Successione non ancora aperta, la Corte di Cassazione con sentenza numero 366 del 2024, ha chiarito che «è nulla per contrasto con il divieto di cui all’art. 458 cod. civ. la transazione con la quale uno dei futuri eredi, quando è ancora in vita la de cuius, rinunci a vantare i diritti, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di disposizione posti in essere dalla de cuius in quanto idonei a dissimulare donazione».
Il caso
Il 23 giugno 2004, A.A. citò B.B. davanti al Tribunale di Genova, sostenendo che la madre C.C. era deceduta il 16 ottobre 2003 e che l’accordo di divisione ereditaria tra la madre e il fratello era simulato e dannoso per la sua quota di legittima. Chiese la ricostituzione dell’asse ereditario, il rimborso dei prelievi dal conto della madre e la divisione dell’asse ereditario. Il Tribunale di Genova respinse tutte le richieste con la sentenza n. 1112/2009.
Premessa importante da tenere in considerazione. Dal 1989 al 2001, i due fratelli e la madre erano già stati protagonisti di un giudizio avente ad oggetto la divisione ereditaria del padre conclusasi poi con due atti di conciliazione giudiziale.
Con il primo, la sorella otteneva alcuni cespiti immobiliari per un valore di lire 335.400.000 e l’impegno a non inserirsi nella divisione del restante asse ereditario. Con il secondo, madre e figlio procedevano a dividersi il restante asse ereditario con attribuzione di usufrutto della porzione alla madre e della nuda proprietà al figlio. Tuttavia, questo accordo transattivo di divisione tra figlio e madre era simulato e lesivo della quota di legittima spettante alla figlia.
Successione non ancora aperta, pronuncia della Corte di Appello
La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza parziale n. 1545 del 9 dicembre 2014 e la sentenza definitiva n. 1349 del 21 dicembre 2016, ha stabilito che nell’asse ereditario della madre erano inclusi solo i beni ereditati dal marito.
Ha considerato che con l’accordo di conciliazione del 9 novembre 2001 la figlia aveva rinunciato a qualsiasi pretesa sulla successione del padre, permettendo così alla madre e al fratello di disporre liberamente degli immobili ereditati. La Corte ha sottolineato che la rinuncia esplicita e incondizionata della figlia escludeva il suo diritto a contestare le modalità dell’accordo tra madre e fratello riguardo alla successione del padre, limitando le sue lamentele alla quota ereditaria della madre derivante dall’eredità del marito.
La sentenza parziale ha respinto i motivi di appello riguardanti la successione della madre e l’appello incidentale. Ha ordinato un’ulteriore indagine per il rendiconto da parte dell’appellato e ha regolato le spese relative alla parte del giudizio già conclusa a carico dell’appellante.
La sentenza definitiva ha riconosciuto la riserva di ricorso per cassazione da entrambe le parti. Dopo l’esame del conto presentato dall’appellato, ha escluso alcune spese non documentate, condannando l’appellato a rimborsare metà delle spese non giustificate all’appellante. A.A. ha proposto un ricorso per cassazione basato su tre motivi, mentre B.B. ha presentato un controricorso e un ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza del 14 dicembre 2023.
Successione non ancora aperta, i motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso, basato sulla presunta violazione dell’art. 360 n.4/5 in relazione agli articoli 2702 c.c. e 115 c.p.c., si concentra sull’omesso esame di un fatto rilevante per la decisione del giudizio.
La ricorrente sostiene di aver presentato in primo grado una lettera manoscritta di C.C. datata 20 settembre 2003, nella quale la madre esprime il suo disappunto per aver donato al figlio la sua parte di eredità paterna, come richiesto da lui, e per essere stata poi collocata in una casa di riposo. La ricorrente lamenta che la Corte d’Appello non abbia valutato questo documento, che avrebbe potuto influenzare la natura della transazione del 18 dicembre 2001 come effettiva donazione.
Il secondo motivo di ricorso contesta la presunta violazione e falsa applicazione degli articoli 458, 737 e seguenti, 1361 e 1362 del codice civile. La ricorrente sostiene di aver chiesto la divisione dell’asse ereditario della madre C.C., dopo aver accertato incidentalmente la natura dell’accordo tra il fratello e la madre riguardante la successione paterna. Sottolinea che la vertenza sulla successione paterna, conclusa con un accordo giudiziale, non era correlata alle richieste presentate in tribunale.
La ricorrente contesta l’interpretazione della Corte d’Appello secondo cui A.A., conciliando con la madre sulla successione paterna e impegnandosi a non interferire nella divisione successiva con il fratello, avrebbe rinunciato consapevolmente ai diritti sulla nuova divisione. Sottolinea che il solo impegno era quello di non interferire nella divisione successiva e che interpretarlo come una rinuncia ai diritti successori futuri sarebbe errato e contrario al senso letterale delle parole.
Altri motivi di ricorso
Nel terzo motivo di ricorso, la ricorrente contesta la decisione della Corte d’Appello di condannarla alla rifusione delle spese legali del secondo grado di giudizio, partendo dal presupposto erroneo della sua soccombenza. Chiede che questo errore venga corretto.
Il secondo motivo di ricorso principale è considerato fondato, con conseguente assorbimento degli altri motivi. È chiaro che con l’accordo di conciliazione del 18 dicembre 2001, la madre e il figlio hanno regolato le questioni riguardanti la successione paterna. La sentenza contestata ha interpretato la rinuncia della figlia come un impedimento a presentare domande sull’atto del 18 dicembre 2001 che potrebbe nascondere una donazione.
La Corte d’Appello, al contrario di quanto sostenuto dal controricorrente per giustificare l’inammissibilità del motivo, non ha esaminato il contenuto dell’accordo transattivo tra madre e figlio basandosi sulla presunzione che tale accordo non danneggiasse la quota di legittima della figlia. Piuttosto, ha basato la sua decisione sull’assunto che la scelta consapevole della figlia riguardo all’eredità paterna escludesse la possibilità di contestare l’eredità materna, limitata alla quota ereditaria del marito.
Tuttavia, la sentenza non ha considerato che la madre aveva già incluso nella sua quota patrimoniale la parte di eredità proveniente dal marito, e che con l’accordo del 18 dicembre 2001 aveva disposto di questo diritto.
Pertanto, interpretare la rinuncia della figlia a ulteriori pretese sull’eredità del padre come una rinuncia a qualsiasi pretesa sull’eredità materna, anche se composta solo dai beni ereditati dal marito, viola il divieto di accordi successori. La figlia, in quanto erede necessaria della madre, aveva il diritto di contestare gli atti successivi della madre, e se l’accordo fosse stato interpretato come afferma la sentenza impugnata, avrebbe comportato la nullità secondo l’articolo 458 del codice civile.
Successione non ancora aperta, quando è nulla la transazione conclusa da uno dei futuri eredi
Questa Corte ha precedentemente stabilito che è nullo, per violazione del divieto previsto dagli articoli 458 e 557 del codice civile, un accordo concluso da uno dei futuri eredi mentre il defunto è ancora in vita, nel quale egli rinunci ai diritti sulla futura successione, compreso il diritto di contestare atti che possano nascondere una donazione.
È stato sottolineato che la ricorrente ha ottenuto il diritto di contestare la natura simulata degli atti di disposizione della madre solo dopo la morte di quest’ultima, e questo diritto era strettamente legato all’azione di riduzione sull’eredità materna che la ricorrente ha acquisito solo dopo la morte della madre. Prima della morte della madre, la figlia non aveva il diritto legale di contestare gli atti di disposizione della madre e quindi non poteva pretendere di disporre di un diritto che non le competeva ancora.
Il motivo deve essere accolto e la sentenza contestata deve essere annullata con rinvio. Il giudice del rinvio dovrà considerare le richieste di A.A. secondo il seguente principio di diritto: “è nullo per violazione del divieto previsto dall’articolo 458 del codice civile un accordo in cui uno dei futuri eredi, mentre il defunto è ancora in vita, rinunci ai diritti sulla futura successione, compreso il diritto di contestare atti che possano nascondere una donazione”. Alla luce di questo principio, il giudice del rinvio dovrà esaminare l’accordo transattivo del 18 dicembre 2001 tra la madre e il figlio e quindi valutare le altre richieste presentate dalla figlia.
Contestazioni dell’attore
Il primo motivo di ricorso incidentale si basa sulla presunta violazione e falsa applicazione delle norme di legge nella valutazione del materiale probatorio acquisito, in riferimento alle presunzioni di legge stabilite dagli articoli 2727 e 2729 del codice civile, e all’articolo 116 del codice di procedura civile.
Il ricorrente in via incidentale contesta il fatto che la sentenza abbia escluso dal rendiconto gli importi relativi alle spese funerarie sostenute nel novembre 2003, affermando che queste spese, per loro natura, dovrebbero essere considerate come parte delle spese ereditarie e quindi deducibili dall’asse ereditario complessivo.
Inoltre, lamenta che la sentenza non abbia riconosciuto come documentate le spese per le badanti, nonostante fosse noto che la madre aveva avuto due badanti nell’ultimo anno di vita e che i pagamenti a queste persone avvengono generalmente in contanti, fornendo così elementi presuntivi per giustificarle.
Ancora, il ricorrente contesta anche il mancato riconoscimento delle donazioni fatte ai nipoti per ragioni di studio. Egli sostiene che, dopo aver detratto gli importi degli stipendi e del mantenimento per le due badanti, insieme ai costi per il mantenimento e le cure mediche della madre per un anno, il residuo non giustificato sarebbe di circa euro 20.000,00, da cui dovrebbe essere detratta la quota di un terzo della quale la madre poteva disporre liberamente, e quindi calcolare solo sul residuo la quota di un terzo della legittima lesa.
Altre contestazioni del ricorrente
Infine, lamenta che la sentenza sia viziata per la contraddizione tra le premesse e le conclusioni, in quanto ha condannato il convenuto a restituire un importo ben superiore al cinquanta per cento di quanto non è stato documentato e giustificato.
Nel secondo motivo di ricorso incidentale, il ricorrente afferma che vi è un omesso esame di più fatti decisivi, provati in causa, che sono stati oggetto di contraddittorio e che riguardano le presunzioni di legge e i criteri di valutazione della prova.
Sostiene che la decisione si basa su elementi istruttori, come il rendiconto con la documentazione allegata, che avrebbero permesso di escludere o almeno limitare significativamente la condanna a suo carico.
Aggiunge che la mancata considerazione degli elementi presuntivi e il mancato ricorso alle presunzioni legali costituiscono un vizio della decisione, in quanto si è verificato un omesso esame di elementi istruttori e una valutazione contraddittoria di tali elementi.
Il primo motivo di ricorso incidentale è accolto solo per quanto riguarda la questione delle spese funerarie, mentre per il resto è considerato inammissibile.
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Conclusioni
La sentenza impugnata, numero 1349/2016, ha stabilito che durante il periodo di validità della procura generale della madre a favore del figlio, quest’ultimo ha prelevato dal conto corrente materno un totale di euro 76.126,71, somme non giustificate da attività di gestione e per le quali non ha fornito prova della destinazione a favore della madre.
Di conseguenza, la sentenza ha deciso che tali somme dovessero essere conferite alla massa ereditaria e che la metà di esse spettasse alla sorella come coerede. In pratica, la sentenza ha riconosciuto il diritto di credito della madre nei confronti del figlio per le somme di cui quest’ultimo si era indebitamente appropriato; questo diritto di credito è passato in successione ed è stato estinto per confusione per la quota del figlio, a sua volta erede, mentre la figlia, anch’essa erede, aveva diritto a ottenere la sua quota dal fratello debitore.
Per confutare questa ricostruzione, il ricorrente avrebbe dovuto presentare motivi ammissibili nel giudizio di legittimità che dimostrassero l’uso delle somme prelevate dal figlio per le necessità della madre o per donazioni ai nipoti.
Tuttavia, tali deduzioni non sono state formulate in modo ammissibile. È comunque indiscutibile che il fratello coerede avesse il diritto di opporre alla sorella coerede il suo diritto di credito relativo alle spese funerarie per la madre, anche se questo credito era sorto in un periodo non coinvolto nella domanda proposta dall’attrice.
Le spese funerarie sono considerate tra i pesi ereditari e, essendo sorte in seguito all’apertura della successione, costituiscono un passivo ereditario gravante sugli eredi. Pertanto, chiunque abbia anticipato tali spese ha il diritto di ottenerne il rimborso pro quota.
La decisione della Corte
Di conseguenza, il credito del fratello derivante dalle spese funerarie deve essere tenuto in considerazione, e quindi l’importo che il fratello deve pagare alla sorella a titolo della metà dell’asse ereditario della madre deve essere ridotto della metà delle spese funerarie, che il fratello ha anticipato e ha diritto di essere rimborsato dalla coerede. Pertanto, la sentenza numero 1349/2016 deve essere annullata con rinvio su questo punto.
Il primo motivo di ricorso incidentale non è fondato perché la critica riguardante la violazione delle disposizioni sulle presunzioni e sulla valutazione delle prove non soddisfa i requisiti richiesti dalla legge. Inoltre, la censura relativa alla violazione degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile non è ammissibile poiché non è stata dimostrata alcuna errata valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di merito.
Gli argomenti presentati dal ricorrente incidentale non evidenziano alcuna violazione dell’articolo 2729 del codice civile o degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile, ma piuttosto propongono una rivalutazione del materiale probatorio che non è consentita in sede di legittimità.
Anche il secondo motivo di ricorso incidentale è inammissibile poiché lamenta un presunto omesso esame di elementi istruttori e presuntivi senza fornire argomentazioni valide per supportare tale affermazione.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale solo parzialmente, dichiarando inammissibili gli altri motivi del ricorso incidentale e assorbendo il primo e il terzo motivo del ricorso principale.
Le sentenze impugnate sono quindi cassate solo per i motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte d’Appello di Genova, con una diversa composizione, anche per decidere sulle spese del procedimento di legittimità.