Caso Diamanti, confermata la responsabilità della banca: la prescrizione da quando decorre?

Gennaio 31, 2024
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Caso Diamanti
Caso Diamanti - IlGiornaleGiuridico.it

In merito al famoso e controverso caso Diamanti, la Corte di Appello di Milano con sentenza numero 3015/2023 ha finalmente risolto la questione relativa all’inizio del termine di prescrizione dopo aver analizzato il danno causato dalla Banca al cliente, dopo l’acquisto da parte di quest’ultimo di alcuni diamanti.

La vicenda

Nell’anno 1998, un notaio procedeva all’acquisto di numero 8 diamanti venduti da una società, oggi fallita, la Intermarket Diamond Business S.p.a.

Suddetto acquisto, costato al notaio ben 92 milioni di lire, avveniva grazie all’intervento e mediazione della Banca del cliente in questione (il notaio). L’istituto di credito, aveva il dovere di aggiornare periodicamente il suo cliente circa il rendimento dei diamanti, rendimento positivo, si sottolinea, e rimasto tale per un lasso temporale piuttosto lungo.

Tuttavia, nell’anno 2019, la Intermarket Diamond Business S.p.a. dichiarava fallimento e solo allora il cliente acquistava consapevolezza che il suo investimento in diamanti non solo non era più operazione sicura ma mai lo era stata. Ma non è tutto. L’attore scopre anche che il valore dei diamanti acquistati era di gran lunga inferiore rispetto a quello reale: i valori di quotazione prospettati periodicamente al cliente dalla Banca erano in altre parole, falsi.

Alla luce delle spiacevoli scoperte, il notaio chiedeva risarcimento danni alla Banca la quale però si dichiarava estranea ai fatti definendo il suo ruolo come quello di semplice intermediaria.

Nel primo grado di giudizio, il Tribunale di Monza accoglieva le doglianze dell’attore e condannava l’istituto di credito al risarcimento al cliente consistente nel versamento di una somma pari alla differenza tra il valore reale dei diamanti e il prezzo pagato dal cliente. La Banca proponeva ricorso.

Caso Diamanti, la Banca contesta la sentenza

La Banca chiamata in causa, contestava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza appellandosi ai termini di prescrizione. Secondo l’istituto di credito, poiché il cliente aveva acquistato i diamanti nel 1998, la decorrenza del termine di prescrizione si doveva fare partire dalla data dell’acquisto.

Ma il tribunale di Milano non accoglie le ragioni del convenuto specificando che la prescrizione relativa all’ottenimento del risarcimento danni, decorreva dal 2019, più precisamente dal 10/01/2019, data in cui la Intermarket Diamond Business S.p.a. dichiarava fallimento.

Le dichiarazioni della Corte

La corte di Appello di Milano condanna la banca e accoglie le doglianze dell’attore sottolineando che la Banca, presentando falsi report al cliente circa il valore delle quotazioni dei diamanti, lo ingannava approfittando della sua buona fede.

Specifica inoltre, punto questo importantissimo, che il termine di decorrenza della prescrizione si deve intendere quello in cui il notaio e cioè il cliente, acquista consapevolezza dell’inganno e del pregiudizio economico che ne derivava.

Per la Corte, il dies a quo da cui fare partire il calcolo dei termini prescrizionali, inizia nell’esatto momento in cui il caso Diamanti diventa pubblica vicenda e cioè nell’anno 2019, quando la Intermarket Diamond Business dichiarava fallimento.

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Conclusioni

La Corte sottolineava oltretutto che “in tutti i casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua ricollegabilità eziologica all’azione di un terzo, il momento iniziale dell’azione risarcitoria va riferito al momento in cui il danneggiato, adoperando la normale diligenza, ha avuto cognizione del danno, ossia al momento della reale e concreta percezione dell’esistenza e della gravità del medesimo”.

Ribadiva infine la violazione del dovere di correttezza e buona fede che “sono stati obliterati per l’intera durata del medesimo, dal momento che la Banca ha non solo omesso di fornire informazione alcuna al cliente in ordine alla natura dell’acquisto e ai rischi insiti nell’operazione (operazione che, se la Banca avesse operato secondo la diligenza che si richiede a un operatore professionale, avrebbe persino dovuto sconsigliare), ma ha seguitato a fornire al medesimo, nel corso del rapporto, informazioni falsate, artefatte o, comunque, non veritiere, quanto all’andamento del listino quotazione delle pietre.”

Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Appello di Milano:

  • rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata;
  • condannava la Banca al risarcimento danni, a spese generali, IVA e C.P.A. e a un ulteriore contributo a titolo unificato.

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