Superbonus possibile anche in caso di abusi edilizi? Arriva la sentenza del TAR di Firenze

Aprile 30, 2024
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Superbonus e abusi edilizi
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Superbonus, arriva la storica sentenza del TAR di Firenze che crea un precedente importante: se eventuali abusi edilizi si possono sanare, è possibile dare il via ai lavori accedendo alle agevolazioni fiscali.

Il fatto

La ricorrente possiede un’unità immobiliare in un condominio a Poggibonsi. Il condominio ha deciso di effettuare lavori di miglioramento energetico e sismico per ottenere benefici fiscali. Tuttavia, ci sono state difformità rispetto alla licenza edilizia originale del 1958. Il condominio ha deciso di avviare i lavori e richiedere l’accertamento di conformità e il superbonus senza attendere la regolarizzazione completa dell’edificio.

La ricorrente ha espresso disaccordo, temendo possibili problemi con l’Agenzia delle Entrate. Ha quindi sollecitato il Comune a vigilare sui lavori e attendere la regolarizzazione prima di richiedere il superbonus.

Il Comune ha rilasciato un permesso di costruire in sanatoria per le difformità e ha confermato che i lavori per il superbonus non erano ancora iniziati. La ricorrente ha chiesto ulteriori chiarimenti al Comune, ma questo ha confermato che non ci sono ostacoli alla presentazione della richiesta di superbonus durante il procedimento di sanatoria.

La ricorrente ha presentato dunque un ricorso per l’inerzia dell’Amministrazione nel rispondere alle sue istanze in merito ai lavori condominiali e al superbonus. Il ricorso è stato discusso il 11 gennaio 2024 e trattenuto per la decisione.

Il Collegio ha emesso un’ordinanza evidenziando la possibile improcedibilità del ricorso per mancanza di interesse, poiché le difformità sono state sanate e i lavori per il superbonus non sono iniziati. La ricorrente ha presentato osservazioni sostenendo l’interesse nell’accertamento della validità della comunicazione dei lavori, anche se i lavori non erano ancora iniziati al momento della sanatoria. Il Comune non ha risposto con ulteriori documenti.

Esame dei motivi decisionali

La decisione riguarda l’eccezione sollevata dalla ricorrente riguardo alla validità della costituzione del Comune di Poggibonsi in giudizio tramite il Dirigente anziché il Sindaco. La decisione respinge questa eccezione basandosi sul quadro normativo dell’ordinamento delle autonomie locali stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 2000.

Secondo lo statuto comunale, i dirigenti possono legittimamente rappresentare l’ente in giudizio nei rispettivi settori di competenza come espressione del loro potere gestionale. L’art. 53 dello Statuto comunale attribuisce ai dirigenti la rappresentanza legale dell’ente e il potere di agire e resistere in giudizio. Quindi, il dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio del Comune di Poggibonsi ha la piena capacità di rappresentare l’amministrazione comunale e di agire legalmente nel contesto del processo.

Il ricorso contro il silenzio dell’Amministrazione presentato dalla ricorrente, come eccepito dal Comune, si dichiara inammissibile in quanto non si riscontra un’inerzia dell’Amministrazione. Prima della presentazione del ricorso, l’Amministrazione ha esercitato il potere di vigilanza edilizia in risposta alle segnalazioni della ricorrente.

Con due note, una del 7 agosto 2023 e una del 27 settembre 2023, il Comune ha comunicato che l’immobile era stato regolarizzato e che i lavori indicati nella CILAS non erano stati avviati. Inoltre, ha precisato che, secondo l’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020 e i chiarimenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la presentazione della CILAS era valida insieme all’istanza di sanatoria per lo stesso immobile dal punto di vista edilizio.

Queste risposte dimostrano l’attività di vigilanza edilizia svolta dall’Amministrazione e la sua posizione riguardo alla CILAS. È importante sottolineare che il Comune non poteva decidere sull’ammissibilità del beneficio fiscale per i lavori indicati nella CILAS, poiché questa è una valutazione competente esclusivamente all’Amministrazione tributaria. Inoltre, non era tenuto a risolvere eventuali contrasti tra condomini e professionisti incaricati su questo argomento.

Conclusioni

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha dichiarato inammissibile il ricorso della ricorrente. Ma per quale motivo? Semplicemente perché non esistono presupposti per la riqualificazione dell’azione e la conversione del rito, secondo l’art. 32 c.p.a.

Il ricorso impugnatorio non sarebbe supportato da un interesse diretto della ricorrente alla rimozione dei provvedimenti dell’Amministrazione riguardanti la CILAS presentata dal Condominio. La situazione attuale, con la sanatoria delle difformità edilizie e la mancata realizzazione delle opere dichiarate nella CILAS prima della regolarizzazione del bene, rende improbabile l’illecito prospettato dalla ricorrente.

La ricorrente non può sostenere un interesse generico riguardo alla validità/fattibilità della CILAS dal punto di vista fiscale, poiché tale interesse è futuro e astratto fino a quando non si verifichi un provvedimento negativo dell’Amministrazione tributaria, che al momento non c’è. Inoltre, nel processo amministrativo, l’azione di accertamento è ammessa solo eccezionalmente quando mancano altri mezzi di tutela adeguati, situazione che non si verifica nel caso della ricorrente.

Pertanto, esclusa la possibilità di conversione del rito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese legali seguono la soccombenza, con la ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite a favore del Comune resistente per un importo di Euro 4.000,00 oltre agli oneri accessori previsti dalla legge. La sentenza è esecutiva.

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Superbonus e intervento del Comune

Dall’analisi del caso risulta corretto l’epilogo dello stesso considerando il ruolo decisionale del Comune che in questa circostanza appare piuttosto circoscritto e rappresentante di poteri limitati.

Come sottolineato anche dal TAR di Firenze, al Comune non spetta il compito di pronunciarsi su valutazioni che riguardano la concessione di agevolazioni fiscali in merito alle opere menzionate nella CILAS, trattandosi questo di un dovere proprio ed esclusivo dell’amministrazione tributaria.

Inoltre, si specifica che non è nemmeno compito del Comune intervenire per decidere o mitigare liti tra professionisti e condomini ancor più se, come nel caso in esame, viene meno anche un interesse diretto, concreto e attuale della condomina ricorrente alla rimozione di provvedimenti posti in essere dal Comune che solo esercita il suo potere di vigilanza.

Il comune ha preso in esame solo la questione edilizia constatando che non si è potuta configurare una situazione di illegittimità come sostiene invece la ricorrente per due ragioni:

  • la mancata realizzazione delle opere presenti nella CILAS prima della regolarizzazione del bene;
  • la sanatoria delle incongruenze, irregolarità e difformità individuati sull’edificio oggetto degli interventi.

Superbonus, che cos’è la CILAS?

La CILAS, o Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus 110%, è un titolo abilitativo che semplifica le procedure burocratiche per i lavori edilizi legati al Superbonus 110%. Si tratta di un’evoluzione della precedente CILA, necessaria per iniziare alcuni lavori edilizi, escludendo demolizioni e ricostruzioni.

Le principali differenze rispetto alla CILA tradizionale includono la non necessità di documentare lo stato legittimo dell’immobile e l’aggiunta di varianti durante i lavori. I lavori ammessi riguardano sempre il miglioramento energetico o antisismico e sono esclusi dalla CILAS gli interventi come demolizioni e ricostruzioni.

Il costo della CILAS include la trasmissione al Comune per circa 200 euro e la parcella del tecnico abilitato che varia da 500 a 1.500 euro. La compilazione è una responsabilità del tecnico che gestisce il progetto.

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