Quote ereditarie, la guida completa e la normativa di riferimento

Dicembre 14, 2023
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Quote ereditarie
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Le quote ereditarie sono uno dei concetti fondamentali nel diritto successorio e rappresentano la frazione del patrimonio di una persona deceduta che spetta a ciascun erede. Nel momento in cui si apre una successione, la divisione delle quote ereditarie diventa un passaggio cruciale per garantire una ripartizione equa delle risorse tra gli eredi. Questo aspetto del diritto è regolato da norme specifiche e può essere influenzato dalla presenza di testamenti o accordi tra i soggetti interessati. In questa guida pratica, esploreremo il significato e l’importanza delle quote ereditarie nel contesto del diritto successorio.

Indice dei contenuti

Definizione e principi delle quote ereditarie

Il diritto successorio è un ambito del diritto civile che regola la distribuzione del patrimonio di una persona deceduta tra i suoi eredi. Una questione centrale nel diritto successorio è rappresentata dalle quote ereditarie, ovvero la frazione del patrimonio che spetta a ciascun erede. In questo articolo, esploreremo i principali aspetti delle quote ereditarie e il loro ruolo nella divisione equa del patrimonio tra gli eredi.

Le quote ereditarie rappresentano la porzione del patrimonio del defunto che spetta a ciascun erede, in base alle disposizioni di legge o ai testamenti lasciati dal defunto. Le quote ereditarie sono determinate dal principio della legittima successoria, che stabilisce come il patrimonio del defunto debba essere suddiviso tra i suoi eredi in modo equo e proporzionale.

In base alle disposizioni di legge, la divisione delle quote ereditarie può variare a seconda della presenza o meno di testamenti o di accordi tra gli eredi. Da un punto di vista generale, senza testamento, la legge stabilisce una suddivisione equa del patrimonio tra gli eredi che prende in considerazione il grado di parentela e le eventuali regole di rappresentazione.

La quota legittima

Spesso, il diritto successorio prevede la presenza di una quota legittima, che rappresenta una porzione irrinunciabile del patrimonio che spetta agli eredi forzosi, ovvero a coloro che sono vincolati da un rapporto di parentela stretto con il defunto. La quota legittima è prevista per garantire un minimo di sussistenza agli eredi che, in mancanza di testamenti, non sarebbero inclusi nella suddivisione del patrimonio.

La quota disponibile

Oltre alla quota legittima, il defunto ha la facoltà di destinare liberamente una parte del suo patrimonio a determinati eredi o a terzi tramite un testamento. Questa parte del patrimonio, nota come quota disponibile, può essere suddivisa tra gli eredi secondo la volontà del defunto, anche se può essere limitata dalla legge nel rispetto della quota legittima.

Procedure per la divisione delle quote ereditarie

Una volta determinate le quote ereditarie, gli eredi possono procedere alla divisione del patrimonio in base a una serie di opzioni previste dalla legge. Sono possibili accordi tra gli eredi che definiscono la suddivisione delle quote ereditarie e, se necessario, possono anche essere avviati procedimenti giudiziari di divisione ereditaria per risolvere eventuali conflitti.

Analizziamo più approfonditamente questi concetti, entrando nel dettaglio. Prima però, è doverosa una premessa in merito alla successione legittima, alla sua normativa di riferimento, alle eccezioni e costituzione di rapporti che determinano la suddivisione dell’eredità.

Successione legittima

Quando si apre la successione legittima e non c’è un testamento, l’eredità si devolve per legge a coniuge, figli e altri parenti fino al sesto grado di parentela. Ai sensi del secondo comma dell’articolo 457 del codice civile infatti “non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte quella testamentaria”.

L’assenza di un testamento non è dunque un requisito inderogabile per l’apertura della successione legittima. La successione legittima, secondo quanto disposto dall’articolo 457 del codice civile, potrà aprirsi anche nella circostanza in cui il de cuius abbia fatto testamento, ma solamente per la parte che nello stesso non trovi disciplina.

Si pensi ad esempio al caso in cui il testatore abbia disposto nel proprio testamento soltanto di alcuni legati: fatte salve le predette disposizioni testamentarie, si aprirà la successione legittima. La successione si devolve dunque per legge solo nella misura in cui difettino valide volontà testamentarie in senso diverso.

Quando si apre la successione legittima

L’articolo 457 del codice civile recita che: “non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca in tutto o in parte quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”.

Da ciò si deduce che per l’apertura della successione legittima non costituisce requisito inderogabile l’assenza del testamento. La successione si può infatti aprire anche nella ipotesi in cui il de cuius abbia rilasciato testamento ma solo per la parte che nello stesso non trovi disciplina.

Eredi della successione legittima

Gli eredi nella successione legittima sono determinati dall’articolo 565 del codice civile. Secondo tale disposizione, possono beneficiare di una successione legittima il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali come fratelli e cugini, altri parenti di grado meno prossimo e infine lo Stato. È importante sottolineare che, nell’ordinamento italiano, i vincoli di parentela sono rilevanti fino al sesto grado. I rapporti di parentela sono disciplinati dagli articoli 74 e seguenti del codice civile.

Normativa di riferimento in materia di quote ereditarie e successione legittima

La successione legittima è regolata dagli articoli 565 al 586 del codice civile che trattano dei soggetti che hanno requisiti giuridici per accedere alla successione in difetto di testamento.

Ma ci sono anche gli articoli 536-564 codice civile che regolano invece la disciplina che si applica agli eredi legittimari ai quali la legge riserva una parte dell’eredità del de cuius e di cui non possono essere privati nemmeno per volontà di chi rilascia testamento.

Legami di parentela nella successione legittima

Quando si apre la successione legittima, prima di determinare la ripartizione delle quote ereditarie, è necessario capire a chi sia riservato cosa. In questo contesto, acquistano una importanza fondamentale i gradi o rapporti di parentela.

Per calcolare i gradi di parentela nella successione legittima, è fondamentale fare riferimento all’articolo 76 del codice civile, che stabilisce delle precise regole. Secondo questa disposizione:

  • nella linea retta (ad esempio, tra genitori e figli), i gradi di parentela corrispondono al numero di generazioni, escludendo lo stipite (cioè la persona di riferimento);
  • nella linea collaterale (ad esempio, tra fratelli), i gradi di parentela si calcolano contando le generazioni da uno dei parenti fino allo stipite comune e poi scendendo all’altro parente, sempre escludendo lo stipite.

Ecco alcuni esempi per chiarire il concetto dei gradi di parentela. Gli zii sono parenti di terzo grado: si somma il grado per salire ai nonni (secondo grado) al grado per scendere dai nonni agli zii (terzo grado in totale).

I nonni sono parenti di secondo grado: un grado per salire ai genitori e un grado per salire ulteriormente dai genitori ai nonni (due gradi in totale). I fratelli sono parenti di secondo grado: un grado per salire ai genitori e un grado per scendere dai genitori ai fratelli (due gradi in totale). I cugini sono parenti di quarto grado: due gradi per salire ai nonni e altri due gradi per scendere fino ai cugini (quattro gradi in totale).

Nell’ordinamento italiano, i gradi di parentela sono considerati rilevanti fino al sesto grado. Ad esempio, un nipote di un cugino (figlio del figlio) è considerato parente di sesto grado, mentre un pronipote di un cugino (figlio del figlio del figlio) sarebbe un parente di settimo grado e non sarebbe rilevante per la successione legittima.

Specifica importante da fare. In caso di apertura della successione legittima, i beni spetteranno in primo luogo al coniuge superstite e figli se unici eredi oppure a fratelli, sorelle, ascendenti. Cosa succede invece se non ci sono parenti entro il sesto grado? In questo caso, si verifica la devoluzione dell’eredità allo Stato.

Quote ereditarie: cosa spetta al coniuge se non ci sono figli, ascendenti e fratelli

Se il defunto non aveva figli, ascendenti e fratelli o sorelle, l’eredità spetta per legge al coniuge superstite anche se separato ma senza addebito.

Se i coniugi vivevano in comunione di beni, quest’ultima si scioglie e il coniuge superstite aggiunge il 50% dell’intero patrimonio alla sua parte. Spetta inoltre sempre al coniuge superstite il diritto di abitazione nella casa familiare e l’uso di arredi in essa presenti. Lo stabilisce l’articolo 583 c.c.

Per godere dell’eredità, è necessario che anche al momento del decesso del de cuius il rapporto di matrimonio sia valido e attuale. Questo significa che il coniuge divorziato con divorzio sancito da sentenza definitiva è escluso da questo tipo di successione.

L’articolo 584 del codice civile disciplina invece l’ipotesi di successione nel caso di coniuge potativo. Più precisamente esso specifica che quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono.

Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido  matrimonio al momento della morte.

Successione nel caso di convivenza more uxorio

Le regole della successione sono le medesime anche per chi si ritrova in una convivenza more uxorio? Per esempio, le coppie di fatto eterosessuali, hanno gli stessi diritti in materia di successione, delle coppie di coniugi eterosessuali? La risposta è negativa.

La legge Cirinnà prevede che il partner superstite di una convivenza di fatto eterosessuale, abbia il solo diritto di dimorare nella casa del convivente deceduto per 2 anni o per un arco temporale pari alla convivenza se quest’ultima è durata più di 2 anni.

In ogni caso, il partner superstite non potrà dimorare nell’abitazione del partner defunto per più di 5 anni. Al termine di questo periodo, egli o ella dovrà procedere con abbandono e restituzione dell’immobile.

Lo strumento di tutela più efficace in queste ipotesi resta sempre il testamento ma anche in questo caso, se ci sono altri eredi legittimari, il coniuge superstite avrà diritto solo alla quota ereditaria dell’intero patrimonio del de cuius.

Quote ereditarie: caso dei figli in assenza del coniuge

In materia di filiazione, la legge numero 219/2012 e il decreto legislativo 154/2013 hanno definitivamente abolito la distinzione tra figli legittimi e naturali: ad oggi esiste solo lo status di figlio.

Alla luce di queste considerazioni, è fatto palese che al momento della successione, alla morte di un genitore, i figli, siano essi naturali, adottati o legittimi, diventano soggetti attivi della cosiddetta comunione ereditaria.

Nello stesso regime rientrano anche i “figli incestuosi” ovvero coloro nati dall’unione di due persone legate da vincoli di parentela o legami di sangue. L’articolo 566 codice civile prevede che alla morte della madre e del padre, succedono i figli in parti uguali. Restano esclusi quindi tutti gli altri parenti e se manca anche il coniuge superstite, un unico figlio erediterà l’intero patrimonio.

Determinazione delle quote ereditarie quando concorrono figli e coniugi

Se il defunto lascia moglie e figli, come si stabilisce la quota ereditaria che spetta a ciascuno in quanto eredi legittimi? In questa ipotesi di concorso, in cui alla comunione ereditaria partecipano coniuge superstite e figlio unico, ad entrambi spettano parti uguali dell’eredità e cioè ad ½ dell’intero.

Se concorrono genitore superstite e due o più figli, al coniuge spetterà 1/3 dell’eredità e 2/3 ai figli che se la divideranno equamente. In questa fattispecie, il figlio si ritroverà a concorrere sempre e solo con il coniuge superstite e non con gli altri parenti mentre il coniuge superstite può ritrovarsi a concorrere non solo con il figlio o i figli ma anche con parenti e altri soggetti suscettibili di partecipazione alla comunione ereditaria.

Quote ereditarie ai fratelli in assenza o in presenza del coniuge e in mancanza di figli

Se il defunto non aveva in vita figli, genitori o ascendenti, nella comunione ereditaria subentrano i fratelli o le sorelle del de cuius, in parti uguali. In questo contesto è necessario distinguere tra fratelli “germani” e fratelli “unilaterali”.

Con la prima espressione si fa riferimento a fratelli e sorelle che hanno in comune gli stessi genitori. Con la seconda espressione invece, a fratelli e sorelle che hanno in comune un solo genitore: si parlerà di fratelli consanguinei se hanno il padre in comune e fratelli uterini se hanno invece la mamma in comune.

Nel caso della successione, i fratelli “unilaterali”, consanguinei o uterini, hanno diritto alla metà della quota ereditaria che spetta ai “germani”. Nell’ipotesi della presenza di un coniuge superstite, a cui spettano i 2/3 dell’eredità, ai fratelli o sorelle spetterà invece 1/3.

Quote ereditarie per i genitori

Se il defunto non aveva in vita fratelli, sorelle, loro discendenti o figli, allora entrano nella comunione ereditaria i genitori del de cuius. A questo proposito, l’articolo 568 c.c. recita che “a colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti [467 ss. C.c.], succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive [538, 644 c.c.].

Questo articolo vale anche nei confronti dei genitori adottivi di minori ma non per i genitori adottivi di un maggiorenne che decede.

Quote ereditarie: cosa succede con gli ascendenti

Recita l’articolo 569 del codice civile che: “a colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti [467 c.c.], succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna [538, 544 c.c.]. Se però gli ascendenti non sono di eguale grado [76 c.c.], l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea [75, 538, 571 c.c.]”.

Nella categoria degli ascendenti rientrano genitori e nonni. Sia i nonni paterni che quelli materni succedono al nipote deceduto se questi non ha genitori, figli, fratelli, sorelle e loro discendenti.

Ma sempre nella categoria degli ascendenti ci sono anche i bisnonni. E se si crea una situazione di concorso tra parenti tra gradi diversi? Come si risolve la questione? È necessario fare una ulteriore distinzione tra linee e gradi di parentela.

Parlando di linee, ancora si distingue tra parenti in linea retta che sono quelli che discendono l’uno dall’altro e quelli in linea collaterale che hanno solo un antenato, il cosiddetto stipite, in comune.

Se vi sono ascendenti di pari grado, l’eredità si divide per linee. Per esempio, se il defunto non ha figli, moglie, genitori e fratelli o sorelle, a lui succedono i nonni paterni e materni tra i quali ci sarà la divisione delle quote ereditarie.

Nell’ipotesi di ascendenti di non pari grado, per esempio bisnonno e nonno materno, al defunto privo di moglie, figli, genitori, fratelli e sorelle, succede il nonno materno per l’intero in quanto ascendente più vicino al de cuius.

Concorso tra ascendenti, coniuge e fratelli

In caso di concorso insieme a fratelli, sorelle e agli ascendenti, il coniuge ha diritto ad abitare nella casa coniugale e ai 2/3 dell’eredità. ¼ dell’eredità spetta agli ascendenti e la restante parte agli altri. In caso di presenza di ascendenti di primo grado, fratelli e sorelle, 1/3 della parte residua spetterà ai primi secondo una divisione tra linea materna e paterna se invece gli ascendenti non sono di pari grado la quota ereditaria andrà all’ascendente più vicino.

Quote ereditarie per gli altri parenti

Cosa succede se invece il defunto non ha genitori, figli, fratelli e sorelle e loro discendenti e nemmeno ascendenti? In questa ipotesi, l’eredità si devolve ai parenti più prossimi senza distinzione alcuna di linea ma considerando sempre il parente più vicino che prevale su quello più lontano. Pertanto, l’eredità si dividerà in parti uguali tra chi ha diritto di successione tra i parenti di pari grado inclusi i collaterali come cugini o zii, ad esempio.

Devoluzione dell’eredità allo Stato

L’ipotesi di devoluzione dell’eredità allo Stato si verifica quando un cittadino italiano viene a mancare senza lasciare testamento le cui disposizioni si accettino o se mancano eredi legittimari e legittimi.

In altre parole, lo Stato diventa proprietario dei beni di un defunto se si verificano queste due ipotesi:

  • se il cittadino defunto ha cittadinanza italiana;
  • in assenza di testamento o eredi o anche quando pur essendoci, non accettino l’eredità o ancora per la commissione di fatti gravi compiuti in vita contro il defunto: si parla in questo caso di indegni a succedere.

Poiché in questo caso si viene a creare un vuoto di titolarità, la legge definisce vacante l’eredità senza eredi. Dato che è necessario valorizzare la funzione economica dei beni ereditari, nelle ipotesi sopramenzionate allora diventa titolare dell’eredità lo Stato il quale però non risponde di eventuali debiti ereditari ma nel caso creditori e legatari procede alla liquidazione dell’eredità nei loro interessi.

Riassunto su quote ereditarie spettanti ai parenti più vicini e lontani

Per riassumere:

  • coniuge senza figli, ascendenti e collaterali: 1/1 al coniuge;
  • coniuge e figlio: ½ al coniuge e ½ al figlio;
  • coniuge e due o più figli: 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli che si divideranno l’eredità in parti uguali;
  • coniuge ed ascendenti o fratelli e sorelle, senza figli: 2/3 al coniuge, 1/3 ascendenti o fratelli e sorelle, eventuale ¼ ascendenti;
  • solo un figlio senza coniuge: 1/1 al figlio;
  • due o più figli senza coniuge: intera eredità da dividere in parti uguali;
  • solo ascendenti: ½ ascendenti in linea materna e ½ ascendenti in linea paterna;
  • solo fratelli e sorelle: eredità divisa in parti uguali ma i fratelli e sorelle unilaterali hanno diritto alla metà della quota spettante ai fratelli germani;
  • solo fratelli/sorelle e genitori: ½ ai genitori o al genitore superstite e ½ a fratelli e sorelle;
  • altri parenti prossimi senza genitori, fratelli/sorelle e loro discendenti, ascendenti e figli: non c’è distinzione di linea ma si applica la regola del parente più vicino che prevale su quello più lontano. L’eredità si divide egualmente tra chi ha diritto alla successione ma parliamo di successibili di pari grado inclusi i collaterali;
  • coniuge separato: ha diritto alla stessa quota del coniuge superstite salvo che non abbia separazione in addebito.

Eredi legittimi e legittimari: perché sono diversi?

Posto che tra gli eredi legittimi rientrano il coniuge, i figli, gli ascendenti, i collaterali, i parenti entro il sesto grado e lo Stato nelle ipotesi di cui abbiamo parlato sopra, urge fare una specifica riguardo a un’altra categoria di eredi, quelli legittimari.

Gli eredi legittimi sono quelli che hanno diritto, in assenza di un testamento, a una quota di eredità che varia a seconda di chi e quanti sono i parenti più prossimi.

Invece, gli eredi legittimari sono coloro che, anche in presenza di un testamento, hanno diritto a una quota ereditaria la quale non può subire lesione o essere diminuita dalle ultime volontà del defunto.

Quindi, nel caso manchi un testamento, gli eredi legittimi succedono al defunto. I legittimari invece, a prescindere dalle volontà di chi fa testamento, hanno diritto a delle quote ereditarie stabilite per legge, quando con il testamento abbia leso la quota legittima a loro riservata.

Cosa succede se si lede l’erede legittimario? Quest’ultimo può agire in giudizio appellandosi a una sentenza di accoglimento della domanda di riduzione, chiedendo cioè la riduzione della parte lasciata all’erede testamentario e la quota disponibile.

Calcolo delle quote ereditarie legittime

Per calcolare la quota legittima spettante agli eredi legittimari si esegue una operazione contabile, la cosiddetta massa fittizia, con la quale è possibile valutare l’entità del patrimonio del defunto.

Pertanto, dal cosiddetto patrimonio relictum, ovvero dal valore dei beni del defunto, si sottrae il valore dei suoi debiti e si somma il donatum, ovvero il valore delle donazioni fatte in vita dal defunto.

La formula, per riassumere è questa: patrimonio ereditario del defunto al netto dei debiti + valore dei beni donati in vita= asse ereditario da cui si ricava quota legittima e quota disponibile (calcolata per differenza). Si ricordi che il calcolo della quota legittima è possibile solo al momento della apertura della successione.

Quota di legittima del coniuge

A seconda del concorso o meno con i figli, nella comunione ereditaria, queste sono le quote di legittima che spettano al coniuge:

  • 1/3 del patrimonio ereditario se c’è un figlio;
  • ¼ del patrimonio ereditario se ci sono 2 o più figli;
  • ½ del patrimonio ereditario se non ci sono figli.

In ogni caso, al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione nella casa familiare e uso degli arredi che di essa sono parte oltre ai diritti che gravano sulla porzione disponibile. Meritano una menzione, in questo contesto, gli articoli 540 e 542 del codice civile.

Articolo 540 Codice Civile

A favore  del  coniuge è riservata  la  metà del  patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli.

Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

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AGGIORNAMENTO (30)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 – 30 aprile 1973, n. 50 (in G.U. 1° s.s. 9/5/1973, n. 119), ha  dichiarato l’illegittimità costituzionale, “in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 545 e 546 del codice civile e, conseguentemente, degli artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti in cui fanno richiamo ai predetti artt. 545 e 546”.

Articolo 542 Codice Civile

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio legittimo, la quota di patrimonio a questo riservata è di un terzo in piena proprietà. Un altro terzo spetta in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per una metà al figlio e per l’altra metà fa parte della disponibile.

Quando i figli sono più, la quota di patrimonio riservata ad essi e al coniuge è complessivamente di due terzi. Su questa quota al coniuge spetta l’usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva e la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge sono ripartite tra i figli.

Se insieme col coniuge vi sono figli legittimi e figli  naturali, l’ammontare complessivo della quota di riserva è di due terzi. Su questa quota al coniuge spetta l’usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva è ripartita tra i figli legittimi e i figli naturali secondo le proporzioni fissate dall’art. 541. Nelle stesse proporzioni è ripartita la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge, ma su questa i figli legittimi hanno diritto di conseguire una parte maggiore, se ciò è necessario per integrare il minimo che loro spetta secondo la disposizione dell’art. 541.

Quota di legittima dei figli

Per i figli invece, queste sono le quote di legittima spettanti:

  • al figlio unico, 1/2 del patrimonio ereditario del defunto se manca il coniuge;
  • al figlio unico 1/3 del patrimonio ereditario del defunto se c’è il coniuge;
  • a due o più figli, metà del patrimonio ereditario del defunto da dividersi in parti uguali, se c’è il coniuge, oppure i 2/3 del patrimonio ereditario del defunto da dividersi sempre in parti uguali se manca il coniuge.

Nota per i figli adottati. I figli adottivi non sono eredi legittimari dell’adottante se l’adozione è avvenuta quando l’adottato era già maggiorenne. Il vincolo di parentela sorge solo nei confronti degli adottati in minore età.

Altri chiarimento da farsi è in relazione ai discendenti dei figli. Per il principio di “rappresentazione” tali discendenti hanno diritto alla stessa quota di legittima spettante ai genitori che non hanno potuto o voluto accettare l’eredità.

Grazie all’istituto della rappresentazione, si verifica il subentro nella comunione ereditaria del discendente dell’erede testamentario o legittimo o dei legittimari nell’ipotesi di cui abbiamo parlato poco più sopra. Anche in questo caso, meritano menzione tre articoli del codice civile, 74, il 467 e il 537.

Articolo 74 codice civile

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la  filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori  di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.((223))

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con  l’art.  104, comma 4) che “I diritti successori che  discendono dall’articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, sulle eredità aperte anteriormente al termine della sua entrata in vigore si prescrivono a far data da suddetto termine”.

Articolo 467 codice civile

La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare la eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

Articolo 537 codice civile

A favore dei figli legittimi è riservata la metà del patrimonio del genitore se questi lascia un figlio solo; e sono riservati i due terzi se i figli sono più, salvo quanto è disposto dagli articoli 541 e 542 per i casi di concorso.

Quota di legittima degli ascendenti

Nel caso degli ascendenti, ecco le quote di legittima spettanti:

  • 1/4 del patrimonio ereditario del defunto se c’è il coniuge;
  • 1/3 del patrimonio ereditario del defunto se non c’è il coniuge.

Tra gli ascendenti rientrano anche i genitori adottivi e naturali e in questi casi specifici, la quota di legittima si divide tra linea paterna e linea materna di purché sia di pari grado. Se gli ascendenti non sono invece di pari grado, l’intera quota spetta allora all’ascendente più prossimo.

Menzione d’obbligo per questi articoli, il 538 e il 544 del codice civile.

Articolo 538 del codice civile

Se chi muore non lascia figli legittimi ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto è disposto dagli articoli 544, 545 e 546 per i casi di concorso. Si applicano le disposizioni dell’art. 569.

Articolo 544 del codice civile

Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti ((…)) e il coniuge, a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto. In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569.

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AGGIORNAMENTO (216)

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l’art. 1, comma 11) che “Nel  codice  civile,  le  parole:  «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli».”

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Patologie della divisione testamentaria

Problemi nella divisione testamentaria

L’articolo 735 del codice civile prevede che la divisione testamentaria sia nulla in caso di preterizione di un legittimario o di un erede istituito. Ciò si verifica quando il testatore, nella divisione del patrimonio, ha dimenticato di includere uno o più eredi da lui nominati, indipendentemente dal fatto che siano legittimari o meno. Inoltre, la divisione testamentaria è nulla se il testatore ha escluso un legittimario dalla partecipazione e dalla divisione ereditaria, ad esempio un figlio o un coniuge.

Note:

Secondo alcuni, la nullità si applica solo in caso di preterizione “sostanziale”, cioè quando il testatore ha suddiviso l’intero patrimonio, senza riservare beni sufficienti per soddisfare il soggetto escluso o preterito. Al contrario, se il testatore ha coinvolto i legittimari nella divisione testamentaria ma questa risulta lesiva nei loro confronti, i legittimari lesi possono impugnarla tramite l’azione di riduzione, ovvero possono richiedere la riduzione degli altri coeredi. In questo caso, la divisione non è nulla.

Assegni divisionali semplici

Da non confondere con la divisione testamentaria, sono gli “assegni divisionali semplici” disciplinati dall’articolo 733, comma 1 del codice civile. Tale disposizione consente al testatore di stabilire nel testamento le regole da seguire per la futura divisione dell’eredità, cioè delle disposizioni vincolanti per gli eredi nella fase della divisione (tali disposizioni hanno solo un’efficacia obbligatoria).

A differenza della divisione testamentaria, in presenza di assegni divisionali semplici, dopo l’apertura della successione e l’accettazione degli eredi chiamati, si instaura una comunione ereditaria tra i coeredi e si procede alla divisione nel modo tradizionale, ma ognuno di loro può pretendere che la divisione sia effettuata secondo le disposizioni volute e programmate dal defunto nel testamento.

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Note:

Secondo la legge, le norme stabilite dal testatore sulla divisione ereditaria non sono vincolanti per i coeredi se non rispettano il principio di proporzionalità tra le singole quote ereditarie indicate da lui e il valore dei beni corrispondenti da assegnare nella divisione ereditaria. Ciò significa che, se il testatore non ha rispettato il principio di proporzionalità tra le quote e le porzioni concrete, i coeredi non sono obbligati a seguire tali disposizioni.

Articolo 735 codice civile

La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti è nulla. Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l’azione di riduzione contro gli altri coeredi.

 Note sulla divisione ereditaria

La divisione ereditaria può avvenire in due modi principali. Nel primo caso, il testatore predetermina le quote ereditarie per ciascun erede, stabilendo, ad esempio, che un erede riceva la metà o un terzo della proprietà. Successivamente, il testatore assegna a ogni erede una parte specifica dei propri beni in proporzione alle quote prestabilite.

Nel secondo caso, il testatore non predetermina le quote astratte, ma assegna direttamente a ciascun erede una porzione specifica dei beni. Nonostante l’assenza di quote astratte, è ancora presente un’istituzione di erede. Inoltre, le quote possono essere calcolate ex post tramite un’operazione matematica, dove l’importo di ogni quota corrisponde al rapporto tra il valore dei beni assegnati a un erede e il valore totale dei beni da dividere.

È importante sottolineare che una parte della dottrina ritiene che la divisione testamentaria possa anche essere attuata nel contesto della successione legittima, assegnando beni determinati senza stabilire le quote di eredità stabilite dalle regole sulla successione legittima.

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