Trattiamo della tematica giuridica affrontata dalla recente pronuncia della Cassazione n. 565/2025. Nella fattispecie, un uomo aveva ottenuto un riconoscimento di proprietร di un bene immobile attraverso accordo di mediazione trascritto nei registri immobiliari. Si trattava di una negoziazione con lโassistenza di un mediatore. Lโaccordo riconosceva lโavvenuta usucapione, quindi lโacquisto della proprietร a causa di possesso protratto nel tempo, in quanto modalitร acquisitiva della proprietร .
La principale domanda, che si รจ posta in merito, riguardava proprio lโaccordo di mediazione. Questโultimo, una volta trascritto, puรฒ essere a tutti gli effetti considerato efficace erga omnes, ovvero opponibile a chiunque, anche ai terzi? In pratica, nel caso considerato, allโaccordo di mediazione andrebbe riconosciuta la stessa valenza di una pronuncia giudiziale che accerta lโusucapione?
La vicenda giudiziaria che ha avuto luogo
Un uomo ha tentato di far valere un suo diritto su alcuni beni pignorati, per i quali sosteneva d’essere proprietario di parte di quei beni a seguito d’usucapione. Al fine di dimostrare di rientrare in tale posizione, ha presentato due verbali di conciliazione, ovvero accordi raggiunti in mediazione. Questi ultimi, a detta dell’uomo, riconoscevano la sua proprietร .
Il Tribunale di Terni, investito della decisione, ha deciso di respingere la sua opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. Stando a quanto rilevato dal Tribunale, i verbali di conciliazione erano stati trascrittiย dopoย che fossero stati iscritti i pignoramenti sui beni (cioรจ, i creditori avevano giร avviato il procedimento di esecuzione forzata e avevano trascritto i pignoramenti sui beni).
Vi era poi il fatto, anch’esso fatto valere dal Tribunale, che la trascrizione di quegli accordi di mediazione, essendo avvenuta successivamente,ย non aveva effetto d’opponibilitร ย nei confronti dei creditori che avevano giร trascritto i pignoramenti o iscritto ipoteche sui beni.
Inoltre, lโaccertamento dellโusucapione, che nel diritto italiano si configura come un acquisto a titolo derivativo (cioรจ, tramite un atto di trasferimento),ย non puรฒย avere effetto nei confronti di chi ha giร un gravame (come un pignoramento o unโipoteca) iscritto sui beni.
L’uomo ricorre in appello, e qui subentra la decisione della Corte dโAppello di Perugia. La Corte dโAppello ha confermato il rigetto. La motivazione principale risiede nel fatto che, gli accordi di mediazione, per il fatto d’esser stati contratti fra le parti, producono effettiย solo tra le parti stesseย eย non sono opponibili a terziย (articoli 2644 e 2915 c.c.). Conseguentemente, gli accordi di mediazione successivi ai pignoramenti sono inefficaci nei confronti dei creditori che avevano giร iscritto gravami sui beni.
Lโintervento in Cassazioneย
Lโuomo ha portato il caso in Cassazione, con le motivazioni che seguono. Come fatto valere dal ricorrente, secondo lโarticolo 2643, n. 12-bis c.c., lโaccordo di mediazione puรฒ venire equiparato a una pronuncia giudiziale d’accertamento dellโusucapione.
E poi lโusucapione, come acquisto a titolo originario, quindi senza bisogno di trasferimento da parte di un soggetto precedente, produce effetti d’acquisto della proprietร ย a prescindereย dagli atti d’autonomia privata come gli accordi di mediazione.
Pertanto, concludeva il ricorrente nelle proprie motivazioni di ricorso, anche un accordo negoziale di mediazione, che riconosca e trasferisca il diritto di proprietร per mezzo d’accordo fra le parti, dovrebbe avere effettoย anche nei confronti dei creditoriย giร iscritti sui beni.
Differenza tra accordo privato e pronuncia giudiziale
Partiamo dalla differenza riscontrata fra lโaccordo privato e la pronuncia giudiziale, nella sentenza Cass. n. 565/2025. Per come la Cassazione ha valutato il caso, ha messo in risalto che lโaccordo di mediazione, innanzitutto, non รจ un atto giudiziario, bensรฌ un atto dโautonomia privata tra le parti. Ne segue il fatto che non puรฒ detenere unโefficacia erga omnes come se fosse la sentenza pronunciata giudizialmente, alla quale invece spetta detto definitivo potere.
Effetti dellโaccordo trascritto relativo a usucapione
Quali sono allora gli effetti che si fanno risalire allโaccordo trascritto? La trascrizione dโun accordo di mediazione produce effetti soltanto tra le parti, dunque si parla dโefficacia inter partes, e non รจ opponibile a terzi, a differenza di quel che le parti dellโaccordo intendevano. Nella fattispecie, il terzo acquirente che non aveva preso parte alla mediazione, non si trovava in una posizione giuridica vincolata dallโaccordo.
Usucapione e acquisto della proprietร
Lโusucapione, compiendo un rapido excursus sullโistituto, รจ un modo dโacquisto della proprietร a titolo originario, cioรจ indipendente da un atto di trasferimento scritto, e si perfeziona con il possesso protratto nel tempo. Tuttavia, vi รจ da considerare che lโusucapione non estingue in automaticitร i diritti preesistenti, come possono essere ipoteche o altri gravami iscritti su beni immobili. La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 160/2024, ha confermato che lโusucapione puรฒ coesistere con diritti reali minori che erano giร venuti ad esistenza. Fra questi si puรฒ annoverare anche, per lโappunto, lโipoteca. Quindi, non li cancella automaticamente.
Effetti sui creditori e sui gravami dell’usucapione per accordo di mediazione
Quali sono, adesso, gli effetti sui creditori, e altri gravami? La Cassazione ha reso noto che, anche qualora un accordo di mediazione riconosca lโusucapione di un bene, lโusucapione medesimo non pregiudica i diritti di creditori che giร abbiano iscritto dei gravami sul bene. Gravami come possono essere ipoteche, o pignoramenti. E ciรฒ specie se, tali gravami, vengono trascritti prima dellโaccordo. ย
Conclusione della pronuncia
Nel testo della pronuncia si รจ dunque concluso che, lโaccordo di mediazione attestante l’usucapione, non puรฒ venire equiparato a una sentenza dโaccertamento giudiziale, e a differenza di questโultima non puรฒ essere opponibile a terzi, con particolar riferimento ai creditori con gravami iscritti.
La conseguenza che ne scaturisce, รจ che le trascrizioni derivate da accordi di mediazione non prevaricano i preesistenti gravami. In pratica, lโistituto riconosciuto attraverso accordo privato non รจ modificativo dei diritti dei terzi, ma si limita ad esplicare effetti fra le parti interessate dallโaccordo medesimo, e che lโhanno sottoscritto. Su detti accordi prevarrร sempre la tutela dei diritti dei creditori preesistenti, un principio che si pone a difesa della certezza del diritto.
Fonte immagine: sito iStock Photo.