Usucapione per accordo negoziale, sostituisce la sentenza?

Luglio 31, 2025
4 mins read
Usucapione riconosciuta contrattualmente e relativi effetti

Trattiamo della tematica giuridica affrontata dalla recente pronuncia della Cassazione n. 565/2025. Nella fattispecie, un uomo aveva ottenuto un riconoscimento di proprietร  di un bene immobile attraverso accordo di mediazione trascritto nei registri immobiliari. Si trattava di una negoziazione con lโ€™assistenza di un mediatore. Lโ€™accordo riconosceva lโ€™avvenuta usucapione, quindi lโ€™acquisto della proprietร  a causa di possesso protratto nel tempo, in quanto modalitร  acquisitiva della proprietร .

La principale domanda, che si รจ posta in merito, riguardava proprio lโ€™accordo di mediazione. Questโ€™ultimo, una volta trascritto, puรฒ essere a tutti gli effetti considerato efficace erga omnes, ovvero opponibile a chiunque, anche ai terzi? In pratica, nel caso considerato, allโ€™accordo di mediazione andrebbe riconosciuta la stessa valenza di una pronuncia giudiziale che accerta lโ€™usucapione?

La vicenda giudiziaria che ha avuto luogo

Un uomo ha tentato di far valere un suo diritto su alcuni beni pignorati, per i quali sosteneva d’essere proprietario di parte di quei beni a seguito d’usucapione. Al fine di dimostrare di rientrare in tale posizione, ha presentato due verbali di conciliazione, ovvero accordi raggiunti in mediazione. Questi ultimi, a detta dell’uomo, riconoscevano la sua proprietร .

Il Tribunale di Terni, investito della decisione, ha deciso di respingere la sua opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. Stando a quanto rilevato dal Tribunale, i verbali di conciliazione erano stati trascrittiย dopoย che fossero stati iscritti i pignoramenti sui beni (cioรจ, i creditori avevano giร  avviato il procedimento di esecuzione forzata e avevano trascritto i pignoramenti sui beni).

Vi era poi il fatto, anch’esso fatto valere dal Tribunale, che la trascrizione di quegli accordi di mediazione, essendo avvenuta successivamente,ย non aveva effetto d’opponibilitร ย nei confronti dei creditori che avevano giร  trascritto i pignoramenti o iscritto ipoteche sui beni.

Inoltre, lโ€™accertamento dellโ€™usucapione, che nel diritto italiano si configura come un acquisto a titolo derivativo (cioรจ, tramite un atto di trasferimento),ย non puรฒย avere effetto nei confronti di chi ha giร  un gravame (come un pignoramento o unโ€™ipoteca) iscritto sui beni.

L’uomo ricorre in appello, e qui subentra la decisione della Corte dโ€™Appello di Perugia. La Corte dโ€™Appello ha confermato il rigetto. La motivazione principale risiede nel fatto che, gli accordi di mediazione, per il fatto d’esser stati contratti fra le parti, producono effettiย solo tra le parti stesseย eย non sono opponibili a terziย (articoli 2644 e 2915 c.c.). Conseguentemente, gli accordi di mediazione successivi ai pignoramenti sono inefficaci nei confronti dei creditori che avevano giร  iscritto gravami sui beni.

Lโ€™intervento in Cassazioneย 

Lโ€™uomo ha portato il caso in Cassazione, con le motivazioni che seguono. Come fatto valere dal ricorrente, secondo lโ€™articolo 2643, n. 12-bis c.c., lโ€™accordo di mediazione puรฒ venire equiparato a una pronuncia giudiziale d’accertamento dellโ€™usucapione.

E poi lโ€™usucapione, come acquisto a titolo originario, quindi senza bisogno di trasferimento da parte di un soggetto precedente, produce effetti d’acquisto della proprietร ย a prescindereย dagli atti d’autonomia privata come gli accordi di mediazione.

Pertanto, concludeva il ricorrente nelle proprie motivazioni di ricorso, anche un accordo negoziale di mediazione, che riconosca e trasferisca il diritto di proprietร  per mezzo d’accordo fra le parti, dovrebbe avere effettoย anche nei confronti dei creditoriย giร  iscritti sui beni.

Differenza tra accordo privato e pronuncia giudiziale

Partiamo dalla differenza riscontrata fra lโ€™accordo privato e la pronuncia giudiziale, nella sentenza Cass. n. 565/2025. Per come la Cassazione ha valutato il caso, ha messo in risalto che lโ€™accordo di mediazione, innanzitutto, non รจ un atto giudiziario, bensรฌ un atto dโ€™autonomia privata tra le parti. Ne segue il fatto che non puรฒ detenere unโ€™efficacia erga omnes come se fosse la sentenza pronunciata giudizialmente, alla quale invece spetta detto definitivo potere.

Effetti dellโ€™accordo trascritto relativo a usucapione

Quali sono allora gli effetti che si fanno risalire allโ€™accordo trascritto? La trascrizione dโ€™un accordo di mediazione produce effetti soltanto tra le parti, dunque si parla dโ€™efficacia inter partes, e non รจ opponibile a terzi, a differenza di quel che le parti dellโ€™accordo intendevano. Nella fattispecie, il terzo acquirente che non aveva preso parte alla mediazione, non si trovava in una posizione giuridica vincolata dallโ€™accordo.

Usucapione e acquisto della proprietร 

Lโ€™usucapione, compiendo un rapido excursus sullโ€™istituto, รจ un modo dโ€™acquisto della proprietร  a titolo originario, cioรจ indipendente da un atto di trasferimento scritto, e si perfeziona con il possesso protratto nel tempo. Tuttavia, vi รจ da considerare che lโ€™usucapione non estingue in automaticitร  i diritti preesistenti, come possono essere ipoteche o altri gravami iscritti su beni immobili. La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 160/2024, ha confermato che lโ€™usucapione puรฒ coesistere con diritti reali minori che erano giร  venuti ad esistenza. Fra questi si puรฒ annoverare anche, per lโ€™appunto, lโ€™ipoteca. Quindi, non li cancella automaticamente.

Effetti sui creditori e sui gravami dell’usucapione per accordo di mediazione

Quali sono, adesso, gli effetti sui creditori, e altri gravami? La Cassazione ha reso noto che, anche qualora un accordo di mediazione riconosca lโ€™usucapione di un bene, lโ€™usucapione medesimo non pregiudica i diritti di creditori che giร  abbiano iscritto dei gravami sul bene. Gravami come possono essere ipoteche, o pignoramenti. E ciรฒ specie se, tali gravami, vengono trascritti prima dellโ€™accordo. ย 

Conclusione della pronuncia

Nel testo della pronuncia si รจ dunque concluso che, lโ€™accordo di mediazione attestante l’usucapione, non puรฒ venire equiparato a una sentenza dโ€™accertamento giudiziale, e a differenza di questโ€™ultima non puรฒ essere opponibile a terzi, con particolar riferimento ai creditori con gravami iscritti.

La conseguenza che ne scaturisce, รจ che le trascrizioni derivate da accordi di mediazione non prevaricano i preesistenti gravami. In pratica, lโ€™istituto riconosciuto attraverso accordo privato non รจ modificativo dei diritti dei terzi, ma si limita ad esplicare effetti fra le parti interessate dallโ€™accordo medesimo, e che lโ€™hanno sottoscritto. Su detti accordi prevarrร  sempre la tutela dei diritti dei creditori preesistenti, un principio che si pone a difesa della certezza del diritto.

Fonte immagine: sito iStock Photo.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Latest from Blog