Reato di truffa: l’importanza del danno patrimoniale per il suo perfezionamento e l’impatto sulla responsabilità penale.
Il reato di truffa si considera reato un crimine istantaneo, ma per essere considerato compiuto è necessario che si verifichi un danno patrimoniale concreto e misurabile per la vittima. La realizzazione della condotta tipica del reato, cioè l’inganno e la frode, non è sufficiente di per sé a determinare la consumazione del crimine. La condizione essenziale per il perfezionamento della truffa è, infatti, il danno economico subito dal soggetto passivo.
Questo danno deve essere immediato, tangibile e, soprattutto, riconducibile direttamente all’inganno perpetrato dal reo. Pertanto, la truffa non può essere considerata tale senza una lesione patrimoniale effettiva. L’importanza del danno economico emerge come un criterio fondamentale per evitare che condotte ingannevoli vengano sanzionate in assenza di un reale danno ai beni della persona danneggiata.
La vicenda processuale
Il caso giudiziario che ha portato alla sentenza n. 40790/2024 della Corte di Cassazione riguarda una serie di comportamenti truffaldini commessi attraverso la gestione di strumenti finanziari complessi. Gli imputati avevano ingannato gli investitori, inducendoli a sottoscrivere quote di un fondo immobiliare chiuso, riservato e speculativo. L’obiettivo era l’investimento in beni immobili, crediti e partecipazioni societarie. La truffa si è concretizzata nel fatto che i risparmiatori sono stati indotti a investire in questi strumenti senza essere adeguatamente informati sui rischi reali associati.
I clienti sono stati ingannati riguardo la natura degli investimenti e, ovviamente, anche sulla solidità finanziaria e l’origine dei beni sottostanti. Per dirla in altre parole, gli investitori non sono stati resi consapevoli dei rischi legati alle operazioni proposte, né del valore effettivo delle quote acquistate. La condotta degli imputati ha quindi arrecato un danno economico agli investitori. Questi ultimi, infatti, hanno visto svalutare o, in alcuni casi, perdere del tutto i propri fondi senza essere stati opportunamente informati.
Come se non bastasse, i proventi ottenuti dalla vendita delle obbligazioni – che erano illeciti in quanto derivanti da una truffa – sono stati, successivamente, reimpiegati per l’acquisto di quote di un fondo illiquido. Questo ha, ovviamente, avuto lo scopo di occultare la provenienza dei fondi illeciti e di dar loro una parvenza di legittimità.
In questo modo, l’operazione ha consentito agli imputati di reimmettere nel circuito economico i guadagni ottenuti illecitamente, generando una situazione di illegittimità che ha portato alla configurazione di ulteriori reati.
Si sono così compiuti i reati di autoriciclaggio e di reimpiego finanziario, in quanto i fondi provenienti dalla truffa sono stati riutilizzati per acquistare altri strumenti finanziari, continuando a nascondere la loro provenienza illecita.
La posizione della Corte d’Appello
Nel processo di primo grado, la Corte d’Appello ha confermato la responsabilità degli imputati per il reato di truffa, riconoscendo che gli obbligazionisti erano stati effettivamente ingannati. La Corte ha sottolineato che il comportamento degli imputati non si era limitato a una semplice errata informazione, ma era consistito in un silenzio fraudolento che aveva impedito agli investitori di comprendere appieno i rischi associati agli strumenti finanziari acquistati. Gli obbligazionisti non erano stati correttamente informati né sulle caratteristiche degli investimenti né sulla loro natura rischiosa.
Questo silenzio aveva prodotto un effetto di raggiro, ingannando gli investitori sulla reale situazione economica e patrimoniale dei fondi in cui avevano investito. Inoltre, la Corte d’Appello ha ritenuto che i reati di autoriciclaggio e di reimpiego di fondi di provenienza illecita fossero pienamente integrati, visto che i guadagni ottenuti dalla vendita delle obbligazioni erano stati reinvestiti in strumenti finanziari con l’intento di occultare la loro origine illecita.
La vendita di obbligazioni, infatti, sembrava rispondere a un ordine della Banca d’Italia, ma in realtà mascherava una operazione fraudolenta finalizzata a dare una parvenza di legittimità ai fondi illeciti.
Il ricorso in Cassazione
Gli imputati, attraverso i loro legali, hanno presentato ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello, chiedendo l’annullamento della stessa. La difesa sosteneva che non ci fosse stato un danno economico effettivo per gli obbligazionisti, dato che i risultati della gestione finanziaria erano stati positivi.
Secondo gli avvocati, l’assenza di danno patrimoniale rendeva insussistente il reato di truffa. Questo perchè uno degli elementi costitutivi del crimine, ossia il danno economico, non era stato soddisfatto. Inoltre – non essendoci stato danno – non sarebbe stato possibile considerare neppure i reati derivati di autoriciclaggio e reimpiego illecito.
La difesa ha, dunque, sostenuto che l’operazione complessiva non fosse da considerarsi truffaldina, poiché gli investitori non avevano subito una perdita economica concreta. Questo argomento è stato centralmente trattato nel ricorso, con la speranza di ottenere una riforma della sentenza di merito.
La sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione ha analizzato il ricorso con attenzione, esaminando le doglianze sollevate dagli imputati. I giudici di legittimità hanno ritenuto che le argomentazioni difensive non fossero fondate. In particolare, hanno ribadito che il reato di truffa diventa completo con il verificarsi di un danno economico per la vittima. La truffa è un crimine istantaneo che si consuma nel momento in cui la condotta ingannevole dell’autore determina una perdita patrimoniale per la persona lesa.
La Cassazione ha osservato che non esisteva alcuna prova che gli obbligazionisti avessero subito un danno patrimoniale concreto a causa delle obbligazioni acquistate. Non ci sono stati reclami o denunce da parte degli investitori che potessero attestare la perdita di valore delle obbligazioni o dei fondi in cui avevano investito. In altre parole, la condotta truffaldina non aveva generato un danno immediato e tangibile per i clienti coinvolti.
Pertanto, è venuto meno uno degli elementi fondamentali per considerare il reato di truffa. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha escluso l’esistenza di un danno patrimoniale, invalidando di fatto anche i reati derivati di autoriciclaggio e di reimpiego illecito.
Annullamento della sentenza
Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. In particolare, il rinvio riguardava l’accertamento della responsabilità penale per l’episodio di truffa legato alla collocazione delle obbligazioni nei portafogli degli obbligazionisti e per i due distinti reati di autoriciclaggio e reimpiego illecito. I giudici del rinvio sono stati incaricati di rivalutare il caso alla luce dei principi stabiliti dalla Corte di Cassazione. Questo, soprattutto, per quanto riguarda la necessità di provare il danno patrimoniale subito dagli investitori.
Inoltre, dovranno verificare con maggiore attenzione la provenienza dei fondi utilizzati in altre operazioni finanziarie. Questo, per accertare che non si tratti di proventi illeciti derivanti dal reato di truffa.