Estinzione anticipata del finanziamento: Il consumatore ha diritto al rimborso dei costi. Nulla la clausola che esclude il rimborso, in quanto determina uno squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali (Cassazione n. 25977/2023)
Nel lontano 2007, un individuo stipula un contratto di finanziamento con un istituto di credito e decide di estinguerlo anticipatamente.
Tuttavia, viene rifiutato il rimborso dei costi non maturati. Di conseguenza, il cliente decide di intentare una causa legale contro la banca, sostenendo che il testo unico bancario vigente al momento della stipula del contratto prevedeva il diritto del consumatore a una riduzione equa del costo totale del credito, secondo le modalità stabilite dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR – art. 125 TUB).
Successivamente, viene introdotto un nuovo articolo nel Testo Unico Bancario, che garantisce al consumatore il diritto alla riduzione, in proporzione alla durata residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi inclusi nel costo complessivo del credito, ad eccezione delle imposte (art. 125 sexies TUB). Nonostante ciò, i giudici di merito di primo e secondo grado ritengono inapplicabili sia la disposizione in vigore al momento della conclusione del contratto (art. 125 TUB), a causa dell’omessa adozione della norma secondaria da parte del CICR, che quella successiva (art. 125 sexies TUB), poiché entrata in vigore dopo la conclusione del contratto.
Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, Sezione II, con l’ordinanza del 6 settembre 2023, n. 25977 (testo completo allegato), ha ritenuto l’interpretazione dei giudici di merito errata. Dopo un’analisi approfondita del quadro normativo sia a livello europeo che interno, inclusa la sentenza Lexitor del 2019 e la decisione della Consulta del 2022, i giudici di legittimità hanno enunciato il seguente principio: “In caso di mancanza di una norma integrativa o di una norma che preveda l’autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi interessi e altre spese sostenute per il finanziamento”.
Inoltre, i giudici hanno chiarito che una clausola contrattuale che esclude il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento è da considerarsi vessatoria e, quindi, nulla. Tale clausola crea uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto per il consumatore (art. 33 Codice del Consumo).
Il fatto
Nel 2007, un individuo stipula un accordo di finanziamento con una banca mediante un intermediario e lo chiude in anticipo nel 2010. L’uomo porta la banca in tribunale per ottenere il rimborso dei costi non ancora maturati relativi alla chiusura anticipata del contratto; nello specifico, si tratta di commissioni e spese assicurative.
In primo e secondo grado, la richiesta dell’attore viene respinta. Il giudice di merito ritiene infatti che sia inapplicabile la disposizione del testo unico bancario vigente all’epoca, che concedeva al consumatore il diritto a una riduzione dei costi totali in caso di chiusura anticipata del contratto di mutuo, in quanto tale norma sottoponeva le modalità di riduzione al CICR (art. 125 d.lgs 385/1993). Tuttavia, poiché mancava una normativa attuativa, non era possibile procedere con alcuna riduzione.
In particolare, secondo la corte d’appello, non erano applicabili né l’articolo 125 sexies del testo unico bancario riguardante il rimborso anticipato, introdotto solo nel 2010, né l’articolo 33 lettera g) del Codice del Consumo (che considera presuntivamente vessatoria la clausola che permette al professionista di trattenere anche solo in parte la somma pagata dal consumatore come corrispettivo per servizi non ancora eseguiti, quando è il professionista stesso a rescindere il contratto); questa disposizione non è applicabile poiché la rescissione è stata esercitata dal consumatore e non dal professionista.
Così si arriva alla Corte di Cassazione.
Premessa: il contratto di credito al consumo e la possibilità di rimborso anticipato
Il credito al consumo è un accordo in cui un finanziatore offre o si impegna a fornire a un consumatore una linea di credito mediante dilazione dei pagamenti, prestiti o altre forme di assistenza finanziaria (art. 121 c. 1 lett. c) TUB).
Il costo totale del credito rappresenta la somma degli interessi e di tutte le spese aggiuntive, incluse commissioni, tasse e altre spese (ad eccezione di quelle notarili), che il consumatore deve affrontare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è consapevole (art. 121 c. 1 lett. e) TUB).
All’interno del costo totale del credito sono compresi anche i costi associati a servizi accessori legati al contratto di credito, tra cui premi assicurativi, qualora la stipula di un contratto che copra tali servizi sia un requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte (art. 121 c. 2 TUB).
In ambito di credito al consumo:
- Secondo il testo applicabile ratione temporis dell’art. 125 del TUB, nel caso in cui il finanziamento venga estinto anticipatamente, il consumatore aveva diritto a una riduzione equa del costo totale del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
- Al contrario, l’attuale articolo 125 sexies del TUB prevede che il consumatore abbia la possibilità di estinguere anticipatamente il contratto e, in tal caso, abbia diritto a una riduzione degli interessi e di tutte le spese incluse nel costo totale del credito (escluse le imposte), proporzionalmente alla durata residua del contratto. I contratti di credito devono indicare i criteri per tale riduzione, specificando se viene adottato il criterio della proporzionalità lineare o del costo ammortizzato. Nel caso di estinzione anticipata, il finanziatore ha diritto a un compenso equo e adeguatamente giustificato per eventuali costi direttamente correlati all’estinzione anticipata del credito.
Interventi normativi della Corte UE, del legislatore nazionale e della Consulta sui costi recurring e up-front
È importante tener presente che, nella pratica, si possono distinguere due tipi di costi:
- i costi ricorrenti (o recurring) sono i costi che dipendono dalla durata del contratto e si accumulano nel corso della relazione (come ad esempio i premi assicurativi).
- I costi upfront (costi “anticipati”) non dipendono dalla durata del contratto e sono finalizzati all’approvazione del prestito.
Questi costi vengono completamente sostenuti prima di un eventuale estinzione anticipata del contratto (si pensi alle spese di istruttoria o alle commissioni)1.Quando si parla del diritto di rimborso a favore del consumatore, è necessario specificare a quali costi si riferisce. Nei primi anni di applicazione dell’art. 125 sexies c. 1 TUB, l’interpretazione prevalente faceva riferimento alla riduzione dei costi, derivante dal rimborso anticipato, solo per le voci soggette ad accumulo nel tempo (costi ricorrenti), escludendo i costi relativi alle attività legate all’approvazione del prestito (costi upfront).
Come vedremo nei paragrafi successivi, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nel 2019, ha stabilito che il diritto alla riduzione deve riguardare “il costo totale del credito” e non solo i costi ricorrenti. Successivamente, nel 2021, il legislatore italiano è intervenuto e nel 2022 è intervenuta anche la Consulta.
Detto ciò, passiamo alla situazione specifica oggetto di analisi.
Il diritto del consumatore alla riduzione dei costi nel credito al consumo
Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata non abbia applicato l’art. 125 del TUB – nella sua versione vigente al momento della conclusione del contratto – semplicemente perché non erano state adottate le modalità di attuazione da parte del CICR. Secondo le argomentazioni presentate dall’uomo, la disposizione in questione è completa nella sua portata applicativa e può essere applicata al caso in esame. La Corte Suprema ritiene fondata tale lamentela.
I giudici di merito hanno deciso di non applicare né il vecchio art. 125 del TUB, a causa della mancata delibera del CICR, né il nuovo art. 125 sexies del TUB, in quanto è entrato in vigore dopo la conclusione del contratto di finanziamento. Tale interpretazione è errata in quanto contrastante:
- con la normativa comunitaria e nazionale che garantisce il diritto alla riduzione del costo del credito,
- con la giurisprudenza interna e comunitaria che offre ampia protezione al consumatore nel settore del credito al consumo, sia nella fase di stipula del contratto, sia nell’attuazione, e infine nell’eventualità di estinzione anticipata.
Le direttive comunitarie sul credito al consumo e l’impatto della sentenza Lexitor
Nei settori del credito al consumo, sono state approvate diverse direttive comunitarie:
a) La direttiva n. 87/102/CEE e la direttiva 90/88/CEE (entrambe recepite dalla legge italiana 142/1992)
b) La direttiva 2008/48/CE (che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE).
La normativa comunitaria in vigore all’epoca dei fatti (punto a) prevedeva che il consumatore avesse il diritto di adempiere anticipatamente agli obblighi derivanti dal contratto di credito e, di conseguenza, aveva diritto a una riduzione equa del costo totale del credito (art. 8 della direttiva n. 87/102/CEE).La direttiva più recente (punto b), che ha abrogato la precedente, mira a raggiungere un’armonizzazione completa al fine di garantire a tutti i consumatori un livello equivalente di tutela dei loro interessi.
È previsto il diritto del consumatore di estinguere anticipatamente il contratto di credito e ottenere una riduzione del costo totale del credito, che include gli interessi e i costi relativi alla restante durata del contratto (art. 16 della direttiva 2008/48/CE). Inoltre, la disciplina prevede il diritto di un equo indennizzo per il finanziatore che ha concesso il credito, in relazione ai costi associati all’estinzione anticipata del credito, purché ciò avvenga durante un periodo in cui il tasso di interesse è fisso.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 16 della direttiva con la sentenza Lexitor (sentenza del 11 settembre 2019 nella causa C-383/18), affermando quanto segue:
“L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del credito include tutte le spese a carico del consumatore”.
Cosa specifica la sentenza
Questa sentenza specifica che “il diritto effettivo del consumatore alla riduzione del costo totale del credito sarebbe indebolito se tale riduzione potesse limitarsi ai soli costi presentati dal finanziatore come correlati alla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono stabiliti unilateralmente dalla banca; inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente legati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”.
In sintesi, secondo la sentenza Lexitor, il diritto alla riduzione del costo totale del credito riguarda non solo i costi ricorrenti (recurring) legati alla durata del contratto, ma anche i costi anticipati (up-front).
L’intervento del legislatore nel Testo Unico Bancario e il pronunciamento della Corte Costituzionale
Come abbiamo analizzato nella sentenza Lexitor del 2019, si è stabilito che il consumatore ha il diritto di ottenere una riduzione nel costo totale del credito nei casi di rimborso anticipato, includendo tutti i costi a suo carico.Nel 2021, il legislatore italiano ha agito mediante l’art. 11 octies del decreto-legge 73/2021 (noto come decreto sostegni bis), successivamente convertito nella legge 106/2021, apportando delle modifiche all’art. 125 sexies del TUB:Il punto c) del primo comma è stato riformulato in termini rigorosamente aderenti alla sentenza Lexitor;
Il secondo comma ha limitato l’applicazione della nuova disposizione ai contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della legge 106/2021. Mentre, per quelli conclusi in precedenza ha stabilito che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125 sexies del TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.In sostanza, il legislatore ha recepito il principio stabilito dalla sentenza Lexitor, ma ha limitato la sua efficacia temporale solo ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge (25 luglio 2021), mantenendo nello stesso tempo il precedente status quo ante, ovvero la possibilità di richiedere la ripetizione dei soli costi non maturati per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021.
Infatti, il secondo comma fa riferimento alle norme secondarie, in particolare all’articolo 125 sexies precedente e alle norme secondarie vigenti al momento della stipula dei contratti. Tali norme specificano che il diritto alla riduzione si applica ai costi non maturati.
Illegittimità costituzionale dell’articolo 11 octies
Nel 2022, la Corte Costituzionale (sentenza 263/2022) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11 octies, secondo comma, del decreto-legge 73/2021 limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”, poiché tale disposizione limitava il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata solo ad alcuni tipi di costi sostenuti per il finanziamento. Dopo aver offerto una panoramica delle norme e della giurisprudenza, possiamo procedere con la discussione sulla decisione.
La tutela del contraente debole nel rapporto tra consumatore e istituto di credito
Nel contratto di credito al consumo, il consumatore assume il ruolo di parte debole del contratto. Questo perchè si trova in una posizione di svantaggio sia per quanto riguarda il potere di negoziazione sia per il livello di informazione.
La sentenza oggetto di contestazione sembra contrastare con quanto stabilito dall’articolo 125 del TUB, nella versione applicabile al tempo dei fatti, nonché con la giurisprudenza relativa ai diritti del consumatore. Infatti, la decisione impugnata priva il consumatore di una tutela effettiva, basandosi sull’assenza di una norma secondaria (la delibera del CICR) che ha solo un carattere integrativo rispetto alla norma primaria. Secondo i giudici della Corte di Cassazione, il consumatore non può essere privato del suo diritto alla riduzione dei costi sostenuti del finanziamento.
È vero che le direttive europee hanno efficacia diretta solo in rapporti verticali e non possono essere invocate nelle controversie tra privati. Tuttavia, il giudice del merito è tenuto ad interpretare la disciplina interna in modo conforme al diritto europeo.
I giudici della Corte di Cassazione richiamano la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e ricordano che le direttive in materia di credito al consumo devono essere interpretate non solo in base al testo letterale, ma anche in base agli obiettivi perseguiti.
In particolare, con la sentenza Lexitor, la Corte UE ha affermato che l’articolo 16 della direttiva 2008/48, sostituendo l’espressione generica di “equa riduzione” prevista dalla precedente direttiva 87/102/CEE con “riduzione del costo totale del credito”, comprensiva di interessi, ha conferito maggiore concretezza al diritto di rimborso del consumatore.
Dopo un’analisi delle normative sia europee che nazionali, emerge che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata non è estraneo alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 125 sexies del TUB.
La nullità delle clausole che escludono il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento
La parte ricorrente, con il secondo motivo di doglianza, contesta la validità della clausola che permette al mutuante di trattenere commissioni finanziarie e costi assicurativi in caso di estinzione anticipata. Infatti, una clausola del genere determina un significativo squilibrio nella reciprocità contrattuale a svantaggio del consumatore. La Corte di Cassazione ritiene fondata questa censura.
È nullo un termine contrattuale che esclude il rimborso dei costi sostenuti in caso di adempimento anticipato del contratto di finanziamento. Ciò perchè crea uno squilibrio a carico del consumatore. Il Codice del Consumo definisce vessatorie le clausole che, anche se stipulate in buona fede, causano un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto (Art. 33 comma 1 [d.lgs 206/2005]). L’intervento equilibrante del giudice, anche d’ufficio, deve tenere conto della reciprocità contrattuale per evitare che il contratto risulti privo di causa.
Pertanto, escludere il diritto al rimborso dei costi sostenuti in caso di adempimento anticipato comporta uno squilibrio tra le parti. Questo, poiché consente al finanziatore di trattenere delle somme che sono calcolate sull’intera durata del contratto, nonostante la prestazione sia limitata a un periodo di tempo più breve (Cass. 19565/2020). Dato il carattere abusivo della clausola, il giudice ha il dovere di rilevarne la nullità, anche d’ufficio.
Conclusioni: I principi di diritto e le implicazioni per i consumatori
Dopo un’approfondita analisi della normativa europea e nazionale, la Suprema Corte decide di accogliere il ricorso e annullare la sentenza precedente, rinviando la questione al Tribunale. Sarà un altro magistrato ad applicare i seguenti principi di diritto.
L’articolo 125 del Testo Unico Bancario (TUB), nella sua versione precedente alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 141 del 2010, stabilisce che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto a una riduzione equa del costo totale del credito, secondo le modalità stabilite dal Comitato Interministeriale per il Credito al Consumo (CICR). Se manca una norma integrativa o se questa norma fa riferimento all’autonomia contrattuale, il consumatore ha il diritto di ricevere il rimborso di tutti i costi del credito, inclusi gli interessi e le altre spese correlate al finanziamento.
È considerata nulla una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento. Questo poiché ciò comporta un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi del consumatore derivanti dal contratto, ai sensi dell’articolo 33 del Decreto Legislativo n. 206 del 2005.