Sanzione sostitutiva, la Corte di Cassazione con sentenza numero n. 9611/2024, ha chiarito che la decisione del giudice di merito, nel caso che tra poco esamineremo, si considera illegittima perché, nonostante la domanda specifica e la disponibilità dell’ente per l’esecuzione della sanzione sostitutiva, respingeva la richiesta per mancanza di un programma, anziché rinviarla per integrarlo in un’udienza successiva dedicata a tale scopo.
Il caso
La pronuncia in questione riguarda un ricorso contro una sentenza di appello che ha condannato il ricorrente per estorsione. Il ricorrente ha contestato non solo la sua responsabilità, ma anche la pena inflitta, sostenendo la violazione di leggi che disciplinano il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la condanna a pena sostitutiva.
Il ricorrente aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, fornendo la dichiarazione di disponibilità dell’ente e richiedendo il differimento per la preparazione di un programma.
Tuttavia, la Corte di appello ha respinto la richiesta, sostenendo che mancava un programma. La difesa sostiene che la Corte avrebbe dovuto fissare una nuova udienza per consentire l’integrazione del programma anziché escludere la richiesta per mancanza di documentazione.
Il procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Sanzione sostitutiva, i motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso è stato respinto perché generico e non specifico, mancando un confronto dettagliato con le argomentazioni della decisione di primo grado e senza contestare punti specifici della sentenza. La Corte di appello ha applicato correttamente i principi sulla specificità dei motivi di appello, come stabilito in precedenti pronunce giuridiche.
Il secondo motivo di ricorso è stato accolto. La decisione della Corte di appello riguardante l’applicazione di sanzioni sostitutive presenta elementi di contraddittorietà e non tiene conto della procedura prevista dalla legge.
La Corte avrebbe dovuto valutare esplicitamente se sussistessero i presupposti per l’applicazione delle sanzioni sostitutive e, se necessario, fissare un’udienza apposita. Invece, ha basato la decisione su elementi non pertinenti, come la mancanza del programma, senza una valutazione adeguata e diretta con il diretto interessato.
Sanzione sostitutiva, conclusioni del caso
La Corte di appello deve valutare se i requisiti per l’applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi siano presenti nel caso del ricorrente, come previsto dall’articolo 545-bis del codice di procedura penale.
In particolare, dovrà considerare i criteri stabiliti dagli articoli 53, 58 e 59 della Legge n. 689 del 1981, come modificati dal Decreto Legislativo n. 150 del 2022. Se la Corte determina che i requisiti sono soddisfatti, dovrà seguire la procedura specificata dalla legge.
La sentenza deve essere annullata solo per la violazione dell’articolo 56-bis della Legge n. 689 del 1981 e rinviata alla Corte di appello di Perugia per una nuova valutazione su questo punto, mentre la responsabilità del ricorrente è confermata.
Articolo 545-bis codice di procedura penale – parte I
1. Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti.
Se l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.
Articolo 545-bis codice di procedura penale – parte II
2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell’articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall’ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato.
Il giudice può richiedere, altresì, all’ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell’ente.
Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì, dai soggetti indicati dall’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d’azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all’ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell’udienza, possono presentare memorie in cancelleria
Articolo 545-bis codice di procedura penale – parte III e IV
3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all’udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 545.
4. Quando il processo è sospeso ai sensi del comma 1, la lettura della motivazione redatta a norma dell’articolo 544, comma 1, segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva. Fuori dai casi di cui all’articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3.