È necessaria un’abilitazione per gli interventi sugli impianti anche se sporadici o effettuati a gratuitamente altrimenti è esercizio abusivo. Questo è quanto confermato dalla sentenza n. 3528/2023 del Tribunale di Torino.
Nel contesto di una palazzina coinvolta in un’esplosione, è stato rilevato che l’impianto del gas di uno degli appartamenti, da cui è originato l’incidente, era stato modificato da un individuo non in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 37/2008.
L’esplosione, causata da una fuga di gas, ha provocato il crollo parziale dell’edificio con un decesso e diverse persone ferite. Il Tribunale è stato chiamato a valutare le richieste di condanna anche per il reato contemplato dall’articolo 348 del codice penale, nonché per le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589 comma 3 e 590 comma 4 del codice penale, relativamente all’accusa di omicidio e lesioni colpose mossa dalla pubblica accusa.
In particolare, l’imputato è stato accusato di aver scollegato gli elettrodomestici domestici (caldaia e piano cottura) dall’impianto centralizzato condominiale, per collegarli a bombole di gas, senza provvedere alla chiusura dei collettori terminali dell’impianto centralizzato né alla verifica dell’effettiva chiusura dei rubinetti (in particolare è stato notato che il rubinetto di alimentazione della cucina era stato lasciato aperto in modo negligente).
La sentenza di Torino lo definisce esercizio abusivo
Secondo la sentenza n. 3538/2023 della Sezione I del Tribunale di Torino, è evidente che, a causa dell’intrinseca pericolosità degli impianti del gas, sia nell’interesse collettivo che gli interventi su di essi siano effettuati esclusivamente da soggetti qualificati. Pertanto, il D.M. 37/2008 prevede che solo soggetti abilitati possano svolgere interventi sugli impianti del gas diversi dalla manutenzione ordinaria.
L’articolo 3 del decreto stabilisce che le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane sono abilitate a svolgere tali attività se l’imprenditore individuale, il legale rappresentante o il responsabile tecnico designato possiedono i requisiti professionali previsti dall’articolo 4. Inoltre, il sesto comma dell’articolo 3 prevede che queste imprese abbiano diritto a un certificato di riconoscimento conforme ai modelli approvati con decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato dell’11 giugno 1992.
Dall’insieme degli articoli 5, 8 e 10 del decreto si evince che tutti gli interventi di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria (ossia, quelli diversi dalla manutenzione ordinaria) devono essere effettuati almeno con la partecipazione di un soggetto che possiede le competenze professionali previste dall’articolo 4, all’interno di un’impresa abilitata ai sensi dell’articolo 3 menzionato. Di conseguenza, l’attività di intervento sugli impianti del gas diversa dalla manutenzione ordinaria costituisce un’attività professionale per la quale è richiesta una specifica abilitazione statale.
Le norme dell’art. 3
Tale forma di attività è regolamentata dalle norme dell’articolo 3, il cui possesso congiunto dei requisiti è necessario affinché un’impresa sia considerata “abilitata” a svolgere interventi sugli impianti del gas (come espressamente indicato nell’articolo 3).
Inoltre, non si può mettere in discussione che l’attività di intervento sugli impianti del gas possa rientrare nella definizione di “professione” secondo l’articolo 348 del codice penale, poiché non vi sono elementi, né di natura letterale né teleologica, che limitino l’applicazione di tale norma alle sole professioni intellettuali. Al contrario, l’idea che tale attività possa essere oggetto di una “professione” trova conferma in tutte le norme del D.M. 37/2008 che fanno esplicito riferimento ai “requisiti professionali” necessari per svolgere tali interventi.
Nel contesto dell’attività di intervento sugli impianti diversa dalla manutenzione ordinaria (per la quale l’articolo 10 del decreto prevede un’esenzione), tali interventi sono chiaramente riservati ai soggetti abilitati ai sensi del D.M. 37/2008.In base ai principi enunciati nella sentenza n. 1154/2011 delle sezioni.
Come erano regolati gli interventi
Gli interventi sugli impianti di gas ed elettrici erano inizialmente regolati dalla legge 46 del 1990. Secondo l’articolo 2, le imprese iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e nelle liste delle imprese artigiane, potevano eseguire l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la manutenzione degli impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore, e gli impianti relativi ad edifici utilizzati per il trasporto e l’utilizzo di gas all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore.
L’abilitazione era subordinata al possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti dall’articolo 3 della legge 46 del 1990. Secondo l’articolo 4 della stessa legge, era istituita una commissione a livello provinciale per gli artigiani e presso ciascuna camera di commercio per le imprese, al fine di valutare i requisiti previsti dall’articolo 3.
Il rilascio di un certificato specifico come abilitazione alla professione
Una volta superata l’approvazione della commissione e dimostrato il possesso dei requisiti necessari, veniva rilasciato un certificato specifico come previsto dall’articolo 4, comma 2.
Successivamente, l’articolo 3, comma 1, della legge 17/2007, insieme ai decreti legge 203/2005 e 173/2006, ha riorganizzato la materia, prevedendo l’abrogazione delle disposizioni sopra menzionate della legge 46 “alla data di entrata in vigore del regolamento sulla sicurezza degli impianti, di cui all’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007”.
Attualmente, la materia è disciplinata dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 a seguito di quanto disposto dagli articoli 11 quaterdecies, comma 13, del decreto legge 203/2005 convertito in legge 248/2005 e dall’articolo 3, comma 1, della legge 17/2007.
Questo decreto si applica agli impianti che servono gli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, situati all’interno degli stessi o nelle relative pertinenze. In particolare, riguarda gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere.
Include anche gli impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi tipo e gli impianti per la distribuzione e utilizzazione di gas di qualsiasi tipo.
Cosa prevedo l’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 37/2008
Secondo l’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 37/2008, gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica comprendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina, escludendo gli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili e degli apparecchi in generale.
Gli impianti elettrici includono anche quelli per l’autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, se collegati funzionalmente agli edifici. Per quanto riguarda gli impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas, secondo l’articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 37/2008, si intendono le tubazioni, i serbatoi e i relativi accessori dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, compresi gli impianti di installazione e i collegamenti ad essi. In sintesi, la legge 46 del 1990 inizialmente regolava gli interventi sugli impianti di gas ed elettrici, stabilendo i requisiti per le imprese che potevano operare in questo settore.
Successivamente, con la legge 17/2007 e i decreti legge 203/2005 e 173/2006, la materia è stata riorganizzata, prevedendo l’abrogazione delle disposizioni precedenti e l’entrata in vigore di nuove norme.
Attualmente, il decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 disciplina la sicurezza degli impianti, includendo gli impianti elettrici e quelli per la distribuzione e utilizzazione di gas. Questo decreto definisce le tipologie di impianti interessati e gli obblighi da rispettare per garantire la sicurezza nelle installazioni.
La dichiarazione di conformità
La “dichiarazione di conformità” degli impianti, come richiesto dall’articolo 7 del D.M. 37/2008, attesta che gli impianti sono stati realizzati in conformità alla normativa vigente e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo. Questa dichiarazione è rilasciata dalle imprese responsabili della corretta esecuzione degli impianti e conferma che gli stessi sono stati realizzati secondo la regola dell’arte.
Inoltre, l’articolo 8 del D.M. 37/2008 prevede che i lavori sugli impianti debbano essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni di sicurezza dettate dalla normativa vigente, comprese le misure di prevenzione incendi e le prescrizioni di protezione civile. Le imprese sono tenute a adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza degli interventi e la tutela della salute dei lavoratori, nonché per evitare danni a terzi o all’ambiente.
È importante sottolineare che, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 37/2008, le imprese devono tenere un registro dei lavori eseguiti sugli impianti, comprensivo di tutte le informazioni relative all’intervento effettuato, al responsabile tecnico, agli operatori coinvolti e ai materiali utilizzati. Questo registro deve essere conservato per almeno dieci anni e deve essere messo a disposizione delle autorità competenti in caso di eventuali controlli.
Infine, le sanzioni per le violazioni alle disposizioni del D.M. 37/2008 sono previste dall’articolo 11 dello stesso decreto ministeriale. Tali sanzioni possono consistere in multe pecuniarie, sospensione temporanea o definitiva dell’attività e revoca dell’abilitazione dell’impresa.
In caso di violazione delle norme
In caso di violazione reiterata delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte di imprese abilitate, come stabilito dall’articolo 15 del D.M. 37/2008, è prevista la sospensione temporanea dell’iscrizione delle imprese stesse dal registro delle imprese o dall’albo provinciale delle imprese artigiane.
Questa sospensione viene proposta dai soggetti accertatori e deliberata dalle commissioni responsabili dei registri e degli albi. Inoltre, ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile, i contratti relativi alle attività disciplinate dal regolamento sono nulli se stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell’articolo 3, fatta eccezione per il diritto al risarcimento di eventuali danni. Il D.M. 37/2008 prevede anche sanzioni amministrative per le violazioni delle sue disposizioni.
Pertanto, alla luce di tali disposizioni, le attività sugli impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas o energia elettrica non sono libere, ma possono essere svolte solo da imprese che hanno presentato una specifica dichiarazione di inizio attività e che possiedono i requisiti tecnico-formali richiesti, verificati dalle commissioni competenti, sia per l’artigianato che per le imprese.
L’idoneità di queste imprese a svolgere attività sugli impianti a gas o elettrici, come disciplinato dal D.M. 37/2008, è attestata dal conseguimento di un apposito certificato di riconoscimento. Questo certificato viene rilasciato dalle commissioni provinciali per l’artigianato o dalle camere di commercio e certifica il possesso dei requisiti tecnici necessari da parte dell’imprenditore, abilitandolo quindi a svolgere attività sugli impianti a gas o elettrici.
Esercizio abusivo delle professioni tecniche
Risulta fondamentale affrontare la questione relativa all’esercizio abusivo delle professioni di tecnico del gas, idraulico o elettricista e stabilire se questi soggetti assumano la posizione di garanzia dell’installatore autorizzato, con l’obbligo di eseguire il lavoro a regola d’arte.
La risposta a questa domanda è positiva, come confermato dalla costante giurisprudenza. Infatti, secondo il principio consolidato, la posizione di garanzia può derivare non solo da una nomina formale, ma anche dall’effettivo svolgimento delle funzioni proprie delle diverse figure di garante, purché l’agente si assuma consapevolmente la responsabilità della tutela del bene protetto.
Questo principio è stato ribadito in numerose sentenze, tra cui ad esempio la sentenza della Cassazione Penale Sezione IV del 25 maggio 2022, n. 21869. Di conseguenza, anche un installatore “abusivo” è tenuto a rispettare le regole specifiche della buona tecnica per garantire la sicurezza, come previsto dalla legge 1083 del 1971 e dal DM 22.01.2008 n. 37.Ad esempio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 1083/71, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica per garantire la sicurezza.
L’esecuzione dei lavori sugli impianti “secondo le regole specifiche della buona tecnica”, come indicato dall’articolo 3 della legge 1083/71, implica il rispetto delle norme UNI di riferimento. Nel caso specifico deciso dal Tribunale di Torino nella sentenza oggetto di commento, risultavano applicabili le norme UNI 7129 parte prima, che riguarda aspetti generali, e parte quarta, che approfondisce gli aspetti settoriali.
Le norme UNI 7129
Le norme UNI 7129 parte prima raccomandano che gli impianti domestici a gas siano dotati di dispositivi di intercettazione e tappi filettati nei punti terminali dell’impianto, in caso sia previsto un successivo allacciamento degli apparecchi di utilizzazione. Tuttavia, l’uso di rubinetti può essere evitato se si prevede un ampliamento futuro dell’impianto o se si intende installare un apparecchio già dotato di rubinetto d’utenza. In questi casi, la tenuta della tubazione deve essere garantita attraverso l’utilizzo di appositi tappi filettati o saldati.
Le norme UNI 7129 parte quarta, invece, riguardano la messa in servizio di un impianto domestico esistente dopo un intervento di modifica. In particolare, il punto 5.1 richiede che vengano effettuate verifiche per accertare la conformità dell’impianto. Nel prospetto 2 sono indicate le verifiche da eseguire, e se anche una sola verifica risulta negativa, l’impianto non potrà essere messo in funzione.
Nel caso di modifica di un impianto a gas domestico, è necessario seguire le indicazioni del punto 5.2, che prevede le seguenti verifiche relative all’impianto interno: controllo visivo (V), controllo dimensionale (D) e prove di tenuta (T). Se l’intervento di modifica prevede una prova di tenuta, questa deve essere effettuata insieme alle altre verifiche indicate nel punto 5.2.
Un’attenzione particolare per gli apparecchi a gas
La messa in funzione degli apparecchi utilizzatori, come ad esempio un piano cottura, deve seguire le stesse verifiche, inclusa la prova di tenuta, e deve essere effettuata in conformità al punto 4.3.4.1.Nel caso di una trasformazione dell’impianto a gas, che può essere assimilata a una nuova realizzazione o a un rifacimento totale, le prove di tenuta devono essere eseguite secondo quanto stabilito nella norma UNI 7129 parte prima, punto 5.3.
Questo implica l’utilizzo di tappi a garanzia della tenuta posizionati a valle di ogni rubinetto di utenza e a monte del rubinetto costituente il punto di inizio.
Pertanto, se una persona assume la posizione di installatore e si occupa della trasformazione di un impianto a gas domestico, come nel caso di transizione da un sistema centralizzato a uno con bombole a gas, è fondamentale rispettare le regole di buona tecnica e le specifiche norme UNI applicabili.
Deve assicurarsi di applicare gli appositi tappi di chiusura sugli estremi dell’impianto, come richiesto nel punto 4.6.3.6.6 delle norme UNI 7129 parte prima, e chiudere il rubinetto d’utenza se è aperto. Inoltre, deve svolgere una prova di tenuta sull’impianto interno “escluso” come indicato nei punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle norme UNI 7129 parte quarta. Durante la prova di tenuta, l’installatore deve verificare la presenza degli appositi tappi di tenuta indicati nel punto 5.3 delle norme UNI 7129 parte prima.
Norme per garantire la sicurezza
In sintesi, rispettare le norme UNI 7129 è fondamentale per garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti a gas domestici. Queste norme definiscono i requisiti tecnici e le procedure da seguire durante la modifica e la messa in servizio di tali impianti. Assicurarsi di dotare gli estremi dell’impianto dei dispositivi di intercettazione richiesti e di utilizzare tappi filettati o saldati per garantirne la tenuta.
In caso di trasformazione dell’impianto o installazione di apparecchi, eseguire le verifiche indicate nel prospetto 2, comprese le prove di tenuta. Le verifiche devono essere completate con successo, altrimenti l’impianto non potrà essere messo in funzione.
Nel caso specifico di trasformazione di un impianto a gas domestico, che comporta il passaggio da un sistema centralizzato a uno con bombole, è importante seguire le regole di buona tecnica e le norme UNI applicabili. Chi assume la responsabilità di installatore deve chiudere il rubinetto d’utenza se necessario e utilizzare tappi di chiusura appositi. Durante la prova di tenuta, verificare attentamente la presenza e l’integrità dei tappi di tenuta.
Rispettare queste norme garantisce la conformità agli standard di sicurezza e contribuisce a prevenire potenziali problemi o fughe di gas nell’impianto domestico a gas.
Cosa prevede il Decreto Ministeriale 37/2008
È quindi necessario analizzare se le attività previste dal Decreto Ministeriale 37/2008 possano essere considerate “una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato” e se, di conseguenza, rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 348 del codice penale italiano (nonché delle aggravanti previste dagli articoli 589 comma 3 e 590 comma 4 c.p.).
Qualora la risposta sia positiva, sarà fondamentale valutare se le attività oggetto del processo dibattuto nel Tribunale di Torino siano quelle tipiche della suddetta “professione”. Si evidenzia che l’articolo 348 del codice penale è una norma penale incompleta “in quanto presuppone l’esistenza di altre norme volte a determinare le professioni per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello Stato” (come stabilito dalla sentenza della Cassazione Penale Sezione II del 7 marzo 2017, n. 16566).
Si tratta di “disposizioni supplementari che, essendo sottintese nell’articolo 348 c.p., integrano la norma penale e ne fanno parte del contenuto quasi per incorporazione; pertanto, la violazione degli obblighi determinati da tali disposizioni si risolve in una violazione della norma penale. Inoltre, secondo giurisprudenza unanimemente accolta, per configurare il reato in questione, costituisce ignoranza inescusabile della legge penale l’eventuale mancanza di conoscenza dei limiti di attività autorizzati dalla disciplina normativa correlata al titolo professionale acquisito” (Cassazione Penale Sezione II del 7 marzo 2017, n. 16566, nella parte motivazionale).
L’interesse della Pubblica Amministrazione contro l’esercizio abusivo
L’interesse protetto dall’articolo 348 c.p. è l’interesse generale relativo alla Pubblica Amministrazione, che mira a garantire che determinate professioni, che richiedono particolari requisiti di probità e competenza tecnica, siano esercitate solo da coloro che, avendo ottenuto una speciale abilitazione amministrativa, possiedono le qualità morali e culturali richieste dalla legge (Cassazione Penale Sezione II del 31 gennaio 2007, n. 3627, nella parte motivazionale).
Inoltre, secondo costante giurisprudenza, “il reato previsto dall’articolo 348 c.p., essendo istantaneo, non richiede un’attività continuativa o organizzata, ma si perfeziona con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione esercitata in modo abusivo” (Cassazione Penale Sezione VI del 21 ottobre 2013, n. 11493), e “la gratuità della prestazione professionale e il consenso del destinatario della prestazione non sono rilevanti, poiché gli aspetti economici dell’attività professionale abusiva non sono pertinenti alla struttura della fattispecie e all’interesse collettivo tutelato” (Cassazione Penale Sezione VI del 21 ottobre 2013, n. 11493).
Speciale abilitazione dello Stato
È importante sottolineare che la nozione di “speciale abilitazione dello Stato” prevista dall’articolo 348 del codice penale non coincide necessariamente con l’iscrizione ad un albo professionale. Infatti, la normativa vigente mira a garantire che determinate attività professionali, che richiedono competenze tecniche specifiche e sono soggette a requisiti tecnico-professionali stabiliti dalla legge, vengano svolte solo da coloro che possono dimostrare di possedere tali competenze, indipendentemente dall’esistenza di un albo professionale.
L’obiettivo della tutela penale è assicurare che queste professioni qualificate non siano esercitate da chiunque, ma solo da coloro che possiedono una speciale abilitazione che conferma il possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari. Pertanto, l’elemento fondamentale è la qualificazione professionale, non l’iscrizione in un albo specifico.
A titolo di esempio, possiamo prendere in considerazione i periti assicurativi. Essi possono esercitare questa attività solo se sono iscritti in un apposito ruolo, originariamente gestito dal CONSAP, il quale valuta le competenze tecniche richieste dalla normativa. In caso di mancata iscrizione in tale ruolo e di svolgimento dell’attività di valutazione dei danni, la Corte di Cassazione ha stabilito che sussiste il reato previsto dall’articolo 348 del codice penale.
Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione
Allo stesso modo, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’esercizio della pratica del tatuaggio, nell’epoca dei fatti considerati, non configurava il reato di cui all’articolo 348 del codice penale. Questo perché non esisteva una specifica normativa che disciplinasse tale attività professionale e non era riservata a soggetti con particolari qualifiche professionali. Inoltre, poiché il tatuaggio non aveva finalità terapeutiche ma solo estetiche, non poteva essere classificato come un’attività sanitaria.
In conclusione, la “speciale abilitazione dello Stato” prevista dall’articolo 348 del codice penale va intesa come un requisito che garantisce la presenza delle competenze tecniche necessarie per svolgere determinate attività professionali. Tale abilitazione non è necessariamente legata all’iscrizione in un albo professionale, ma piuttosto al possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalla legge.
La sentenza del Tribunale di Milano
Continuando l’analisi della questione, prima della sentenza del Tribunale di Torino citata in precedenza, esisteva un unico precedente giurisprudenziale di merito in materia. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 909/2008 del 25 gennaio 2008 (depositata il 26 gennaio 2008), ha condannato un installatore “abusivo” anche per il reato previsto dall’articolo 348 del codice penale.
Il caso riguardava un installatore che aveva smontato un vecchio scaldabagno a gas e lo aveva sostituito con uno nuovo, montandolo in modo errato. Come risultato di questa negligenza, gli occupanti dell’immobile sono deceduti. Secondo il Tribunale di Milano, l’imputato aveva svolto le operazioni di smontaggio e rimontaggio dell’apparecchiatura in violazione delle norme vigenti.
In particolare, è stato sottolineato che solo gli installatori iscritti nell’albo degli installatori presso le Camere di commercio e gli operai specializzati nel settore del gas possono intervenire sugli impianti a gas per uso domestico, conformemente alle regole Uni-Cig per garantire la sicurezza delle persone. Al contrario, il cittadino comune non può svolgere tali attività secondo il legislatore. Di conseguenza, il Tribunale di Milano ha ritenuto applicabile la fattispecie di cui all’articolo 348 del codice penale in questo caso specifico.
È importante notare che, al momento, non esistono ulteriori pronunce della Corte di Cassazione su questo specifico punto e i contributi dottrinali sono limitati. Pertanto, la sentenza del Tribunale di Torino e il precedente del Tribunale di Milano rappresentano i principali riferimenti giurisprudenziali in merito all’applicazione dell’articolo 348 del codice penale in situazioni simili.
I requisiti dei professionisti
Nonostante l’assenza di un albo professionale degli installatori istituito presso le Camere di Commercio, è fondamentale sottolineare che i professionisti che operano sugli impianti a gas devono possedere requisiti tecnico-professionali specifici, come evidenziato in precedenza. Essi devono sottoporsi alla valutazione delle competenti commissioni, che verificano le loro competenze e, solo nel caso di esito positivo, rilasciano un certificato di riconoscimento.
È importante notare che la detenzione del certificato di riconoscimento e l’iscrizione nel ruolo specifico degli installatori gas (categoria XVII acqua-gas-elettricità) abilita esplicitamente il professionista ad esercitare le attività previste dal Decreto Ministeriale 37/2008. Tuttavia, è importante sottolineare che, nella pratica, la procedura di dichiarazione di inizio attività prevista dal D.M. 37/2008 viene spesso sostituita da una denuncia di inizio attività, che autorizza immediatamente il professionista ad operare, sempre sotto riserva di successivi controlli effettuati dalle commissioni presso le camere di commercio o presso l’artigianato per verificare il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dall’articolo 4 del D.M. 37/2008.
Va comunque precisato che, anche in questi casi, le amministrazioni interessate devono effettuare controlli successivi per verificare il possesso dei requisiti, e in caso di mancanza dei requisiti stessi, possono sanzionare l’impresa in conformità all’articolo 15 del D.M. 37/2008. Inoltre, nel caso in cui i requisiti tecnico-professionali non siano soddisfatti, l’impresa viene immediatamente cancellata dal ruolo degli impiantisti di gas presso la Camera di Commercio.
Una forma di tutela dello Stato
La procedura, come stabilita dalla legge in vigore, culmina con il conseguimento di un certificato di riconoscimento emesso dalla camera di commercio competente. Questa procedura sembra configurare un’autorizzazione statale speciale come previsto dall’articolo 348 del codice penale. Non si può sostenere che l’assenza di un registro degli installatori (anche se previsto in alcuni progetti di legge dimenticati) renda non configurabile il reato di cui all’articolo 348 del codice penale.
Infatti, la norma penale vuole proteggere l’interesse dello Stato affinché certe professioni, che richiedono specifici requisiti di onestà e competenza tecnica, siano esercitate solo da coloro che, avendo ottenuto un’autorizzazione amministrativa speciale, abbiano le qualità richieste dalla legge, senza che sia rilevante se il professionista debba essere iscritto in un registro o albo professionale.
Nel caso degli installatori di impianti a gas, essi devono possedere competenze tecniche e professionali specifiche esplicitamente previste dalla legge. Il possesso di tali competenze è valutato da commissioni apposite istituite presso le pubbliche amministrazioni. Solo dopo una valutazione positiva, il professionista riceve un’apposita certificazione e viene autorizzato ad iscriversi nel registro dell’impresa.
Inoltre, non si può sostenere che l’installatore di impianti a gas non possa essere considerato un professionista. Innanzitutto, le professioni non si limitano solo a quelle “intellettuali”, ma possono anche comprendere quelle in cui l’aspetto materiale non appare immediatamente subordinato all’aspetto intellettuale, come nel caso degli odontoiatri.
In secondo luogo, il Decreto Ministeriale 37/2008 e altre normative applicabili definiscono l’installatore abilitato come “responsabile tecnico” e mettono in evidenza gli aspetti intellettuali evidenti dell’attività. Ad esempio, la possibile redazione di un progetto, la preparazione di una certificazione, l’osservanza delle regole tecniche UNI che in molti aspetti possono essere paragonate, seppur con le dovute distinzioni, alle linee guida mediche.
L’attività degli installatori di impianti di gas
È importante sottolineare la rilevanza e la delicatezza dell’attività degli installatori di impianti a gas, come evidenziato dalla stessa ragione legislativa che sta alla base del Decreto Ministeriale 37/2008 e precedentemente della legge 46/1990.
Questo è dovuto alla intrinseca pericolosità del gas utilizzato per la cucina o il riscaldamento e alla necessità che tali impianti siano realizzati con estrema cautela e solo da professionisti “normativamente” qualificati. Ciò è anche motivato dai chiari pericoli per la sicurezza pubblica derivanti da una configurazione, installazione o modifica errate degli impianti.
Di conseguenza, l’installatore di impianti a gas può essere considerato una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione statale. Eseguire lavori contemplati dall’articolo 2, comma 1, lettera g) del Decreto Ministeriale 37/2008 senza essere abilitati costituisce un reato ai sensi dell’articolo 348 del codice penale.
Come già evidenziato nel processo deciso dal Tribunale di Torino, l’imputato aveva effettuato attività previste nell’articolo 2, comma 1, lettera g) del Decreto Ministeriale 37/2008. Secondo tale disposizione, gli impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas, per i quali è richiesta l’abilitazione, comprendono “l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l’installazione ed i collegamenti dei medesimi”.
L’imputato disconnetteva l’impianto centralizzato (che collegava le unità immobiliari al serbatoio comune di GPL) dagli apparecchi utilizzatori, come ad esempio i fornelli da cucina e l’acqua calda. Successivamente, collegava tali apparecchi utilizzatori alle bombole di gas fornite al cliente.
Attività riservata agli autorizzati secondo l’art. 2
Secondo quanto stabilito nell’articolo 2 citato, anche il collegamento degli apparecchi utilizzatori è un’attività riservata agli installatori “autorizzati”. Pertanto, anche la semplice attività di collegare le bombole agli apparecchi utilizzatori, come indicato nei testi menzionati, rientra nella fattispecie criminale contestata al capo 3.
Inoltre, le attività di modifica degli impianti che comportano lo scollegamento degli apparecchi utilizzatori dall’impianto centralizzato. Questo poiché sono svolte su tubazioni che collegano il punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori come definito nell’articolo 2, comma 1, lettera g), integrano la fattispecie prevista dall’articolo 348 del codice penale.
Se l’attività abusiva sugli impianti a gas o elettrici costituisce la fattispecie di cui all’articolo 348 del codice penale, ne consegue che all’installatore “abusivo” saranno applicate anche le circostanze aggravanti previste dagli articoli 589, comma 3, e 590, comma 4, del codice penale.
Queste disposizioni prevedono un aumento significativo della pena in caso di omicidio o lesioni colpose commesse nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione statale.
I requisiti previsti dall’art 3
In base all’articolo 3 menzionato, i requisiti tecnico-professionali specificati nell’articolo 2, comma 2, sono i seguenti:
a) Possedere una laurea in una specifica materia tecnica presso un’università statale o legalmente riconosciuta;
b) Altrimenti, avere un diploma di scuola superiore specializzato nel settore delle attività menzionate nell’articolo 2, comma 1, ottenuto da un istituto statale o legalmente riconosciuto. È richiesto anche un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo presso un’azienda del settore;
c) In alternativa, possedere un titolo o un attestato conseguito in conformità alla legislazione vigente sulla formazione professionale, previa esperienza lavorativa di almeno due anni consecutivi presso un’azienda del settore;
d) Oppure, aver svolto un’attività lavorativa come operaio installatore specializzato negli impianti di cui all’articolo 1, per un periodo non inferiore a tre anni, esclusi quelli computati per l’apprendistato, in qualità di dipendente di un’azienda dello stesso ramo di attività.”;
Se l’impianto è collegato a reti di distribuzione, queste disposizioni si applicano a partire dal punto di consegna dell’alimentazione.
Altri requisiti necessari
I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, i seguenti:
a) Diploma di laurea in una specifica materia tecnica ottenuto presso un’università statale o legalmente riconosciuta;”a-bis) Diploma di tecnico superiore secondo le linee guida stabilite nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, ottenuto a seguito dei percorsi relativi alle figure nazionali definite nell’allegato A, area 1 – efficienza energetica, come stabilito dal Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 settembre 2011;
b) Diploma o qualifica conseguita alla fine del secondo ciclo di scuola superiore con specializzazione nel settore delle attività menzionate nell’articolo 1, ottenuto da un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguito da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi presso un’azienda del settore. Per le attività indicate nell’articolo 1, comma 2, lettera d), il periodo di inserimento è di un anno;
c) Titolo o attestato ottenuto in conformità alla legislazione vigente in materia di formazione professionale, previa esperienza lavorativa di almeno quattro anni consecutivi presso un’azienda del settore. Per le attività indicate nell’articolo 1, comma 2, lettera d), il periodo di inserimento è di due anni;
d) Esperienza lavorativa alle dipendenze di un’azienda abilitata nel ramo di attività corrispondente a quello dell’operaio installatore, per un periodo non inferiore a tre anni, esclusi quelli computati per l’apprendistato e quelli svolti come operaio qualificato. L’esperienza deve essere come operaio installatore specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.