Ladro avvistato da vicina di casa che chiama immediatamente le forze dell’ordine: per la legge si configura l’ipotesi di furto consumato. La Corte di Cassazione con sentenza n. 42611/2023 stabilisce che la visione dell’attività criminale non cambia la qualificazione giuridica del reato poiché la vicina non ha modo di intervenire o interrompere l’azione criminale stessa.
Il caso del ladro avvistato dalla vicina di casa: cosa dice la legge
Il ladro avvistato dalla vicina di casa si macchia di furto consumato e non tentato anche se bloccato dalle forze dell’ordine fuori dall’appartamento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza del 19 ottobre 2023, n. 42611 (testo in calce) dopo aver analizzato il seguente caso.
Un uomo riceveva una condanna per commissione di furto in un appartamento. Lo stesso proponeva ricorso in Cassazione adducendo questa ragione: la mancata riqualificazione del delitto consumato in delitto tentato.
Secondo il chiamato in causa, il reato si sarebbe consumato sotto la visione diretta di una donna, una vicina di casa, che chiamò repentinamente le forze dell’ordine le quali procedevano alla cattura del ladro dopo averlo atteso per alcuni minuti fuori dall’appartamento.
Pronuncia delle Sezioni Unite chiarisce il concetto di tentato furto e commissione dello stesso
Con la sentenza numero 52117/2014 le Sezioni Unite, in merito ad un furto avvenuto in un supermercato, affermavano che il monitoraggio della condotta di un soggetto, attraverso l’osservazione diretta ad opera della persona offesa o di chi è addetto alla sorveglianza o ancora da parte delle forze dell’ordine, fanno configurare l’ipotesi di furto tentato e non commesso perché l’agente non ha conseguito la disponibilità della refurtiva.

In particolare, si sottolineava che appare difficilmente confutabile che l’impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postuli il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell’agente.
Ma se esso è escluso dalla vigilanza della persona offesa e dall’intervento esercitato a difesa del bene appreso ma ancora sotto la sfera di sorveglianza del soggetto passivo, il mancato impossessamento è un ostacolo alla consumazione del reato e delinea una condotta delittuosa inerente alla sfera del tentativo.
In un altro caso, relativo a un furto in appartamento, monitorato dalle forze dell’ordine che sono intervenute dopo l’impossessamento, la Cassazione si è pronunciata diversamente.
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La posizione della Corte di Cassazione
Nel caso appena sopra citato, la Cassazione delineava la fattispecie di reato consumato e non tentato perché le forze dell’ordine avevano seguito visivamente le mosse dei ladri dal momento della messa in atto dell’azione criminosa fino all’arresto avvenuto con localizzazione satellitare.
In questa fattispecie, i Giudici di merito ritennero colpevoli anche le forze dell’ordine che potevano intervenire a interrompere l’attività criminale in corso. Ma se le forze dell’ordine non sono in grado di impedire l’impossessamento magari perché non in grado di seguire l’iter criminis, il reato si intende allora consumato.

Si sottolinea altresì che si macchia di delitto consumato e non tentato chi si impossessa di un bene altrui ma sia stato bloccato dalle forze dell’ordine prima di uscire dallo spazio condominiale.
Ritornando al caso preso in esame all’inizio del nostro contributo, alla luce di queste considerazioni, ne consegue che la vicina di casa che ha visto il ladro non modifica la qualificazione giuridica di un fatto che resta criminoso poiché la vicina stessa non aveva possibilità di intervenire e bloccare la commissione del reato.