Edilizia libera e costruzioni in legno: arriva la pronuncia del TAR

Marzo 5, 2024
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Edilizia libera, la pronuncia del TAR
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Edilizia libera, le costruzioni in legno e altre strutture prefabbricate, necessitano di permessi oppure no? Sulla questione interviene il TAR con sentenza numero 158 del 2024.

Una sentenza del TAR Veneto interviene a chiarire quelli che si possono definire limiti dell’edilizia libera, soffermandosi in particolare sulle costruzioni in legno che, come apprendiamo dalla pronuncia in calce, benchรฉ dotate di impianti e ancorate al suolo, non sono esenti da permessi.

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Il caso

Il ricorso numero di registro generale 1086 del 2022 รจ stato proposto da E. D., M. F., M. F., difesi dallโ€™avvocato Mario Liccardo, contro il Comune di Padova e altri, chiedendo l’annullamento di diversi atti, incluso un’ordinanza di demolizione riguardante una casetta in legno. Dopo aver esaminato i documenti e ascoltato le parti in udienza pubblica il 14 dicembre 2023, il relatore ha preso in considerazione tutti gli elementi sia di fatto che di diritto.

I ricorrenti sono proprietari di un immobile a Padova e affermano di aver sostituito un ripostiglio in ferro e vetroresina con una nuova struttura prefabbricata in legno, posizionata leggermente distante dalla parete nord del fabbricato e caratterizzata da un tetto piatto e una pergola all’ingresso.

Questa sostituzione รจ avvenuta durante una ristrutturazione e sarebbe stata conforme alle normative vigenti all’epoca, che non imponevano restrizioni specifiche per tali strutture accessorie e che permettevano l’installazione di casette di legno di modeste dimensioni.

Il Comune di Padova ha effettuato un sopralluogo il 7 dicembre 2018, confermato la presenza della struttura e avviato un procedimento sanzionatorio nel marzo 2019 per presunti abusi edilizi. Dopo tre anni, รจ stato emesso un ordine di ripristino dello stato originario dei luoghi e di rimozione della struttura.

Questo provvedimento รจ stato contestato con un ricorso, al quale si sono opposte l’amministrazione comunale e la parte interessata. L’udienza pubblica del 14 dicembre 2023 ha trattenuto la causa per decisione. Un’eccezione di inammissibilitร  del ricorso su alcuni punti รจ stata respinta.

Cosa evidenzia il ricorso

Il ricorso evidenzia che il verbale e la comunicazione rappresentano atti presupposti dell’ordinanza di demolizione contestata e che il ricorso principale si concentra principalmente sull’annullamento di quest’ultima, mentre gli altri atti sono impugnati in via accessoria.

Anche l’impugnazione della norma regolamentare รจ contestata in un contesto piรน ampio. Passando alle questioni di merito, i ricorrenti argomentano che la struttura contestata non ha caratteristiche di stabilitร  e autonomia di utilizzo rispetto all’edificio principale, e che il Comune ha travisato i fatti.

Essi sostengono che la struttura รจ progettata per essere rimovibile e che anche la parte antistante, considerata come “pergolato”, non costituisce un volume edilizio. Pertanto, ritengono che l’amministrazione abbia male interpretato la natura dell’intervento, considerandolo un’opera di ristrutturazione edilizia abusiva.

Edilizia libera, le contestazioni del comune

Il Comune contesta che la struttura posizionata non possa essere considerata un intervento di edilizia libera, poichรฉ non rispetterebbe le caratteristiche indicate nel glossario del 2018 e nell’articolo 96 del regolamento edilizio del 2020, approvato successivamente alla sua installazione.

Tuttavia, i ricorrenti argomentano che la costruzione di casette in legno di piccole dimensioni รจ stata riconosciuta come edilizia libera dalla giurisprudenza. Inoltre, sostengono che la struttura puรฒ essere considerata una pertinenza dell’edificio principale, non comportando un valore di mercato autonomo e soddisfacendo solo una funzione di supporto.

L’ancoraggio a terra del pergolato adiacente non dovrebbe influenzare la qualificazione della struttura come edilizia libera, ma sarebbe piรน rilevante valutare la sua facilitร  di rimozione. Infine, i ricorrenti ritengono che l’ordinanza non abbia tenuto sufficientemente conto delle osservazioni relative all’avvio del procedimento.

Altri motivi di dibattito

L’amministrazione comunale e la parte controinteressata ribattono al primo motivo di ricorso, sottolineando che l’ordinanza di demolizione รจ supportata da diverse motivazioni autonome. Secondo l’orientamento giurisprudenziale citato, se anche una sola di queste ragioni resta valida, l’intero provvedimento non puรฒ essere annullato.

Il Collegio giudica infondato il primo motivo di ricorso, sottolineando che le argomentazioni dei ricorrenti non tengono conto delle prove fornite dall’amministrazione e dai controinteressati, in particolare dalle fotografie che mostrano chiaramente la struttura, la quale non rientra nella tipologia prevista dalle norme citate. La presenza di elementi come la fondazione in cemento, l’ancoraggio al suolo e altre caratteristiche, induce a considerare la struttura come un volume edilizio.

In sintesi, la struttura in questione, con una superficie di 11 mq e un’altezza massima di 2,48 metri, ancorata stabilmente al suolo tramite una fondazione a platea, รจ assimilabile piรน a un magazzino permanente che a un semplice ripostiglio per attrezzi.

Questo รจ confermato dalla presenza di un impianto elettrico e di grondaie per il deflusso dell’acqua piovana, indicando una destinazione funzionale e un interesse permanente. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, le opere facilmente rimovibili e funzionali a soddisfare un’esigenza temporanea sono considerate precarie e non richiedono un permesso di costruire.

Pertanto, le disposizioni del regolamento edilizio, sia quello attuale che quello precedente, non supportano la tesi dei ricorrenti. La citata pronuncia del TAR Veneto, seppur apparentemente confermativa, si basa su una disposizione regolamentare diversa e non pertinente al caso in questione.

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Edilizia libera, le contestazioni dei ricorrenti in questo caso controverso

Con la seconda censura, i ricorrenti contestano la legittimitร  del provvedimento riguardante le distanze prescritte dal codice civile per la struttura, sostenendo che, mancando la caratteristica della stabile infissione al suolo, la struttura in legno non dovrebbe rispettare tali distanze.

Citano la giurisprudenza che definisce come “costruzione” qualsiasi opera stabilmente infissa al suolo, che potrebbe creare intercapedini dannose, e sostengono di aver acquisito il diritto a collocare la struttura a meno di 1,5 metri dal confine per usucapione.

Tuttavia, il Collegio giudica il secondo motivo di ricorso infondato, poichรฉ l’ordinanza di demolizione fa riferimento alle distanze previste dal codice civile e la struttura, essendo funzionalmente autonoma, รจ soggetta alla normativa edilizia-urbanistica che disciplina le distanze. Inoltre, il ricorso alla usucapione non รจ pertinente in questo contesto. Di conseguenza, il ricorso รจ respinto e le spese seguono la regola della soccombenza.

La sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) respinge definitivamente il ricorso presentato dai ricorrenti. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio a favore dell’amministrazione comunale e dei controinteressati, stabilendo una somma di 2.000 euro per ciascuna parte, oltre alle spese generali, c.p.a. e i.v.a. Ordina l’esecuzione della presente sentenza da parte dell’autoritร  amministrativa.

Edilizia libera, costruzioni in legno e precedenti

Il TAR Campania, Napoli, in diverse sentenze del 2021, ha affrontato la questione della necessitร  di un permesso di costruire per la realizzazione di casette in legno. Secondo tali decisioni, anche la costruzione di casette in legno richiede un permesso di costruire ai sensi del d.P.R. n. 380/2001.

Queste sentenze sottolineano che la realizzazione di nuovi volumi e superfici, come una casetta in legno su una piattaforma in calcestruzzo, rientra nella categoria degli “interventi di nuova costruzione”.

L’assenza di tale permesso non solo rende illegittimo l’intervento realizzato, ma espone anche i responsabili a sanzioni amministrative, inclusa l’eventuale demolizione delle opere illegittime.

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