Sospensione condizionale della pena, rimessa alle Sezioni Unite la decisione di stabilire se in fase esecutiva e nell’ipotesi di una causa ostativa nota al giudice di appello ma non a quello di primo grado, รจ legittima la sua revoca. Analizziamo il caso.
Il fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena per A.A., condannato in precedenza a un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione. Questa decisione รจ stata presa dopo che รจ emerso che il giudice del primo grado non era a conoscenza delle condanne precedenti di A.A. per altri cinque reati, di cui due con sospensione condizionale della pena. Questi dettagli sono stati verificati tramite certificati penali e il documento della sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 21/07/2017.
La sentenza di appello, che riguardava piรน imputati, ha modificato sostanzialmente quella di primo grado, anche se non riguardava direttamente il ricorrente. In procedimenti con piรน imputati, il giudice di appello ha competenza esclusiva per le decisioni sull’esecuzione, sia per gli imputati con sentenza riformata che per quelli con sentenza confermata.
La Corte di appello di Reggio Calabria ha agito nel rispetto di questa competenza, che รจ assoluta e inderogabile. Il ricorso รจ stato restituito alla sezione competente a causa di un contrasto di giurisprudenza.
Sospensione condizionale della pena, ricorso in Cassazione del ricorrente
Il ricorrente A.A., tramite il suo difensore, presenta un motivo unico di ricorso per cassazione contro un’ordinanza. Il motivo denuncia la violazione di legge in relazione all’applicazione degli articoli 163 e 168 del codice penale.
Si contesta l’erronea concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante mancasse nel fascicolo di primo grado un certificato aggiornato del casellario giudiziale relativo a A.A. Il Pubblico ministero non ha impugnato questo punto della sentenza, e il giudice di secondo grado, pur essendo a conoscenza delle condanne precedenti di A.A. tramite il certificato aggiornato, non ha agito d’ufficio per revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Si evidenzia che il giudice di appello ha il potere di revocare il beneficio se risultasse illegittimamente concesso, e questo potere rientra nel suo ambito di valutazione. Nonostante avesse tutti gli elementi per rilevare l’illegittimitร della sospensione condizionale della pena, la Corte di appello ha deciso di non intervenire durante il giudizio di cognizione.
La difesa ha richiesto l’annullamento dell’ordinanza contestata o, in alternativa, la rimessione degli atti alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.
Articolo 163 codice penale – 1 –
1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertร personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice puรฒ ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.
Articolo 163 codice penale – 2 –
2. Se il reato รจ stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione puรฒ essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertร personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertร personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.
In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice puรฒ ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.
Articolo 163 codice penale – 3 –
3. Se il reato รจ stato commesso da persona di etร superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione puรฒ essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertร personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertร personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi.
In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice puรฒ ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.
Articolo 163 codice penale – 4 –
4. Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonchรฉ qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell’articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili nonchรฉ qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo, il giudice puรฒ ordinare che l’esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell’articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno.
Articolo 168 codice penale
Salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164, la sospensione condizionale della pena รจ revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:
- commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli
obblighi impostigli; - riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente
commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa,
supera i limiti stabiliti dall’art. 163.
Qualora il condannato riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall’art. 163, il giudice, tenuto conto dell’indole e della gravitร del reato, puรฒ revocare l’ordine di sospensione condizionale della pena.
La sospensione condizionale della pena รจ altresรฌ revocata quando รจ stata concessa in violazione dell’articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca รจ disposta anche se la sospensione รจ stata concessa ai sensi del comma 3 dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
Sospensione condizionale della pena, intervento del Procuratore generale
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso o la rimessione degli atti alle Sezioni Unite della Corte, poichรฉ la Corte di appello ha revocato la sospensione condizionale della pena del ricorrente, avendo egli giร beneficiato di tale sospensione in due occasioni precedenti.
Il motivo per la revoca non era noto al Giudice di primo grado ma era noto al Giudice di appello, senza essere stato impugnato dall’accusa. Secondo il Procuratore generale, la decisione impugnata ha seguito la recente giurisprudenza di legittimitร , che ha delineato i confini e i parametri per la revoca della sospensione condizionale della pena in casi come questo.
Questa giurisprudenza stabilisce che la revoca della sospensione รจ legittima se la causa ostativa non era nota al giudice di primo grado ma era nota a quello d’appello, e se non รจ stata impugnata dall’accusa.
La decisione di revocare la sospensione condizionale spetta al giudice d’appello, anche d’ufficio, e non preclude il potere del giudice dell’esecuzione. Inoltre, si sottolinea che la questione della causa ostativa non puรฒ valutarla implicitamente il giudice di secondo grado senza una formale impugnazione, altrimenti si rischia di precludere la possibilitร di revocare la sospensione condizionale della pena in futuro.
Rinvio del caso alle sezioni unite
L’argomentazione esposta sopra, contrariamente a quanto affermato dalla difesa ricorrente, non entra in conflitto con le conclusioni delle Sezioni Unite nella decisione Longo. Queste Sezioni hanno evidenziato che, con la legge di riforma del 26 marzo 2001, n. 128, si sono potenziate le competenze del giudice dell’esecuzione, consentendogli di correggere decisioni illegali riguardanti la sospensione condizionale della pena, ma sempre nel rispetto dei principi di preclusione processuale e del divieto di bis in idem.
La giurisprudenza contraria, pur presente, รจ minoritaria e non riesce a sostenere una posizione convincente, interpretando in modo errato la ratio decidendi della sentenza Longo.
In base a queste considerazioni, il Procuratore generale ha chiesto di respingere il ricorso poichรฉ la decisione impugnata rispetta i principi giuridici consolidati dalla maggioranza delle decisioni giurisprudenziali, nonchรฉ per la mancanza di un effettivo contrasto invocato dalla difesa. Solo in via subordinata, si richiede la rimessione alle Sezioni Unite.
Analisi dei motivi della decisione – parte I
Il Collegio ritiene che la validitร della contestazione presentata dal ricorrente, esposta nell’unico motivo sopra riassunto, dipenda dalla risoluzione della seguente questione giuridica, su cui esiste un contrasto giurisprudenziale attuale:
“Se รจ legittima la revoca in via esecutiva della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell’art. 164, comma quarto, codice penale, quando c’รจ una causa ostativa nota al giudice d’appello ma non al giudice di primo grado, e non รจ stata esercitata la revoca ex officio o non รจ stata impugnata dall’accusa nรฉ รจ stata sollecitata formalmente da quest’ultima riguardo all’illegittimitร del beneficio.”
Questo contrasto giurisprudenziale si cita nelle argomentazioni del ricorrente e nelle conclusioni del Procuratore generale. Inoltre, l’esistenza di due posizioni consolidate e in contrasto si conferma anche dalle annotazioni del Massimario della Corte.
Prima di esaminare questo contrasto, รจ necessario descrivere brevemente la situazione di fatto, delineando completamente gli eventi sottoposti all’esame della Corte. In particolare, si evidenziano le ragioni che hanno portato il Collegio a rimettere la questione alle Sezioni Unite.
Analisi dei motivi della decisione – parte II
Si evidenzia che il soggetto A.A. ha cinque condanne a pena detentiva per delitto, di cui due beneficiavano della sospensione condizionale della pena prima della sentenza in questione. ร anche noto che al momento della sentenza del 21/07/2017, la Corte aveva accesso al certificato penale aggiornato che mostrava la situazione ostativa riguardo alla concessione del beneficio.
Il punto centrale รจ la conseguenza della mancata revoca della sospensione condizionale della pena da parte del giudice d’appello, tenendo conto della conoscenza della situazione ostativa e del potere di revoca in sede esecutiva.
La questione fondamentale รจ se, in seguito alla conoscenza dell’errore nella concessione del beneficio da parte del giudice di appello, il potere di revoca riservato a quest’ultimo si possa considerare esaurito in sede esecutiva, rendendo non piรน correggibile l’errore commesso.
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Sospensione condizionale della pena e orientamenti differenti – parte I
Un primo orientamento giurisprudenziale, giร consolidato da tempo, si basa sull’interpretazione delle Sezioni Unite che fornisce fondamenta teoriche cruciali. ร importante analizzare attentamente, inizialmente, come si interpreta la sentenza Longo da coloro che sostengono questo orientamento.
Secondo questa interpretazione, il giudice d’appello, in assenza di un’impugnazione da parte del pubblico ministero che renda possibile una modifica sfavorevole della pena, puรฒ revocare d’ufficio la sospensione condizionale confermata dalla sentenza di appello, se riconosce la presenza della causa ostativa indicata dall’art. 164, comma 4, del codice penale.
Si tratta di effetti giuridici sostanziali che si attivano automaticamente e si possono rilevare sia dal giudice della cognizione sia, in base al comma primo bis dell’art. 674 del codice di procedura penale, anche dal giudice dell’esecuzione e quindi anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero.
Tuttavia, si sottolinea che la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, adottata dalla sentenza di appello in questo contesto, non รจ equivalente alla revoca successiva a un’impugnazione del pubblico ministero o a una richiesta sollecitatoria dello stesso, come chiarito in altre decisioni giurisprudenziali.
Questa decisione rappresenta l’esercizio di un potere che, sebbene esercitabile d’ufficio dal giudice, ha un carattere facoltativo e surrogatorio rispetto a quello del giudice dell’esecuzione.
Sospensione condizionale della pena e orientamenti differenti – parte II
La competenza congiunta per la revoca, riservata al giudice dell’esecuzione in alternativa e indipendentemente dal giudice di appello, รจ prevista dall’art. 674, comma 1-bis, del codice di procedura penale.
L’intervento del giudice in sede di cognizione, in questo contesto, รจ di natura facoltativa e non รจ direttamente legato all’effetto devolutivo tipico dell’appello, ma รจ un’azione separata, che puรฒ essere eseguita autonomamente dal giudice dell’esecuzione per correggere l’errore.
D’altra parte, il mancato esercizio del potere di revoca d’ufficio da parte del giudice di appello, come previsto dall’art. 168, comma 3, in relazione all’art. 164, comma 4, del codice penale, non costituisce una preclusione processuale, anche se debolmente, che giustifichi l’applicazione del principio delineato dalla sentenza Longo delle Sezioni Unite.
Questa sentenza afferma la possibilitร di revocare la sospensione condizionale della pena in fase esecutiva se il beneficio si concede in violazione dell’art. 164, comma 4, del codice penale, a condizione che il giudice che ha concesso il beneficio non ha valutato la causa ostativa in precedenza (un’informazione che il giudice dell’esecuzione deve acquisire).
Secondo questa linea interpretativa, la preclusione per il giudice dell’esecuzione non si applica se il giudice che ha concesso il beneficio non ha valutato esplicitamente o implicitamente la causa ostativa, anche se giร presente.
Questo รจ fondamentale perchรฉ il mancato riconoscimento della ragione impeditiva, nonostante sia presente nei documenti, non si puรฒ considerare un’acquiescenza da parte del giudice. Inoltre, questa mancanza non dovrebbe impedire la possibilitร di far valere ulteriori argomenti per superare la preclusione, da presentarsi tramite l’impugnazione per evitare la preclusione stessa, come indicato dalle Sezioni Unite Longo.
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Sospensione condizionale della pena e orientamenti differenti – parte III
Secondo l’orientamento discusso, che sostiene la validitร della revoca officiosa della sospensione condizionale illegittima concessa al termine del processo di primo grado, l’omissione di tale revoca da parte del giudice di secondo grado non genera una preclusione processuale.
Questo perchรฉ il potere di revoca ha una natura facoltativa e concorrente, indipendente da quello conferito al giudice dell’esecuzione dall’art. 674, comma 1-bis, del codice di procedura penale.
In questo contesto, la revoca del beneficio illegittimo rimane distinta e autonoma rispetto all’effetto devolutivo tipico dell’appello. Di conseguenza, l’omissione della revoca non si puรฒ impugnare tramite un mezzo specifico di impugnazione, ma si puรฒ correggere attraverso l’azione autonoma del giudice dell’esecuzione. Questo significa che l’errore nel non esercitare un potere surrogatorio da parte del giudice di secondo grado non costituisce una preclusione processuale legata alla formazione del giudicato.
Questo orientamento lo conferma la decisione della Sezione 1, n. 39190 del 09/07/2021, Stambazzi, Rv. 282076-01, che ha sostenuto la piena legittimitร della revoca da parte del giudice dell’esecuzione quando รจ presente una causa ostativa non conosciuta in primo grado ma nota al giudice di appello.
La Corte ha chiarito che il potere di revoca officiosa, in questo contesto, ha un carattere anticipatorio rispetto a quello esercitabile in fase esecutiva.
Conclusioni
In sintesi, la mancata revoca da parte del giudice di appello, che ha solo una facoltร in merito, non determinerebbe alcuna preclusione nell’ambito esecutivo, poichรฉ non รจ collegata al non esercizio di un potere specificamente riservato a tale giudice (vale a dire, il potere di revoca).
Questa conclusione si basa anche sull‘analisi dell’art. 57, comma 3, del codice di procedura penale, che evidenzia la natura della revoca d’ufficio ex art. 168, comma 4, del codice penale come un atto dichiarativo, non legato a effetti sostanziali prodotti automaticamente.
D’altra parte, un secondo orientamento giurisprudenziale, radicato in sentenze come quella Bordonaro (Sez. 5, n. 23133 del 09/07/2020, Rv. 279906-01), considera illegittima la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena in fase esecutiva se รจ stata concessa in contrasto con l’art. 164, comma 4, del codice penale, anche se la causa ostativa era nota al giudice d’appello.
Questa posizione sostiene che l’illegittimitร si manifesta anche in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero o di una sua sollecitazione formale, poichรฉ non ci sono preclusioni per il giudice d’appello nel revocare officiosamente il beneficio.
Nel caso in esame, per concludere, la Sezione assegnataria del ricorso rimette alle sezioni unite la risoluzione del fatto, chiedendo di specificare:
“Se sia legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell’alt. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d’appello, che non abbia esercitato ex officio il potere di revoca o che non sia stato investito dell’impugnazione del pubblico ministero nรฉ, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all’illegittimitร del beneficio”.