Oggi ci occupiamo della tematica relativa alla servitù di passaggio tenuta nascosta. Cosa accade se, in una compravendita, la servitù di passaggio venga volutamente nascosta all’acquirente? La servitù di passaggio è un diritto reale di godimento su un bene altrui, il quale consente, a chi è titolare di tale diritto, di transitare su una proprietà privata per accedere a un’altra area. In Italia, queste servitù possono essere pedonali o carrabili e sono di rilevante importanza allo scopo di garantire l’accesso a terreni o edifici che altrimenti rimarrebbero isolati o inaccessibili. La disciplina delle servitù è regolata dal Codice Civile, il quale prevede le modalità di costituzione, esercizio ed estinzione per tali diritti.
Una problematica ricorrente riguarda la servitù di passaggio tenuta nascosta dai venditori, durante le trattative di compravendita immobiliare. Parliamo, per questa fattispecie, di un comportamento nettamente sleale, tale da arrecare gravi conseguenze, di tipo legale e finanziario per gli acquirenti. Su questi ultimi, infatti, graveranno delle pesanti limitazioni sull’uso del bene acquistato, oltre, in molti casi, delle spese aggiuntive al fine di risolvere per vie legali la situazione. La questione delle servitù nascoste detiene un rilievo particolare nell’ambito dei contenziosi immobiliari, dato che coinvolge tanto principi di buona fede contrattuale quanto di responsabilità civile.
Recentemente, la Corte di Cassazione ha chiarito le implicazioni legali di tali casi, stabilendo che il risarcimento per dolo incidente dev’essere proporzionato al minor vantaggio economico subito dagli acquirenti. Con l’esclusione, tuttavia, di spese sostenute per trovare soluzioni alternative alla servitù. Una giurisprudenza, quella da ultimo delineatasi, volta a sottolineare l’importanza della trasparenza nelle transazioni immobiliari, e le conseguenze del comportamento fraudolento dei venditori.
Servitù di passaggio tenuta nascosta: il contesto normativo
Nello specifico, la servitù di passaggio è un diritto reale limitato che consente al titolare della servitù (il fondo dominante) l’utilizzo di una porzione della proprietà altrui (il fondo servente), così da transitare al fine d’accedere a una strada pubblica o a un’altra proprietà. Questa servitù può essere pedonale, carrabile o entrambe, e può derivare da un accordo tra le parti, dalla destinazione del padre di famiglia o da una sentenza giudiziaria.
In Italia, le norme che disciplinano le servitù sono contenute nel Codice Civile agli articoli 1027-1032. Con la finalità di avere un quadro chiaro della disciplina normativa, prima ancora di addentrarci negli esiti della sentenza da ultimo pronunciata, vediamo una panoramica delle disposizioni pertinenti nello schema qui proposto.
- Art. 1027. Definizione di servitù prediale. La servitù consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
- Art. 1028. Modi di costituzione delle servitù. Le servitù possono essere costituite per contratto, per testamento, per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
- Art. 1029. Servitù apparenti e non apparenti. Le servitù sono apparenti se il loro esercizio si manifesta con opere visibili e permanenti, diversamente sono da considerarsi non apparenti.
- Art. 1030. Esercizio della servitù. Il proprietario del fondo dominante ha il dovere d’esercitare la servitù nel modo meno gravoso per il fondo servente.
- Art. 1031. Estensione del diritto di servitù. Il diritto di servitù si estende a tutto ciò che è necessario per farne uso.
- Art. 1032. Divisione dei fondi. La servitù si divide automaticamente con la divisione del fondo dominante. Ma tale automaticità si riscontra laddove la servitù sia utile a ciascuna delle parti. E vi è altresì l’ulteriore condizione secondo cui il fondo servente non dovrà risultare ulteriormente aggravato.
La distinzione tra dolo incidente e dolo determinante esplica un’importanza imprescindibile nel contesto contrattuale.
- Dolo determinante (art. 1439 c.c.). Si ha nel momento in cui, il comportamento fraudolento, dovesse indurre una parte a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe sottoscritto. Ci ritroviamo qui di fronte ad un contratto che, per definizione, è annullabile (ovviamente su richiesta della parte interessata).
- Dolo incidente (art. 1440 c.c.). Il dolo incidente si verifica invece quando il comportamento fraudolento non è tale da indurre alla conclusione del contratto, ma incide sulle condizioni dello stesso. Il contratto resta valido, ma la parte ingannata ha diritto al risarcimento del danno, dovuto alla minor convenienza dell’affare.
In entrambi i casi qui sopra riportati, il dolo è rilevante sia nell’ottica della tutela della libertà contrattuale che della buona fede nelle transazioni. La corretta qualificazione del dolo influisce di molto sulle conseguenze giuridiche, e sui rimedi a disposizione della parte lesa.
Servitù di passaggio tenuta nascosta: l’analisi del caso di specie
Il caso giudiziario in esame, di cui alla pronuncia della Cassazione, n. 5380/2024, riguarda una controversia tra due soggetti che hanno concluso un contratto preliminare di compravendita per un immobile. Solo successivamente, le parti medesime hanno scoperto che lo stesso immobile era gravato da una servitù di passaggio, pedonale e carrabile. La servitù in questione era stata volutamente taciuta dai promittenti venditori, inducendo così i promissari acquirenti a procedere con l’acquisto, del tutto ignari del peso gravante sul bene. Gli acquirenti, una volta scoperta la servitù, hanno intrapreso un’azione legale, avanzando domanda di risarcimento del danno subito per via del comportamento truffaldino attuato dalla controparte.
Parti coinvolte nel caso di servitù di passaggio tenuta nascosta
Tra le parti coinvolte ,troviamo i promittenti venditori da una parte, quindi i soggetti che hanno messo in vendita l’immobile, venendo meno al loro obbligo informativo nei confronti della controparte, ossia gli acquirenti. A seguire, vi troviamo appunto i soggetti che hanno stipulato il contratto preliminare di compravendita, venuti a conoscenza solamente dopo della servitù nascosta.
L’altra parte coinvolta è il precedente dante causa, ovvero il precedente proprietario dell’immobile. Anch’egli è stato chiamato in giudizio, per la precisione dai venditori, per la responsabilità della mancata informazione sulla servitù. Infatti, i venditori hanno sostenuto come ne fossero a loro volta ignari.
Coinvolto anche l’agente immobiliare. Si tratta, non a caso, della persona che ha gestito la compravendita tra i venditori attuali e il precedente proprietario. Compravendita anch’essa contestata in giudizio dai venditori, per le medesime motivazioni esposte al punto precedente.
Natura della controversia
La controversia verte sulla responsabilità dei venditori per non aver informato gli acquirenti dell’esistenza della servitù di passaggio sull’immobile. Gli acquirenti, ritenendo di essere stati indotti con dolo alla stipula del contratto, hanno richiesto il risarcimento dei danni per il minor vantaggio economico e le spese sostenute per raggiungere un accordo transattivo con i titolari del diritto di servitù.
Evoluzione processuale del caso di specie
In primo grado, il tribunale ha accolto la domanda degli attori, riconoscendo il comportamento truffaldino dei venditori e quantificando il danno in circa 134 mila euro di risarcimento. Per contro, tutte le richieste di manleva dei convenuti (i venditori) nei confronti del precedente dante causa e dell’agente immobiliare sono state respinte dalla stessa sentenza di primo grado.
Veniamo alla sentenza d’appello. In questa sede, la corte ha ridotto notevolmente l’importo del risarcimento, a circa 30 mila euro, tenendo conto di quanto già percepito dagli attori in sede penale a titolo di provvisionale. La riduzione del risarcimento si basa sulla differenza tra il prezzo pagato dagli acquirenti e quello corrisposto dai venditori al precedente proprietario, ritenendo che tale differenza rappresenti correttamente il minor vantaggio economico dovuto agli artifici e raggiri dei venditori. La corte ha poi respinto la richiesta, avanzata dagli acquirenti, d’includere nel risarcimento le spese sostenute per l’accordo con i vicini. Come la Corte d’Appello competente territorialmente ha ritenuto, si sarebbe trattato di spese che non trovano la propria causa diretta nella condotta fraudolenta dei venditori.
L’ultima pronuncia della Cassazione sulla servitù di passaggio tenuta nascosta
La Corte di Cassazione è stata chiamata, naturalmente, a pronunciarsi sulla correttezza della sentenza d’appello. Gli acquirenti ne hanno contestato la decisione, sostenendo che il danno derivante dalla truffa dovrebbe includere anche le spese indirette sostenute per l’accordo transattivo. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di secondo grado.
La Cassazione ha ribadito nello specifico che, in caso di dolo incidente, il risarcimento dovrà essere limitato al minor vantaggio economico, o al maggior aggravio subito, che in questo caso è rappresentato dalla differenza di prezzo. Le spese sostenute per l’accordo transattivo con i titolari della servitù non sono considerate conseguenza diretta e immediata del comportamento decettivo, visto che gli acquirenti avrebbero comunque concluso il contratto anche se a condizioni diverse. Ancora per come fatto notare dalla Suprema Corte, la necessità di reperimento di una soluzione, per la servitù esistente, ben lungi dal dipendere dal dolo, dipende in realtà dalla natura stessa del bene acquistato.
Il caso evidenzia l’importanza della trasparenza nelle trattative di compravendita immobiliare, facendo notare le conseguenze legali del comportamento truffaldino. Ma qual’è la peculiarità propria dell’ultima sentenza? La decisione della Cassazione chiarisce sicuramente i limiti del risarcimento per dolo incidente, con l’esclusione delle spese non direttamente correlate alla condotta ingannevole. Gli acquirenti sono stati così risarciti relativamente al minor vantaggio economico ricevuto con l’immobile, ma non per le spese transattive. È stato dunque ribadito il principio, di causalità diretta e immediata, nel risarcimento dei danni.
Servitù di passaggio tenuta nascosta: il ruolo del dolo nella compravendita immobiliare
La questione attinente alla servitù di passaggio tenuta nascosta si concretizza nel dolo arrecato da una delle parti, quindi la parte venditrice. Il dolo è una forma di comportamento fraudolento che può influenzare la volontà contrattuale di una delle parti. Nel diritto civile italiano, il dolo si distingue in due categorie principali: dolo determinante e dolo incidente.
Il dolo determinante (art. 1439 c.c.) si verifica quando il comportamento fraudolento di una delle parti è tale da indurre l’altra parte a concludere un contratto, che diversamente, a conoscenza delle effettive condizioni del bene (giuridiche o materiali), non avrebbe stipulato. Il dolo è qui prefigurato in qualità di vizio del consenso. Ciò siccome, nella fattispecie, la parte ingannata ha accettato di contrarre esclusivamente a causa dell’inganno. Le ripercussioni del dolo determinante sulla validità del contratto sono pertanto indiscutibili, e l’accordo medesimo è annullabile su richiesta della parte lesa, la quale può anche richiedere il risarcimento dei danni subiti. In questo contesto, il risarcimento comprende l’interesse negativo, vale a dire le perdite subite e il mancato guadagno derivanti dal fatto di aver confidato nella validità del contratto, e di essere stata coinvolta in trattative che non avrebbe altrimenti accettato.
Il dolo incidente (art. 1440 c.c.) si verifica qualora, il comportamento fraudolento, non sia d’entità da indurre una parte alla conclusione del contratto. Incide, comunque, sulle condizioni contrattuali. In altre parole, la parte ingannata avrebbe comunque stipulato il contratto, ma a condizioni diverse. In questo caso, il contratto resta valido ed efficace, ma la parte ingannata ha diritto al risarcimento del danno. Il risarcimento è qui limitato all’interesse positivo, ossia alla differenza tra le condizioni effettivamente pattuite e quelle che sarebbero state concordate in assenza del comportamento doloso. Pertanto, il danno risarcibile consiste nella minore convenienza dell’affare.
Ripercussioni giuridiche e sentenze rilevanti sul tema della servitù di passaggio tenuta nascosta
La questione delle servitù nascoste è stata oggetto di numerose sentenze che hanno contribuito a delineare il quadro giuridico e le tutele per gli acquirenti ingannati. Esaminando alcune sentenze storiche e recenti, si possono evidenziare i principi chiave stabiliti dalla giurisprudenza italiana.
Sentenze storiche
Una delle sentenze storiche di rilievo è Cass. civ. n. 1676/1975, in cui la Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata comunicazione dell’esistenza di una servitù può configurare un vizio del consenso, qualificabile come dolo determinante. La Corte, in quel caso presentato, aveva annullato il contratto di compravendita, ritenendo che l’acquirente non avrebbe concluso l’accordo se fosse entrato a conoscenza per tempo della servitù.
Un’altra sentenza fondamentale è Cass. civ. n. 2956/1999, la quale ha approfondito la distinzione tra il dolo determinante e il dolo incidente. La Corte ha, in quell’occasione, riconosciuto il diritto dell’acquirente al risarcimento del danno per dolo incidente, limitando però il risarcimento alla differenza, tra il prezzo pagato e il valore effettivo, dell’immobile gravato dalla servitù non dichiarata.
Sentenze più recenti
Tra le sentenze recenti, la Cass. civ. n. 4715/2022 ha ribadito che il risarcimento per dolo incidente dev’essere limitato al minor vantaggio economico subito dall’acquirente. La Corte ha escluso il risarcimento per le spese sostenute dall’acquirente, volte alla ricerca di soluzioni alternative alla servitù, in quanto non direttamente conseguenti al comportamento doloso del venditore.
Un’altra sentenza significativa è, per l’appunto, quella principalmente trattata in questa sede, che è in assoluto la più recente, la sentenza della sezione civile della Cassazione, n. 5380/2024, La sentenza trattata ha ulteriormente chiarito il fatto che le spese sostenute, per il raggiungimento di un accordo transattivo (o tentato tale) con i titolari del diritto di servitù, non possono essere risarcite. La Corte ha precisato, come già visto, come queste ultime non siano considerate una conseguenza immediata e diretta della rappresentazione falsata della realtà giuridica alla quale il bene è assoggettato. In altri termini, stando alla Suprema Corte, non in tutti i casi il danneggiante risponde alla parte lesa della ripercussione patrimoniale. Si è avuta quindi la conferma di come il risarcimento debba necessariamente rivelarsi commisurato alla minore convenienza dell’affare concluso.
Considerazioni sull’attuale quadro giurisprudenziale
Le sentenze esaminate evidenziano l’evoluzione giurisprudenziale, nella tutela degli acquirenti ingannati da venditori che tacciono l’esistenza di servitù gravanti sugli immobili. Mentre le sentenze storiche hanno stabilito i principi di base del dolo determinante e incidente, le sentenze recenti hanno affinato i criteri per il risarcimento dei danni, focalizzandosi sulla necessità di una conseguenza diretta e immediata tra il comportamento fraudolento e il danno subito. Queste decisioni sottolineano l’importanza della trasparenza nelle transazioni immobiliari e della buona fede contrattuale.
Impatto giurisprudenziale delle sentenze storiche sulla servitù di passaggio tenuta nascosta
Le sentenze che hanno affrontato la questione delle servitù nascoste hanno influenzato rilevantemente la prassi giuridica, così come anche gli standard di divulgazione nelle transazioni immobiliari in Italia. I pronunciamenti hanno avuto l’effetto di rafforzare l’importanza della trasparenza e della buona fede contrattuale, riportando fermamente criteri chiari, funzionali al risarcimento dei danni laddove si verifichi dolo, incidente o determinante, da parte del venditore.
Impatto sulla prassi giuridica
Le sentenze della Corte di Cassazione hanno contribuito a chiarire le responsabilità dei venditori nella comunicazione delle caratteristiche essenziali degli immobili. In particolare, le decisioni hanno sottolineato il fatto secondo cui, la mancata divulgazione di una servitù, costituisce un comportamento doloso. Esso, in quanto tale, può incidere sul valore dell’immobile e sulle condizioni contrattuali. Il che ha indubbiamente condotto ad una maggiore attenzione, da parte di avvocati e notai, nel garantire una divulgazione completa delle informazioni rilevanti, nel corso delle trattative di compravendita.
Miglioramento degli standard divulgativi
Coerentemente con quanto analizzato, anche l’obbligo di trasparenza è stato oggetto di rafforzamento, con l’imposizione alla parte venditrice di dichiarare esplicitamente qualsiasi servitù o gravame che possa influenzare l’uso e il valore dell’immobile. Aspetto delineante una prassi più rigorosa nella raccolta e nella verifica delle informazioni sugli immobili, prima della loro messa in vendita. Le agenzie immobiliari e i professionisti di settore sono ora più consapevoli della necessità di fornire una descrizione completa e accurata delle proprietà, includendo dettagli sulle eventuali servitù.
Conseguenze per le transazioni immobiliari
Le sentenze hanno riportato l’effetto, tra gli altri, relative all’aumento di fiducia degli acquirenti nel mercato immobiliare. Questi ultimi sono consapevoli delle forme di tutela legale, efficaci contro comportamenti sleali. In aggiunta, l’accento posto sulla risarcibilità dei danni ha indotto i venditori a essere più scrupolosi nelle rispettive dichiarazioni emesse in sede contrattuale, onde evitare contenziosi e sanzioni. Il risultato è consistito dunque in una maggiore professionalità e trasparenza nelle transazioni immobiliari, con la conseguente riduzione del rischio di dispute legali, e il miglioramento qualitativo delle informazioni fornite agli acquirenti.
In sintesi, le sentenze hanno avuto un impatto positivo sulla prassi giuridica e sugli standard di divulgazione, promuovendo una maggiore trasparenza e buona fede nelle transazioni immobiliari, a beneficio di tutte le parti coinvolte. Ciò sebbene gran parte dei principi posti in essere, messi in rilievo con le sentenze, avrebbero potuto apparire come scontati, ma effettivamente non lo erano. Qui il riferimento è agli obblighi di trasparenza e correttezza, ma anche al fatto che si esclude una buona fede del venditore che abbia omesso predetti obblighi.
Ulteriori considerazioni sul caso di specie dell’ultima sentenza
Nel caso di specie, i venditori dell’immobile, essendo chiamati in causa, avevano chiamato in causa a loro volta il precedente dante causa, dal quale avevano effettuato l’acquisto. Ma viene ribadito come, prima di procedere con un atto di vendita, la parte venditrice non possa risultare non a conoscenza dei gravami giuridici e di tutte le altre condizioni dell’immobile.
Sempre nel caso specifico, portato dinanzi la Suprema Corte di Cassazione, era stato rilevata una differenza sostanziale, tra il corrispettivo pagato dai venditori al dante causa, dunque per la prima transazione, e quello pagato nella transazione successiva. Un importo che, in sostanza, era stato giustificato dalla Corte proprio per via della differenza relativa al suddetto gravame.
Da ciò l’obbligo di risarcimento, gravante sulla parte venditrice. Ma, altro importante principio affermato dalla Corte, obbligo che trova dei precisi limiti, in precedenza non definiti, chiarendo per la prima volta come il medesimo non sia posto a copertura di qualsiasi ripercussione nella sfera patrimoniale dell’acquirente. Quest’ultima parte, aveva sì diritto al risarcimento inerente alla differenza di valore, ma le spese di transazione sarebbero occorse comunque. Parliamo, anche qui (e si potrebbe dire, soprattutto a tal proposito), di un’innovazione giurisprudenziale di non poco conto, volta a ridefinire i risvolti dell’intera materia, la quale vedrà appunto delle definizioni più rapide grazie al suddetto esito.
Strategie legali per acquirenti e venditori, contro la servitù di passaggio tenuta nascosta
Alla luce di quanto rilevato dalla giurisprudenza, quali consigli si potrebbero fornire, sia ad acquirenti che a venditori? Acquistare un immobile è sempre un passo comportante diversi rischi, tra i quali appunto la possibilità di scoprire servitù nascoste, limitanti l’uso della proprietà. Allo scopo di proteggersi da dette situazioni, gli acquirenti possono seguire determinati consigli pratici, che qui riportiamo.
Raccomandazioni per gli acquirenti di immobili
In primo luogo, effettuare una verifica preliminare, opportunamente approfondita, è essenziale. Gli acquirenti dovrebbero richiedere una visura catastale e ipotecaria, di moda da identificare prontamente le eventuali servitù registrate. Trattasi di un passaggio attraverso il quale venire a conoscenza di qualsivoglia diritto reale gravante sull’immobile.
Un altro passo, sempre attuabile dall’aspirante compratore, è richiedere al venditore copia della documentazione completa, inerente alla proprietà. Includendo in essa gli atti di provenienza, le planimetrie e i certificati catastali. È importante esaminare approfonditamente i documenti, e finanche avvalersi dell’assistenza di un professionista, come un avvocato o un notaio. In questo modo si identificheranno agevolmente eventuali discrepanze o omissioni.
Altra accorgenza opportuna, da parte del potenziale acquirente, l’effettuare indagini presso l’ufficio tecnico del Comune. Si può risalire a informazioni cruciali sulle servitù non registrate. Verificare i piani urbanistici e le concessioni edilizie può aiutare a comprendere meglio le limitazioni imposte sull’immobile.
Una strada risolutiva di eventuali problematiche, sul piano preventivo, verte esattamente sul contratto. Si parla della possibilità, concretamente esplicabile, a negoziare l’inclusione di clausole specifiche nel contratto di compravendita. Clausole, per mezzo delle quali il venditore sia tenuto a dichiarare l’assenza di servitù non divulgate. Una clausola di garanzia può prevedere il risarcimento dei danni o la possibilità di rescindere il contratto in caso di scoperta di servitù nascoste. A prospettarsi, in quest’ipotesi, è una risoluzione che astrae dalle vie giurisprudenziali, e qualora il venditore voglia comunque appellarvisi, l’esito sarà comunque rapido e scontato, con la sola differenza di un ulteriore risarcimento danni commissionato alla parte omettente.
Anche affidarsi a professionisti esperti, come avvocati specializzati in diritto immobiliare e notai, per la revisione e la stipula del contratto, è tutt’altro che scontato. Gli esperti raccomandati saranno quelli in grado di poter identificare, con molta facilità, potenziali rischi, e suggerire misure preventive per la tutela preventiva dell’acquirente.
Considerare la stipula di un’assicurazione per titoli di proprietà. Questa polizza può coprire i costi legali e i danni derivanti da servitù non dichiarate, offrendo una protezione aggiuntiva contro rischi imprevisti.
Oltretutto, al di là dell’esaminare prove sul piano documentale, anche eseguire un’ispezione fisica accurata della proprietà può aiutare a individuare segni di servitù non dichiarate, come sentieri o strade di accesso che attraversano il terreno. Trattasi di una modalità senz’altro informale, ma che può essere di grande aiuto per orientarsi nelle decisioni da intraprendere.
Così come, del resto, interloquire con i vicini del fondo, azione che può rivelare informazioni utili su eventuali diritti di passaggio, o usi consolidati. Malgrado infatti l’aspetto dell’informalità, questi potrebbero non risultare dai documenti ufficiali.
Seguendo questi consigli, gli acquirenti possono ridurre sensibilmente la probabilità di scoprire servitù nascoste, in seguito all’acquisto. Ottenendo un’efficace forma protettiva del proprio investimento, e con la garanzia di una maggiore tranquillità nel possesso del nuovo immobile.
Raccomandazioni per i venditori
Anche i venditori potranno trovare utili dei consigli per evitare contenziosi, e garantire una vendita trasparente e sicura. I venditori di immobili dovranno, con la predetta finalità, attenersi a delle indicazioni di base per la corretta divulgazione delle informazioni.
In primis, dovranno necessariamente assicurarsi di avere tutta la documentazione necessaria, relativa all’immobile. Una documentazione comprensiva degli atti di provenienza, dei certificati catastali, di planimetrie e certificati d’agibilità. Tutti documenti che dovranno essere forniti agli acquirenti in copia conforme.
Sempre i venditori, dovranno dichiarare apertamente l’esistenza di qualsiasi servitù gravante sull’immobile. Che riguardi una servitù di passaggio, una servitù d’uso pubblico, e qualsiasi altra restrizione che possa influenzare l’uso della proprietà.
Un’accuratezza descrittiva, dello stato fisico e legale dell’immobile, è altrettanto essenziale. Informare gli acquirenti di eventuali problemi strutturali, difetti nascosti, o pendenze legali, così da evitare il più possibili questioni che potrebbero insorgere successivamente all’acquisto.
Avvalersi dell’assistenza di un avvocato o di un notaio, molto competente per le questioni trattate, si rivela di fondamentale utilità anche per un venditore. Ciò al fine d’assicurarsi che tutte le informazioni siano divulgate correttamente, e che il contratto di compravendita contempli tutte le clausole necessarie per una transazione trasparente.
Prima di vendere, la parte venditrice dovrà anche verificare che i registri catastali e ipotecari siano aggiornati, e riflettano correttamente lo status giuridico dell’immobile.
Infine, una raccomandazione di primo piano non può non riguardare la comunicazione con la parte interessata all’acquisto. Mantenere una comunicazione aperta e onesta con l’acquirente, rispondendo a tutte le domande, e fornendo chiarimenti su qualsiasi dubbio riguardante l’immobile, è senza dubbio la maniera migliore per evitare contenziosi da cercare poi di risolvere in un’aula di tribunale.
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Buonasera,
Volevo chiedere se posso chiedere l’annullamento del contratto di compravendita oppure avere dei risarcimento danni, ove l’ex proprietario di un fabbricato unifamiliare di 3 piani,dopo aver fatto il frazionamento, mi ha venduto l’appartamento all’ultimo piano,e l’altro appartamento(su 2 piani, piano terra/piano primo) a un’altra persone.
Dopo 2 anni sono venuta a conoscenza che sulla mia proprietà esclusiva, cancelletto pedonale,vialetto che è stato definito sull’atto di compravendita come corte privata esclusiva di un unico sub, che comprende anche casa, pesa un SERVITÙ DI PASSAGGIO DA PADRE DI FAMIGLIA, visto che l’ex proprietario usava ANCHE QUESTO CANCELLO E VIALETTO PEDONALE per entrare in casa, ma dove esiste anche un altra porta di ingresso da retro dove si accede anche con la macchina tramite un cancello carrabile.
Al momento di trattative,tra l’altro c’era l’agenzia immobiliare in mezzo con relativo pagamento per intermediazione,non mi e stato mai detto questo servitù, sulle nostre planimetrie e sull’elaborato planimetrico del fabbricato si vede chiaramente che ogni unità abitativa ha il proprio ingresso di casa, con relativo disegno.
Percioe dopo che l’ex proprietario di casa ha dichiarato la conformità sull’atto di compravendita, e da elaborato planimetrico e dalle planimetrico si leggono benissimo queste entrate, penso che trovo davanti al caso esaminato nell’articolo sopra pubblicato. Cioè che mi e’ stato venduto l’immobile con l’inganno, anche perché mai e mai avrei comprato una casa con giardino esclusivo, dove in mezzo, tramite questo cancelletto pedonale e in seguito tramite il vialetto potevano passeggiare chissà quanta gente, senza avere una privacy e modo di passare il tempo libero con relax.
Potete darmi un informazione in merito,per cortesia?
Le ringrazio in anticipo.
Cordialmente
Anikó