I concetti di condotta colposa e caso fortuito sono spesso utilizzato nel diritto per valutare le responsabilità in caso di incidenti, stradali ma non solo. Quello del caso fortuito, in particolare, si riferisce a situazioni in cui eventi imprevedibili, inevitabili o al di fuori del controllo delle parti coinvolte, contribuiscono all’accadimento dell’incidente. Quando si parla di caso fortuito, si pensa automaticamente all’impatto tra veicoli, ignorando spesso il ruolo del pedone. Tuttavia, è importante sottolineare che anche la condotta colposa del pedone può integrare questo concetto e influenzare la ripartizione delle responsabilità tra le parti coinvolte: lo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza numero 30394 del 2 novembre 2023.
Concetto di condotta colposa e caso fortuito in diritto
La condotta colposa si riferisce a una mancanza di attenzione o diligenza da parte di una persona che causa un incidente o un danno. Questo può applicarsi sia ai conducenti di veicoli sia ai pedoni. Se un pedone si comporta in modo negligente, ad esempio attraversando la strada in un punto non consentito o ignorando un semaforo rosso, e viene coinvolto in un incidente, la sua condotta può essere considerata come una causa determinante. In questo caso, la sua condotta colposa potrebbe influenzare la giusta ripartizione delle responsabilità.
Ma come la condotta colposa di un pedone può integrare il caso fortuito? È importante capire che il caso fortuito è un concetto che non può essere definito in modo rigido, ma deve essere valutato caso per caso. Le circostanze specifiche e le azioni delle parti coinvolte sono elementi cruciali nella determinazione della responsabilità.
Immaginiamo un caso in cui un pedone attraversa improvvisamente la strada senza curarsi del semaforo o dei veicoli che si avvicinano. Un conducente che sta rispettando tutte le norme del codice stradale potrebbe non avere il tempo sufficiente per fermarsi o evitare l’impatto con il pedone, nonostante una guida attenta. In questa situazione, la condotta colposa del pedone ha contribuito al verificarsi dell’incidente, rendendolo in parte inevitabile.
È fondamentale sottolineare che la condotta colposa del pedone non può essere considerata come un’assoluzione completa per il conducente coinvolto nell’incidente. Il conducente deve comunque rispettare tutte le norme del codice stradale, mantenendo una guida sicura e attenta in ogni momento. Tuttavia, la condotta del pedone può contribuire a ridurre la responsabilità del conducente in proporzione alla gravità delle azioni del pedone stesso.
Legislazione e giurisprudenze sul caso fortuito e condotta colposa
È interessante notare che la legislazione e le giurisprudenze possono variare da un paese all’altro e anche da una giurisdizione all’altra all’interno dello stesso paese. Quindi, la valutazione della condotta colposa del pedone potrebbe essere diversa a seconda del contesto legale in cui si verifica l’incidente.
Ad esempio, in alcuni paesi, viene applicato il principio della “culpa concorrente”, che stabilisce che la responsabilità dell’incidente deve essere divisa in modo proporzionale tra tutte le parti coinvolte, tenendo conto delle azioni di ciascuna di esse. In tal caso, se un pedone gioca un ruolo significativo nell’incidente con la sua condotta colposa, la sua responsabilità potrebbe essere attribuita in parte al conducente del veicolo coinvolto.
In sintesi, anche la condotta colposa del pedone può integrare il caso fortuito. Se un pedone si impegna in azioni negligenti che contribuiscono all’incidente stradale, la sua condotta può influire sulla responsabilità delle parti coinvolte.
Tuttavia, è importante sottolineare che la condotta colposa del pedone non assolve completamente il conducente del veicolo coinvolto, ma può ridurne la responsabilità in proporzione alle azioni del pedone stesso. È fondamentale considerare i dettagli specifici di ogni caso e tenere conto delle normative e delle giurisprudenze locali per una valutazione accurata delle responsabilità in caso di incidente.
Ritornando al focus del nostro contributo, andiamo ad esaminare insieme il caso in questione che ha portato la Corte di Cassazione a pronunciare la sentenza numero 30394 del 2 novembre 2023.
Il caso
Un cittadino chiamava in giudizio, davanti al Tribunale di Sassari, il Comune medesimo chiedendo il risarcimento danni – inclusivo di riparazione di danno biologico, inabilità temporanea, danno morale e spese mediche, tutte opportunamente documentate – a seguito di una caduta.
Il fatto accadeva la sera del 21 gennaio 2015 alle ore 19 circa, quando il pedone, in Viale Umberto, all’altezza dell’intersezione con via Politeama, cadeva a causa del dissesto del marciapiede privato delle mattonelle, non visibile né segnalato, a sua detta, e posizionato tra l’altro in un punto in cui c’erano anche due tombini.
Si costituiva in giudizio il Comune di Sassari che contestava la domanda del ricorrente. L’ente in particolare, contestava la condotta poco prudente del pedone che avrebbe potuto evitare la caduta se fosse stato diligente.
In altri termini, il Comune di Sassari escludeva che la posizione dei tombini e la mancata segnalazione del marciapiede dissestato fossero causa della caduta, parlando invece della configurazione di condotta colposa in capo al pedone. Non sussisteva pertanto alcun nesso di causalità tra lesioni e res.
Si istruisce la causa con atti, documenti e prove testimoniali.
Decisione del Tribunale di Sassari
Il Tribunale di Sassari rigettava la domanda dell’attore, ovvero del pedone, condannandolo a un rimborso a favore del Comune medesimo per un totale di euro 2.738,00 corrispondenti a spese processuali e ulteriori rimborsi come accessori di legge.
Contro la sentenza del giudice di primo grado, il pedone proponeva appello per 3 ragioni così sintetizzabili:
- erronea valutazione della prova e insorgenza del nesso causale tra res, evento e danno;
- erronea mancata ammissione della consulenza tecnica medico-legale per la conferma delle lesioni riportate dal pedone;
- omessa motivazione in relazione all’applicazione dell’articolo 2043 c.c.
L’attore chiedeva, insistendo nel coinvolgimento della causa la perizia del CTU medico legale, la riforma integrale della sentenza con condanna del Comune di Sassari a tutti i risarcimenti previsti dagli articoli 2051 e 2043 del codice civile, oltre alle spese processuali.
Ancora, si costituiva nuovamente in giudizio il Comune di Sassari contestando i motivi di appello addotti dal pedone, responsabile a suo dire, di condotta colposa e non caso fortuito.
La Corte d’Appello di Sassari confermava totalmente la sentenza del giudice di primo grado e respingeva l’impugnazione. Il pedone impugna la sentenza dinanzi alla corte territoriale.
Posizione della Suprema Corte
La Suprema Corte rigettava il ricorso dell’attore appellandosi al tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia e specificando che la condotta colposa del danneggiato scagionava il Comune da ogni responsabilità. Ma non è tutto.
La Corte sottolineava altresì che era compito del pedone valutare con attenzione, diligenza e ragionevole cautela la situazione perché se la situazione di danno è prevedibile con le opportune cautele messe in pratica dal danneggiato, tanto più incidente si considera l’efficienza causale del comportamento imprudente o condotta colposa in questo caso, del medesimo nel dinamismo causale del danno.
In altri termini, detto comportamento va ad interrompere il nesso eziologico tra evento dannoso e fatto quando si esclude che la condotta stessa sia una evenienza accettabile secondo il criterio probabilistico di regolarità causale connotandosi invece per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
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Conclusione
La Corte ritiene libero da ogni responsabilità il Comune di Sassari specificando che la strada, munita di marciapiedi ad altezza prevista da legge, subiva danni a causa di un veicolo del quale il conducente perdeva il controllo.
Specifica altresì la Corte, che il custode non risponde dei danni causati dalla condotta colposa del danneggiato, non prevedibile e di natura oggettiva perché si fonda sul nesso causale tra danno e cosa in custodia e non su una presunzione di colpevolezza del custode. In ragione di ciò, la colpevolezza stessa si esclude in questo caso dalla prova di caso fortuito.
In conclusione, in tutti i gradi di giudizio si prova l’esistenza del nesso di causalità tra caduta e dissesto ritenendo però che detto nesso si interrompe a causa della condotta colposa del pedone specificando altresì che:
- l’incidente si verificava in pieno centro cittadino e in un luogo illuminato con visibilità dei luoghi;
- l’anomalia del marciapiede si percepiva a occhio nudo poiché non solo visibile ma anche libera da ostacoli o ingombri specifici.
Le richieste del danneggiato si ritengono giustamente da rifiutare.