Falso incidente e denuncia: è truffa aggravata

Aprile 8, 2024
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Falso incidente e denuncia
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La Corte di Cassazione con sentenza numero 8967 del 2024 ha chiarito che nel caso di falso incidente e successiva denuncia, si configura l’ipotesi di truffa aggravata.

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Il caso

La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, che ha condannato il ricorrente per tentata truffa aggravata nei confronti del Comune di B. Il ricorrente ha presentato un ricorso per cassazione, affermando che il reato dovrebbe essere qualificato diversamente e che non è stata applicata correttamente la legge. Ha inoltre contestato la valutazione delle circostanze attenuanti e il rifiuto di non menzionare la sua condanna precedente.

Il ricorso è infondato.

Motivi della decisione

Il primo motivo del ricorso risulta generico considerando che le sentenze di merito hanno stabilito che il danno alla macchina del ricorrente non poteva essere causato dalle circostanze descritte nella richiesta di risarcimento al Comune di B.

Inoltre, i tabulati telefonici dimostravano che il ricorrente non si trovava sul luogo al momento indicato nella richiesta. Quindi, non vi erano elementi di inganno idonei a configurare il reato di truffa. Riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, la richiesta di risarcimento è stata presentata al Comune di B e non a un’assicurazione, rendendo inapplicabile l’articolo 642 del codice penale, che protegge le compagnie assicurative. Questo articolo richiede un rapporto contrattuale tra assicurato e assicuratore, che non è presente nel caso del Comune.

Secondo e terzo motivo del ricorso 

Il secondo motivo del ricorso è considerato infondato dalla Corte, poiché ha stabilito che il danno causato al Comune di B, già liquidato in 1000 euro dal giudice di primo grado, non era di particolare esiguità.

Riguardo al terzo motivo, la Corte ha confermato il giudizio di bilanciamento tra le circostanze, evidenziando la scaltrezza e l’arguzia dimostrate dall’imputato nell’inscenare la tentata truffa. Questa valutazione è considerata adeguata e non manifestamente illogica.

La giurisprudenza di legittimità sostiene che il giudice di appello non incorre in vizio di motivazione nel bilanciare circostanze eterogenee, purché consideri gli elementi pertinenti. La concessione del beneficio della non menzione della condanna è discrezionale e dipende dal giudice di merito, che deve indicare le ragioni della decisione.

Il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3000 euro alla Cassa delle Ammende. Deve anche rimborsare le spese legali del Comune di B, stabilite in 3167 euro, oltre agli accessori di legge.

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Articolo 642 codice penale

Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione , distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale [ 582 ] o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

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