Codice della strada: violazione, verbale, contenuto e validità di contestazione

Novembre 14, 2023
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Codice della strada: violazione, verbale e contestazione
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Codice della strada e sue violazioni. Oggi affrontiamo un argomento molto interessante con riferimento in particolare al contenuto del verbale e alla validità della sua contestazione, approfondendo il pensiero della Cassazione la quale ha stabilito con sentenza n. 29428/2023, che tra i requisiti del verbale previsti a pena di nullità, non c’è l’avviso al trasgressore sulla possibilità di pagare la sanzione ricevuta in misura ridotta.

Codice della strada e validità di contestazione del verbale

La Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n.29428/2023 si è espressa in tema di violazione del Codice della strada e sulla validità della contestazione affermando che quest’ultima, a prescindere dalla forma usata, dipende esclusivamente dalla sua idoneità a garantire l’esercizio del diritto di difesa cui è preposta.

Da questa considerazione ne deriva che solo nel momento in cui si accerta la suddetta idoneità, si può ottenere la nullità del verbale e successiva ordinanza-ingiunzione. Riguardo invece l’informazione al trasgressore, con riferimento al fatto che per l’infrazione contestata non sia possibile il pagamento in forma ridotta, essa è da escludersi in quanto elemento non necessario a comportare la nullità del verbale e della ordinanza-ingiunzione.

A questo proposito, la Corte di Cassazione con la sentenza sopra menzionata ribadisce che, solo quando la riduzione è legittimamente consentita, i ragguagli in forma ridotta sono forniti al trasgressore e inseriti nel verbale.

La vicenda

Analizziamo insieme la vicenda che ha richiesto l’intervento della Corte di Cassazione. Un uomo veniva sorpreso a guidare a bordo del suo veicolo, negli orari non previsti con apposito permesso concesso dalla Prefettura, con patente di guida sospesa. A lui gli veniva dunque contestata la violazione dell’articolo 218 C.d.S. ed emessa nei suoi confronti una ordinanza ingiuntiva con relativa sanzione amministrativa.

Soffermiamoci per un momento sul menzionato articolo 218 del Codice della Strada.

Esso, nel suo secondo comma, prevede che l’organo che ha ritirato la patente di guida di un soggetto, insieme ad una copia del verbale, la invia entro 5 giorni dal ritiro alla prefettura del luogo della commessa violazione.

Violazione Codice della strada: analisi del caso
Violazione Codice della strada: analisi del caso – IlGiornaleGiuridico.it

Il conducente con patente sospesa, entro il termine di cui al primo periodo e solo se non abbia commesso incidenti dalla commessa violazione, può richiedere con istanza al Prefetto, un permesso di guida motivato e documentato per ragioni di lavoro se risulta impossibile o gravoso per lui spostarsi con mezzi pubblici o non propri, da utilizzarsi in determinate fasce orarie.

Fatta questa premessa e alla luce della ordinanza emessa nei suoi confronti con corrispondente sanzione amministrativa, l’uomo impugnava la suddetta ordinanza davanti al giudice di pace, ottenendo un riscontro negativo.

Sentenza del Tribunale in materia di Codice della strada: annullamento dell’ordinanza

Tenta con il grado di Appello che gli riserva una sorte migliore. Il Tribunale di Massa, chiamato ad analizzare il caso e a prendere una decisione, procedeva con l’annullamento dell’ordinanza dichiarando illegittima la contestazione per una ragione: mancava l’avviso al trasgressore che, nel caso specifico in questione, non fosse previsto il pagamento in misura ridotta.

Specificava il Tribunale che, in materia di Codice della strada, gli illeciti previsti dagli articoli 194 e successivi del C.d.S e gli articoli 200 e 201 sempre del Codice della strada, prevedono espressamente tra i requisiti della contestazione anche l’avviso della sanzione pecuniaria in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 383 regolamento esecutivo C.d.S.

Si specificava altresì che quando non è prevista la possibilità di pagamento ridotto, ugualmente dovrebbe esserci menzione circa presupposti ed esclusione. In quest’ottica, il contravventore avrebbe potuto esercitare immediata tutela giurisdizionale invece di quella amministrativa.

Non è dello stesso parere la Prefettura che invece impugna la pronuncia adducendo come ragione del ricorso un unico motivo.

Ricorso della Prefettura: il motivo

La Prefettura contestava la pronuncia del tribunale per una ragione precisa. Secondo l’ufficio in questione, l’articolo 202, comma 3 bis del C.d.S, per violazione di cui all’articolo 218, comma 6 C.d.S, esclude il pagamento in misura ridotta stabilendo oltretutto che il verbale di contestazione debba raggiungere il Prefetto del luogo in un termine fissato a 10 giorni.

Ne consegue, dal caso preso in esame, che:

  • la violazione era avvenuta ai sensi della norma che abbiamo sopra menzionato;
  • il pagamento in forma ridotta non era ammesso.

Pertanto, alla luce di queste considerazioni, la sanzione comminata dal Prefetto con contestuale ordinanza ingiuntiva, non era illegittima poiché non trovavano applicazione né l’articolo 200 C.d.S e nemmeno l’articolo 283 del regolamento di esecuzione del C.d.S. Si negava oltrettutto l’esistenza del vizio menzionato dal Tribunale di Massa come ragione di annullamento dell’ordinanza.

Parere della Corte

Gli Ermellini condividono la posizione del Prefetto. In particolare essi confermano che nel caso in esame, il pagamento in forma ridotta non trovava ammissione. Di conseguenza, il verbale di contestazione circa l’infrazione, doveva giungere al Prefetto, secondo prassi idoneamente rispettata.

Inoltre, specificavano che il verbale di accertamento non doveva contenere, pena la nullità dello stesso, l’avviso che informava il trasgressore della non possibilità di accedere al pagamento della sanzione in forma ridotta.

Posizione della Corte sul caso in esame
Posizione della Corte sul caso in esame – IlGiornaleGiuridico.it

Infatti, a ben vedere, l’articolo 200 del Codice della strada non prevede suddetto elemento tra i requisiti del verbale e neppure l’articolo 383 del regolamento esecutivo del Codice della strada. Da essi si evince invece solo che i ragguagli circa il pagamento in misura ridotta debbano fornirsi solo nell’ipotesi in cui la riduzione stessa è consentita.

In ragione di questa analisi, la Corte si appella anche al principio secondo cui, in materia di C.d.S e violazione, la validità della contestazione, a prescindere dalla forma usata, dipende solo ed esclusivamente dalla sua idoneità a garantire l’esercizio di difesa cui è preordinata. Ne consegue che solo la accertata idoneità può portare alla nullità del verbale e della ordinanza-ingiunzione.

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Conclusione

Dall’analisi del caso in esame, ne consegue che l’avviso o informazione circa l’impossibilità di pagare la sanzione comminata in misura ridotta, non si può considerare elemento necessario a garanzia dell’esercizio del diritto di difesa nella impugnazione del verbale.

Secondo i giudici, se nel verbale non ci sono indicazioni sulle modalità di pagamento in misura ridotta, la parte crederà che ciò non sia consentito e se la previsione normativa questo prevede, allora non si configura nessuna lesione al diritto di difesa del trasgressore.

In considerazione di questa analisi, si accoglie il ricorso e si rinvia al Tribunale il compito di determinare le spese del giudizio di legittimità.

 

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