Responsabilità sanitaria: è onere del paziente dimostrare il nesso di causalità tra condotta del sanitario e peggioramento della patologia

Gennaio 25, 2024
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Responsabilità sanitaria
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In materia di responsabilità sanitaria, è compito del paziente dimostrare che esiste un nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia e la condotta dei medici o altre figure sanitarie. Questo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza numero 27151/2023.

 

La Responsabilità sanitaria nel diritto italiano

La responsabilità sanitaria rappresenta un elemento cruciale nel contesto giuridico italiano, sottolineando la delicatezza delle relazioni tra pazienti e professionisti della salute. Questa forma di responsabilità si basa su norme specifiche e prassi consolidata nel sistema giuridico italiano.

Definizione di responsabilità sanitaria

La responsabilità sanitaria è il concetto che sottende l’obbligo per i professionisti della salute di rispondere delle proprie azioni nel caso in cui queste portino a danni o lesioni al paziente. Nel diritto italiano, la responsabilità medica è regolamentata principalmente dal codice civile e dalle leggi speciali come la legge Gelli-Bianco.

Disciplina legale

Il codice civile italiano, all’articolo 2043, si sancisce l’obbligo generale di diligenza e correttezza professionale. Nel contesto medico, questo si traduce nell’obbligo del medico di agire secondo le migliori pratiche professionali e di fornire cure di qualità.

La legge Gelli-Bianco (Legge 8 marzo 2017, n. 24) è un importante pilastro normativo che regola la responsabilità professionale sanitaria. Essa stabilisce procedure specifiche per la definizione delle responsabilità, introducendo il concetto di “equo indennizzo” e promuovendo la conciliazione tra le parti coinvolte.

Elementi chiave della responsabilità sanitaria

Questi gli elementi chiave della responsabilità sanitaria:

  1. colpa professionale: la responsabilità sanitaria richiede la dimostrazione di una colpa professionale, ossia una negligenza o imprudenza nel fornire le cure mediche. La violazione delle norme professionali costituisce un elemento centrale in questo contesto.
  2. nesso di causalità: è fondamentale stabilire un nesso causale tra l’azione del medico e il danno subito dal paziente. La dimostrazione che l’errore medico ha effettivamente causato il danno è essenziale per una richiesta di responsabilità.
  3. perizia medica: nel corso delle procedure legali, spesso si ricorre a perizie mediche per valutare la correttezza delle azioni del professionista sanitario. Queste perizie sono cruciali per stabilire se ci sia stata colpa professionale e nesso causale.

Sanzioni e risarcimento danni

Le sanzioni per la responsabilità sanitaria possono variare da provvedimenti disciplinari all’interno dell’ordine professionale fino a procedimenti penali, a seconda della gravità dell’errore commesso.

Nel caso in cui la responsabilità venga accertata, il paziente ha diritto a un “equo indennizzo.” Questo può comprendere risarcimenti finanziari per il danno subito e il rimborso delle spese mediche aggiuntive necessarie a correggere gli errori commessi.

In conclusione, la responsabilità sanitaria in Italia è un argomento complesso e articolato, che cerca di bilanciare la necessità di tutelare i pazienti con il riconoscimento della difficoltà del lavoro medico. La chiarezza normativa e la promozione di procedure trasparenti sono essenziali per garantire un sistema giuridico equo e efficace in questo delicato settore.

Il caso

Una donna di anni 73, a seguito di frattura dell’anca e successivo intervento, veniva dimessa con prescrizione da parte dei sanitari, di iniziare una terapia di riabilitazione fisica.

La paziente si rivolgeva a un centro medico polidiagnostico nel quale si procedeva ad assegnare una fisioterapista del centro in questione, la presa in carico della paziente presso il suo domicilio.

Da prescrizione medica, la donna avrebbe dovuto deambulare con l’aiuto di un girello ma mancando quest’ultimo, la fisioterapista procedeva ad utilizzare una comune sedia da cucina. L’assenza del girello e quindi di uno strumento adeguato per la riabilitazione e l’utilizzo di un oggetto che nulla aveva a che fare con la pratica di riabilitazione, provocavano sforzi enormi nella paziente che si fratturava nuovamente la medesima anca.

Si procede con una valutazione del danno biologico che il CTU stima nella misura del 35-40%. La paziente chiama in causa il centro polidiagnostico che viene condannato al pagamento di circa 40 mila euro. Ma in sede di gravame succede qualcosa di inaspettato: si accerta il concorso di colpa della paziente nella misura del 50%. Di conseguenza, il risarcimento danni viene ridotto a 21 mila euro. Si arriva in Cassazione.

Responsabilità sanitaria: ruoli di medici e struttura

Quando si verificano situazioni come quella appena sopra descritta, accertare la responsabilità sanitaria è sicuramente importante. Ma se non interviene solo questa? Chiariamo alcuni punti.

È fatto lecito che un paziente possa agire in giudizio contro medici o strutture sanitarie se ritiene di aver subito ingiustamente un danno. Ritorniamo al caso in esame. Secondo la Legge Gelli-Bianco, la numero 24/2017, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice Civile, in capo alla struttura sanitaria pende una responsabilità contrattuale sia diretta che indiretta.

Ai sensi invece dell’articolo 2043 del codice civile, in capo al sanitario coinvolto pende una responsabilità aquiliana, salvo che egli non abbia tenuto fede a una obbligazione contrattuale concordata con il paziente.

Detto ciò, è bene chiarire che la struttura sanitaria risponde delle azioni, siano esse dolose o colpose dei sanitari. Questo discorso vale anche:

  • se è il paziente a scegliere il medico;
  • se il medico opera in regime di libera professione intramuraria;
  • se il medico svolge prestazione professionale in ambito di ricerca clinica;
  • se il medico opera in regime di convenzione con il SSN.

Se si agisce contro la struttura sanitaria, il danneggiato deve dimostrare la sussistenza di un nesso causale tra condotta ed evento: questo ha stabilito la corte di Cassazione in due sentenze, la 6593/2019 e la 21939/2019.

In questo caso il medico deve fornire prove dell’esatto adempimento o dimostrare, in caso di inadempimento, che non è stato rilevante da un punto di vista eziologico. In queste ipotesi, il danneggiato agisce a titolo di responsabilità contrattuale.

Se invece il paziente intende agire a titolo di responsabilità extracontrattuale e quindi contro il sanitario coinvolto, deve necessariamente provare in merito all’illecito:

  • il danno;
  • il nesso eziologico;
  • l’imputabilità in capo a chi l’ha commesso.

In merito alla prescrizione, nell’ipotesi di azione per responsabilità contrattuale, essa è fissata a 10 anni, 5 nel caso di azione per responsabilità extracontrattuale.

Responsabilità sanitaria e prove

La paziente lamentava, in sede di giudizio, che il giudice di merito attribuiva a lei l’onere probatorio e quindi la dimostrazione di essersi procurata il girello per deambulare. A suo dire, spettava invece alla struttura dimostrare che il girello non faceva parte del contratto tra le parti.

Secondo gli Ermellini, i giudici di merito non hanno violato il principio di ripartizione dell’onere della prova. Anzi, sottolineano anche che se un paziente subisce un danno a causa della prestazione di un sanitario che lavora in una struttura, tanto il medico quanto la struttura rispondono a titolo contrattuale.

In merito all’onere della prova, poi, si ricorda che il danneggiato deve sì dimostrare la fonte del suo credito ma non l’inadempimento del debitore o suo inesatto adempimento. In questo caso e in merito alle obbligazioni professionali, il debitore “deve dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione” mentre il creditore ha la responsabilità della prova del nesso di causalità materiale.

Leggi anche —> Comorbilità del paziente e responsabilità del medico: esiste un nesso causale?

Per riassumere

Il paziente deve provare il nesso di causalità tra condotta del sanitario e insorgenza, aggravamento della malattia o il decesso.

Invece, il danneggiante deve provare l’insorgenza di un fatto che ha reso impossibile la prestazione. In ambito sanitario non c’è una correlazione tra danno e inadempimento pertanto è necessario dimostrare che esista un nesso tra danno e inadempimento del sanitario.

Conclusioni

La Corte suprema, nella decisione del caso, si appella a questo principio di diritto:

«ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’ insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre è onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione; l’onere per la struttura sanitaria di provare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari».

Nel nostro caso in esame, secondo la Corte era compito della paziente che ha ignorato le prescrizioni dei sanitari, procurarsi il girello. Dall’analisi dei fatti si evince poi che è stata un’idea della donna utilizzare la sedia da cucina in luogo del girello deambulatore. Per queste ragioni, alla paziente si attribuisce il 50% della colpa e il pagamento di spese legali e ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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