Il 5 marzo 2024 ha visto la pubblicazione del decreto legislativo numero 20 del 2024 che ha istituito l’Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità che sarà attiva ufficialmente a partire dal 1 gennaio 2025.
Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità, sede e composizione
L’Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità esercita poteri di organizzazione senza alcuna subordinazione gerarchica o vincoli del genere godendo di piena indipendenza amministrativa. Nel rispetto e nell’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite, l’obiettivo è tutelare i diritti delle persone disabili congiuntamente all’operato dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
Il nuovo Garante ha sede a Roma e in quanto organo collegiale si compone di un presidente e altri due membri. Il fine ultimo è quello di “assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione Europea e dalle norme nazionali”.
Come riporta l’articolo 1 del decreto sopramenzionato, Il Garante costituisce un’articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e per il monitoraggio della sua applicazione, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, della medesima Convenzione, e opera in collaborazione con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
Il Garante, con riguardo alle persone con disabilità che sono private della libertà personale, individua,
ferme restando le rispettive competenze, forme di collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
Come sopra già ribadito, il Garante ha sede in Roma in luogo pienamente accessibile e fruibile per le persone con disabilità.
Specifiche sulla composizione e sui poteri
Il Garante è un organo collegiale composto dal presidente e da due componenti. Si occupa di disciplinare l’esercizio delle attività del collegio e del presidente tramite un regolamento proprio. Il presidente e i membri devono essere persone indipendenti, con specifiche competenze nei diritti umani e nella lotta alla discriminazione.
Non possono avere incarichi politici o interessi in conflitto con le funzioni del Garante. Durante il loro mandato, non possono svolgere altre attività professionali o pubbliche. Per la durata dell’incarico, vengono collocati fuori ruolo o in aspettativa, conservando il posto di lavoro. Essi esercitano le funzioni senza vincolo di mandato ma si procede alla loro sostituzione in queste ipotesi:
- morte;
- incompatibilità sopravvenuta;
- dimissioni;
- condanna definitiva per delitti non colposi;
- accertato impedimento fisico o psichico.
Presidente e membri del collegio restano in carica 4 anni e il mandato è rinnovabile una volta sola.
Ufficio del Garante
L’Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità si occupa dello svolgimento di compiti istituzionali. Questi, come specifica l’articolo 3 del decreto “adotta con regolamento le disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni e contabilità, nonché un codice di condotta per i propri componenti e per il personale dell’Ufficio del Garante.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell’Ufficio del Garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva”.
L’Ufficio può avvalersi di personale che ricopre ruoli nelle pubbliche amministrazioni ed esperti in ambito amministrativo, contabile e giuridico che possono prestare la loro opera anche a titolo gratuito.
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Compiti e prerogative del Garante Nazionale – Parte I
Il Garante esercita le seguenti funzioni:
a) vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e dagli altri trattati internazionali dei quali l’Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella medesima materia;
b) contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell’accomodamento ragionevole di cui all’articolo 5, comma 2;
c) promuove l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
d) riceve le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, individuati ai sensi dell’articolo 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67, da singoli cittadini, da pubbliche amministrazioni, nonché
dall’Autorità politica delegata in materia di disabilità anche a seguito di rilevazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Il Garante stabilisce, nei limiti della propria autonomia organizzativa, le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni, anche tramite l’attivazione di un centro di contatto dedicato, assicurandone l’accessibilità. Il Garante all’esito della valutazione e verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione delle persone con disabilità legittimate, esprime con delibera collegiale pareri motivati;
Compiti e prerogative del Garante Nazionale – Parte II
e) svolge verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori;
f) richiede alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza. I soggetti interpellati sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta e, in caso di silenzio, inerzia o rifiuto, il Garante può proporre ricorso ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
g) formula raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, proponendo o sollecitando, anche attraverso l’autorità di settore o di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
h) promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
Compiti e prerogative del Garante Nazionale – Parte III
i) promuove, nell’ambito delle rispettive competenze, rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, in modo da favorire, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati anche sanitari, lo scambio di dati e di informazioni e un coordinamento sistematico per assicurare la corretta, omogenea e concreta applicazione delle norme, tenendo conto della differenziazione dei modelli e delle pratiche di assistenza e protezione su base territoriale;
l) assicura, in coerenza con l’articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, la consultazione con le organizzazioni e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità sui temi affrontati e sulle campagne ed azioni di comunicazione e di sensibilizzazione;
m) trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata in materia di disabilità sull’attività svolta;
Compiti e prerogative del Garante Nazionale – Parte IV
n) visita, con accesso illimitato ai luoghi, ferma l’esclusiva applicazione della disciplina di cui alla lettera o) per gli istituti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e all’articolo 89, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Nel corso delle visite, il Garante può avere colloqui riservati, senza testimoni, con le persone con disabilità e con qualunque altra persona possa fornire informazioni rilevanti per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo; l’autorizzazione non occorre neanche per coloro che accompagnano il Garante per ragioni del loro ufficio, in quanto esperti ai sensi dell’articolo 3, comma 5, oppure in qualità di consulenti a titolo gratuito;
o) effettua le visite ai sensi degli articoli 67 e 67-bis della legge n. 354 del 1975;
p) agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
q) definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonché di modelli di accomodamento ragionevole;
r) collabora con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.
Parere del garante
Compito del Garante Nazionale è valutare, dietro analisi delle pervenute segnalazioni, azioni e comportamenti discriminatori lesivi di interessi e diritti soggettivi. A seguito della verifica e valutazione dei fatti, emette un parere motivato e la cosiddetta proposta di accomodamento e nei casi d’urgenza e necessità può proporre d’ufficio delle misure provvisorie.
Infine, come previsto dall’articolo 6, Il Garante, trascorsi novanta giorni dal parere motivato di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’articolo 5, constatata l’inerzia da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi può proporre azione ai sensi dell’articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Entro centottanta giorni dall’adozione del provvedimento da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi, sulla base delle proposte o del parere motivato di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 5, il Garante può agire, ai sensi dell’articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 104 del 2010, per il solo accertamento delle nullità previste dalla legge.
Dei ricorsi è data immediata notizia sul sito istituzionale dell’amministrazione intimata.