio ne bis in idem nella firma tributaria
Prendendo spunto da un interessante contributo in materia, si puรฒ certamente rammentare che la legge delega per la riforma tributaria n. 111/2023 abbia fatto espresso richiamo al principio del ne bis in idem per prospettare diversi profili di attuazione.
Lโart. 20 del provvedimento (Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale), afferma infatti al primo punto come nellโesercizio della delega il governo osserva โ tra i principi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, con riferimento alle imposte sui redditi, all’IVA e agli altri tributi indiretti nonchรฉ ai tributi degli enti territoriali โ anche la necessitร di โrazionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del ne bis in idemโ.
Aggiungiamo a tale contesto anche quanto previsto al punto numero 3), laddove si invita il governo delegato a โrivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario prevedendo, in coerenza con i principi generali dell’ordinamento, che, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perchรฉ il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti medesimi e adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilitร e di applicazione di circostanze attenuanti all’effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all’esercizio dell’azione penaleโ.
Fin qui, il principio ispiratore. Rimarrร naturalmente da comprendere in che modo tale criterio potrร essere applicato nella sua concretezza e come andrร a impattare sullโattuale quadro normativo.
Il doppio binario penale e amministrativo
Per cercare di comprendere quali potrebbero essere gli effetti della riforma, puรฒ essere utile cominciare con un breve esame dellโattuale quadro giuridico nazionale, improntato al sistema del doppio binario penale e amministrativo.
Come noto, nel nostro ordinamento รจ dunque possibile che il soggetto possa essere sottoposto per gli stessi fatti a diverse sanzioni penali e amministrative, che possono ben cumularsi, salvo il rispetto del principio della proporzionalitร . Pertanto, in materia tributaria รจ ben possibile โ almeno, da un punto di vista teorico โ che un fatto punito come reato tributario sia contestualmente anche oggetto dellโapplicazione della sanzione per illecito amministrativo.
Fin qui, una base di partenza di un tema in realtร molto complesso, che tracceremo solo in sintesi. Di fatti, se quanto sopra รจ vero รจ altresรฌ vero che negli anni la giurisprudenza ha riconosciuto il piรน delle volte il caso della progressione non solamente quando il destinatario della sanzione sia il medesimo, quanto anche quando siano diversi (ad esempio, rappresentante legale e societร rappresentata).
Ricordiamo che il principio รจ ben noto almeno dallโart. 12 del d.lgs. 472/1997, che aveva preso in esame i casi di concorso formale di violazioni, ipotesi che si verifica nel momento in cui, con una sola azione o omissione, si commettono diverse violazioni della stessa norma o di norma diversa, e ancora di concorso materiale di violazioni, che si verifica quando, con piรน azioni o omissioni, si commettono piรน violazioni della stessa norma. In questi casi lโente impositore irrogherร una sola sanzione determinata applicando un aumento da un quarto al doppio alla sanzione per la violazione piรน grave commessa.
Il cumulo giuridico
Il cumulo giuridico (ovvero, il caso in cui viene applicata la sanzione per la violazione piรน grave, aumentata di vari coefficienti) รจ nel nostro Paese applicato anche alle ipotesi di continuazione (progressione) dellโillecito, ovvero nel caso in cui con piรน azioni si commettano piรน violazioni che nella loro progressione abbiamo come effetto quello di pregiudicare o tendere a pregiudicare la determinazione dellโimponibile o la liquidazione del tributo.
Completiamo la breve analisi di questo quadro rammentando come la giurisprudenza comunitaria abbia affermato che il divieto di procedere nuovamente per uno stesso fatto giร giudicato in via definitiva rientri fra le garanzie della Convenzione dei Diritti dellโUomo, anche se piรน recentemente la stessa giurisprudenza europea ha affermato che il principio del ne bis in idem non opera se vi รจ una close connection tra i due procedimenti. Si specifica cosรฌ che il criterio eminente per affermare o negare la connessione โravvicinataโ dei procedimenti sia proprio quello relativo al giudizio sullโentitร della sanzione che รจ stata complessivamente irrogata.
Insomma, spetterร al giudice nazionale, nellโapplicazione delle sanzioni, tenere conto sia da quanto stabilito dalla giurisprudenza europea, sia dal quadro normativo precedentemente in vigore sia da quanto disposto dalla riforma.
Il d.lgs. n. 219/2023: come cambia il quadro normativo
Tutto quanto sopra rammentato, rileviamo come i principi e i criteri ispiratori della legge delega abbiano prodotto โ tra i vari effetti โ la modifica dello Statuto del contribuente introducendo lโart. 9 bis, secondo cui โsalvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l’emendabilitร di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l’amministrazione finanziaria eserciti l’azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d’impostaโ.
Unโaltra novitร รจ poi comparsa nellโart. 10 ter, secondo cui โil procedimento tributario bilancia la protezione dell’interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalitร โ, chiarendo al secondo comma che โin conformitร al principio di proporzionalitร , l’azione amministrativa deve essere necessaria per l’attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivoโ e infine al terzo comma che โil principio di proporzionalitร di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell’elusione e dell’evasione fiscale e alle sanzioni tributarieโ.
Cosa cambia con la riforma
Ne deriva, da quanto sopra, che con la riforma il legislatore ha cercato di positivizzare sia il principio dellโunicitร dellโazione accertatrice, per cui si prevede lโemissione di un solo atto di accertamento per ogni periodo di imposta, sia quello di globalitร , per il quale lโaccertamento deve avere ad oggetto la totalitร del presupposto impositivo integrato dal contribuente, in maniera tale che la relativa pretesa tributaria risulti formulata in unico atto e non frammentata in una pluralitร di provvedimenti.
Si consideri ad ogni modo come la riforma abbia una portata non certo ampissima, salvaguardando quanto giร previsto in tema di accertamento parziale.
Ricordiamo che lโaccertamento parziale, disciplinato dallโart. 41 bis del DPR n. 600/1973, legittima la possibilitร dellโaccertamento di posizioni debitorie aggiuntive che si basino sullโacquisizione di elementi da cui risultino redditi non dichiarati o di importo maggiore che non richiedano ulteriore esercizio valutativo.
Non sembra essere intaccata dalla riforma nemmeno la previsione dellโaccertamento integrativo. Disciplinato dal successivo art. 43 co. 3, prescrive che lo stesso si debba fondare su elementi nuovi e ulteriori rispetto a quelli posti a fondamento del primo atto impositivo. In questo caso, dunque, la nuova pretesa deve trovare base in una fonte diversa da quella posta dallโaccertamento parziale.