Quando il danneggiato ha diritto al risarcimento nell’ipotesi di provvedimento illegittimo del Comune? Interviene a chiarire la situazione il Consiglio di Stato con sentenza numero 1087 del 2024.
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Il caso
Il caso del giorno esamina la controversia tra la societร E. s.a.s. di P.G. & C. e il Comune di Arzano riguardante i provvedimenti amministrativi relativi alla possibilitร di avviare un’autolavaggio su un’area precedentemente utilizzata come parcheggio.
La societร E. ha contestato il diniego della Segnalazione Certificata di Inizio Attivitร (s.c.i.a.) per l’autolavaggio da parte del Comune di Arzano. Questo diniego si basava sull’assunto che l’attivitร proposta non fosse compatibile con la destinazione urbanistica dell’area, classificata come zona V.A.I., destinata principalmente ad attrezzature di uso pubblico.
Il Tribunale amministrativo per la Campania ha respinto il ricorso della societร E., sostenendo che il Comune di Arzano non agiva in modo colpevole nel rifiutare la s.c.i.a. e che non era stato provato in modo sufficiente il quantum dei danni patrimoniali subiti dalla societร a causa del mancato avvio dell’attivitร .
Ricorso in appello
La societร E. presentava appello contro la sentenza di primo grado, affermando che il Tribunale amministrativo aveva erroneamente escluso la colpevolezza dell’amministrazione comunale non valutando adeguatamente l’entitร dei danni economici subiti.
L’amministrazione comunale ha difeso la sua posizione, sostenendo la correttezza dei propri atti e respingendo le richieste di risarcimento avanzate dalla societร E. Durante l’udienza pubblica del 13 luglio 2023, il giudice d’appello ha esaminato le argomentazioni delle parti. Successivamente, il giudice ha respinto l’appello della societร E., confermando le statuizioni della sentenza di primo grado.
Diritto al risarcimento nel caso di provvedimento illegittimo del Comune, le motivazioni della decisione d’appello
La decisione d’appello si รจ basata sui principi giuridici relativi alla responsabilitร della pubblica amministrazione per danni derivanti da provvedimenti illegittimi. Il giudice ha concluso che non era stato dimostrato in modo sufficiente che l’amministrazione comunale avesse agito con colpa nell’adozione dei provvedimenti contestati.
La decisione ha richiamato la necessitร di dimostrare la colpevolezza dell’amministrazione comunale nel contesto specifico del caso, sottolineando che la presunzione di colpa puรฒ essere riconosciuta solo in presenza di gravi violazioni delle regole di imparzialitร , correttezza e buona fede.
In considerazione di ciรฒ, il giudice d’appello ha confermato che l’amministrazione comunale non era responsabile per i danni patrimoniali subiti dalla societร E., poichรฉ non รจ stata provata la sua colpevolezza nell’adozione dei provvedimenti inibitori contestati.
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Valutazioni del Tribunale amministrativo
Il Tribunale ha sottolineato la complessitร della situazione in cui si inserisce la s.c.i.a. per l’autolavaggio, annullata successivamente dalla sentenza n. 1709/2019 del TAR Campania. Nonostante l’annullamento del provvedimento inibitorio, il Tribunale ha evidenziato che non era immediatamente chiara la compatibilitร urbanistico-edilizia dell’attivitร proposta, contribuendo cosรฌ alla complicazione del quadro valutativo del Comune di Arzano.
La sentenza di primo grado ha correttamente escluso la colpevolezza del Comune di Arzano, ritenendo che il semplice annullamento del provvedimento non implicasse automaticamente una responsabilitร per i danni subiti dalla societร . La giurisdizione ha indicato che la responsabilitร amministrativa non puรฒ essere sostenuta in presenza di incertezze normative o complessitร delle circostanze di fatto, come emerso nel presente caso.
Giustificazione della sentenza del TAR Campania n. 1709/2019
La sentenza n.1709/2019 ha annullato il diniego della s.c.i.a., criticando l’amministrazione comunale per aver adottato tardi il provvedimento inibitorio e per la mancanza di adeguata istruttoria. Tuttavia, la sentenza non ha confermato la legittimitร dell’autolavaggio nell’area, ma ha posto l’accento su difetti procedimentali e sulla mancanza di motivazione nel diniego amministrativo.
L’amministrazione ha giustamente sostenuto che la societร non aveva ottenuto l’autorizzazione necessaria per avviare l’attivitร di autolavaggio, nonostante l’annullamento del diniego. Inoltre, ha evidenziato la non conformitร degli impianti edilizi rispetto ai titoli abilitativi, come attestato dalla documentazione tecnica e dalle relazioni ufficiali.
Diritto al risarcimento nel caso di provvedimento illegittimo del Comune, mancanza di prova del quantum dei danni
Infine, il Tribunale ha confermato l’assenza di prova sufficiente per quantificare i danni economici sostenuti dalla societร a causa del diniego della s.c.i.a. La stima del fatturato perduto si riteneva ipotetica e non supportata da dati reali, mentre la societร non ha dimostrato di possedere tutti i requisiti necessari per avviare legalmente l’attivitร produttiva.
Infine, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della societร E., confermando le decisioni precedenti. Le spese del grado di giudizio sono state compensate tra le parti, mettendo cosรฌ fine alla controversia legale tra la societร e il Comune di Arzano.
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