Risarcimento per merce danneggiata: quali diritti ha l’acquirente?

Maggio 14, 2024
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Risarcimento per merce danneggiata
Risarcimento per merce danneggiata - IlGiornaleGiuridico.it

Quali diritti ha l’acquirente nel caso di un prodotto che arriva danneggiato? Come funziona il risarcimento per merce danneggiata?

Il fatto

Il signor Y acquista dal signor X della merce che la consegna il signor Z. Il giorno della consegna, il signor Y controlla la merce e rileva il danneggiamento della stessa e ne chiede la riconsegna.

Si incarica un perito per valutare la stima del danno e ai sensi dell’articolo 1693 del codice civile, l’acquirente chiede un risarcimento ma non al signor X bensì al signor Z , cioè il vettore. Quest’ultimo non nega l’evidenza e cioè la merce danneggiata, ma rifiuta il risarcimento a favore dell’acquirente.

Dettaglio di non poco conto: anche il venditore in quanto proprietario della merce, chiede risarcimento al signor Z.

Risarcimento per merce danneggiata, cosa dice il diritto

Nell’ipotesi sopra descritta, si delinea anche per il diritto una situazione di non facile definizione: a chi spetta il risarcimento della merce danneggiata? Al venditore o al vettore?

Nel caso di vendita con spedizione, il contratto di trasporto che stipulano venditore-mittente e acquirente, è soggetto alla disciplina dell’articolo 1683 codice civile e successivi. Pertanto, il venditore continua a mantenere la titolarità dei diritti che sorgono dal contratto di trasporto anche dopo la consegna della merce al vettore.

E sempre in capo al venditore, c’è la responsabilità del risarcimento del danno per inadempimento fino al momento in cui, arrivata la merce a destinazione, l’acquirente-destinatario, non richieda, ai sensi dell’articolo 1689 comma I° c.c. la riconsegna al vettore.

Dall’analisi del nostro caso, appare più che lecita la richiesta di risarcimento dell’acquirente al vettore poiché il destinatario richiedeva la riconsegna della merce danneggiata al vettore.

Non dimentichiamo che se si accetta la consegna della merce, sarà l’acquirente ad essere responsabile delle conseguenze negative del trasporto. Recita l’articolo 1689 c.c. che:

“I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne chiede la riconsegna al vettore”.

Diritti dell’acquirente nei confronti del vettore

La giurisprudenza è favorevole a riconoscere all’acquirente alcuni diritti da fare valere nei confronti del vettore come il risarcimento per merce danneggiata ma solo in queste due ipotesi:

  • se l’acquirente ha richiesto la riconsegna della merce danneggiata;
  • se il danneggiamento abbia danneggiato la sfera patrimoniale e giuridica dell’acquirente.

Cosa succede se il risarcimento per merce danneggiata lo richiede al vettore non solo l’acquirente ma anche il venditore? In questo caso, il vettore ha la facoltà di verificare quale soggetto abbia realmente subito conseguenze negative per il danneggiamento della merce senza dimenticare che la legittimazione del destinatario è alternativa e non esclusiva rispetto alla legittimazione del mittente.

Altra ipotesi è quella in cui il venditore si accolla il risarcimento per merce danneggiata anche se già consegnata all’acquirente. In questo caso le conseguenze negative derivanti dell’inadempimento del vettore non intaccano la sfera giuridica e patrimoniale dell’acquirente che ottiene risarcimento o ripristino merce bensì condizionano la sfera giuridica e patrimoniale del venditore che ha diritto a chiedere risarcimento al vettore.

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Dispositivo dell’art. 1510 Codice Civile

In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa.

Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere ; le spese del trasporto sono a carico del compratore.

Risarcimento per merce danneggiata, indicazioni e documenti da fornire al vettore

Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.

Se per l’esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all’atto in cui consegna le cose da trasportare.

Sono a carico del mittente i danni che derivano dall’omissione o dall’inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.

Dispositivo dell’art. 1683 Codice Civile

Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.

Se per l’esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all’atto in cui consegna le cose da trasportare.

Sono a carico del mittente i danni che derivano dall’omissione o dall’inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.

Risarcimento per merce danneggiata, doveri del vettore

Recita l’articolo 1684 del codice civile che, su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate nell’articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto.

Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse indicazioni.

Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola «all’ordine».

Dispositivo dell’art. 1685 Codice Civile

Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l’obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine.

Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non può disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore.

Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario.

Dispositivo dell’art. 1686 Codice Civile

Se l’inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli.

Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore può depositare le cose a norma dell’articolo 1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell’articolo 1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.

Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto, salvo che l’interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.

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