La Corte di Cassazione con sentenza numero 29387/2023 è intervenuta sul tema di prodotto difettoso e danno per responsabilità stabilendo che sia compito del giudice solo accertare che un determinato prodotto sia conforme agli standard minimi previsti dalle regole di comune prudenza o dalla relativa normativa di settore.
Il caso
Il figlio di una donna disabile, caduta in un dislivello di 20 centimetri posto tra ascensore e piano, per apertura della porta – che riporta danni e lesioni importanti – convoca in giudizio la società costruttrice accusandola di responsabilità per prodotto difettoso.
Più precisamente, stiamo parlando di un elevatore per disabili acquistato per una donna che utilizzandolo, cadeva perché l’elevatore stesso non si fermava al livello del piano ma a un livello inferiore di 20 centimetri.
Il figlio della vittima affermava che il danno dipendeva da un vizio progettuale e, poiché era lui stesso custode e proprietario del bene, risarciva la madre, in questo caso vittima, per 200 mila euro. Lo stesso figlio rivendica però il risarcimento danni anche per sé stesso accusando di responsabilità la ditta costruttrice dell’elevatore.
La domanda dell’attore (il figlio della donna) non trova accoglimento in primo grado di giudizio ma in sede di gravame sì poiché il giudice riteneva che vi fosse effettivamente un vizio progettuale perché l’elevatore non dovrebbe permettere l’apertura della porta se non c’è allineamento tra il piano e la piattaforma.
Ma un prodotto pericoloso è sempre e comunque difettoso? Risponde a questa domanda negativamente la Corte di Cassazione con sentenza n. 29387/2023.
Il parere della Cassazione
Il giudice non deve accertare la pericolosità di un prodotto ma valutare se esso “sia stato progettato e costruito rispettando gli standard minimi richiesti dalle leges artis dettati dalla normativa di settore o dalle regole di comune prudenza”.
Questa pronuncia è importante e rappresenta un precedente anche in relazione alla valutazione del danno. A questo proposito menzioniamo l’articolo 1226 del codice civile che recita che “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”.
Specifichiamo che per la giurisprudenza, la valutazione equitativa del danno presuppone che questo, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica. Sulla base di quanto detto, ne consegue che il giudice prima accerta accuratamente l’esistenza del danno e poi procede alla sua liquidazione equitativa.
Definizione di prodotto difettoso
L’art. 117 d.lgs. 206/2005 ci dà la definizione di prodotto difettoso stabilendo che esso è tale se non è sicuro in relazione a:
- il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
- l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
- il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
In conclusione, un prodotto è difettoso se non rispetta determinati standard di sicurezza uguali agli altri prodotti della stessa serie. Attenzione però. Un prodotto non si può considerare difettoso se in commercio arrivano altri dello stesso genere ma migliori o perfezionati.
Le ragioni della difesa
Fatte queste doverose premesse, torniamo al caso in esame. La ditta costruttrice dell’elevatore chiamata in causa, contesta la responsabilità nella parte in cui si dice che il prodotto è difettoso, specificando che:
- un prodotto non si può ritenere difettoso solo perché in commercio ce ne sono di migliori;
- la normativa tecnica consente che la piattaforma si apra anche quando si trova di poco più in alto o in basso rispetto al livello del piano.
La Suprema Corte dà ragione alla ditta costruttrice specificando che nella sentenza impugnata, il giudice di merito è andato oltre il suo potere di valutazione: non spetta a lui determinare la progettazione di un prodotto.
Definizione di prodotto non difettoso secondo la legge
Secondo la giurisprudenza un prodotto non è difettoso perché pericoloso o perché in commercio ne esistono di migliori. In verità, possono esistere prodotti pericolosi ma non difettosi e prodotti non pericolosi ma difettosi.
In diverse sentenze la Corte di Cassazione ha affermato che:
“il livello di sicurezza al di sotto del quale il prodotto deve ritenersi “difettoso” non corrisponde a quello della sua innocuità, dovendo piuttosto farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall’utenza in relazione alle circostanze tipizzate dalla suddetta norma, o ad altri elementi valutabili ed in concreto valutati dal giudice di merito, nell’ambito dei quali rientrano anche gli standard di sicurezza eventualmente imposti da normative di settore”.
Contestazione della pronuncia del giudice
Sulla base di quanto affermato, secondo la Corte, compito del giudice non era quello di valutare la validità del progetto di un prodotto ma solo verificare che la normativa di settore fosse stata rispettata.
Nel caso in questione, analizzato anche dal CTU, si arriva alla conclusione che “quella che potrebbe sembrare un’anomalia di funzionamento è da considerarsi in realtà una precauzione di sicurezza” e che la piattaforma è stata progettata “rispettando le regole di buona progettazione della ingegneria meccanica”.
Due in sostanza sono gli errori commessi dal giudice di merito:
- aver ritenuto difettoso l’elevatore in iure;
- aver ritenuto difettoso il prodotto solo perché in commercio ce ne sono di più sicuri.
La Suprema Corte cassa la sentenza e rinvia la questione alla Corte d’Appello obbligata a considerare questo principio:
“l’accertamento della “difettosità” d’un prodotto, per i fini di cui all’art. 117 d. lgs., non consiste nell’accertamento della pericolosità di esso (in quanto i prodotti pericolosi non sono, per ciò solo, “difettosi”), né consente al giudice di stabilire come quel prodotto debba a suo avviso progettarsi o costruirsi. Il suddetto accertamento va invece compiuto stabilendo se il prodotto che si assume difettoso sia stato progettato e costruito rispettando gli standard minimi richiesti dalle leges artis dettati dalla normativa di settore o dalle regole di comune prudenza”.
Violazione dell’articolo 1226 Codice Civile
L’articolo 1226 del Codice Civile riguarda la valutazione equitativa del danno e secondo la società produttrice, questo articolo è stato violato in quanto il giudice, che aveva proceduto alla liquidazione pari a 22 mila euro secondo il principio equitativo, aveva sbagliato perché nessun danno era stato provato e pertanto non poteva procedere alla liquidazione dello stesso.
Gli Ermellini concordano. Apriamo una piccola parentesi sui danni di difficile stima. Prima dell’introduzione dell’articolo 1226 c.c., la giurisprudenza distingueva tra danni comuni e danni propri. I primi derivano dalla commissione di fatto illecito o inadempimento, i secondi erano quelli subìti dal danneggiato in relazione a inadempimento o fatto illecito.
Una disciplina più accurata si ha con l’introduzione dell’articolo 1226 nel Codice Civile del 1942 stabilendo così che spetta al giudice il compito di liquidare il danno in caso di stima esatta non possibile ma al contempo di limitare questo potere solo nel caso dell’esistenza certa di un danno.
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Certezza del danno e impossibilità di stima: analisi dei due presupposti
L’articolo 1226 c.c. stabilisce che “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”.
Questo significa che la liquidazione equitativa del danno è certamente possibile ma solo se c’è sussistenza certa del danno stesso. Più precisamente, la valutazione equitativa del danno presuppone che questo, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica.
Invece, l’impossibilità della stima del pregiudizio economico è oggettiva.
Conclusioni
Secondo la Cassazione “qualsiasi diversa interpretazione dell’art. 1226 c.c. si porrebbe, a tacer d’altro, in contrasto col precetto costituzionale che garantisce la parità delle parti e la terzietà del giudice”.
Nel caso in questione, il giudice di merito ha davvero violato il disposto dell’articolo 1226 c.c.? La risposta è positiva. Bisogna anzitutto capire perché il giudice ha condannato il figlio della vittima (la madre) al risarcimento.
Diciamo questo perché in base al principio di incorporazione, l’accorpamento di un bene mobile (in questo caso l’elevatore) in un immobile, fa sorgere in capo al proprietario dell’immobile anche la proprietà del bene mobile. La ditta costruttrice, così come la Corte, non comprende dunque il perché il figlio sia stato chiamato a risarcire la madre che era custode del bene.
Ecco allora che la Suprema Corte dà ragione alla società costruttrice accogliendone il ricorso circa la valutazione equitativa del danno e la definizione di prodotto difettoso.