Diritto alla riparazione, come lo disciplina il Codice del consumo? Quali garanzie si offrono ai consumatori nella fase post vendita?
Diritto alla riparazione e garanzie previste dal Codice del consumo
Tra le garanzie post vendita previste dal Codice del consumo, rientra anche il cosiddetto diritto alla riparazione, un concetto relativamente nuovo che si sta affermando sempre di più nel panorama giuridico italiano. Esso si basa sull’idea che il consumatore, in caso di acquisto di un prodotto difettoso, abbia il diritto di ottenere la riparazione del bene anziché necessariamente la sua sostituzione o il rimborso del prezzo.
Il codice del consumo, al titolo III, capo I, disciplina il diritto alla riparazione e sostituzione dei beni di consumo. In particolare, l’articolo 128 prevede che il consumatore abbia diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene difettoso, a sua scelta, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore.
Articolo 128 codice del consumo – Dispositivo
1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore fra i quali la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali. A tali fini, ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, d’opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre.
Articolo 128 Codice del consumo – Parte I
2. 2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) contratto di vendita: qualsiasi contratto in base al quale il venditore trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagare il prezzo;
b) consumatore: la persona fisica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, anche tramite altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, utilizza i contratti di cui al comma 1, primo periodo, ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e quale controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali;
d) produttore: il fabbricante di un bene, l’importatore di un bene nel territorio dell’Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
Articolo 128 Codice del consumo – Parte II
e) bene:
1) qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare; l’acqua, il gas e l’energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene (“beni con elementi digitali”);
3) gli animali vivi;
f) contenuto digitale: i dati prodotti e forniti in formato digitale;
g) servizio digitale:
1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure
2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati;
h) compatibilità: la capacità del bene di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati i beni del medesimo tipo, senza che sia necessario convertire i beni, l’hardware o il software;
i) funzionalità: la capacità del bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;
l) interoperabilità: la capacità del bene di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i beni dello stesso tipo;
Articolo 128 Codice del consumo – Parte III
m) supporto durevole: ogni strumento che permetta al consumatore o al venditore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
n) garanzia convenzionale: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore (il “garante”), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;
o) durabilità: la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale;
p) senza spese: senza i costi necessari per rendere conformi i beni, con particolare riferimento alle spese di spedizione, di trasporto, di mano d’opera e di materiali;
q) asta pubblica: metodo di vendita in cui i beni o servizi sono offerti dal venditore ai consumatori che partecipano, o ai quali è data la possibilità di partecipare personalmente all’asta, la quale si svolge mediante una trasparente procedura competitiva gestita da una casa d’aste e in cui l’aggiudicatario è tenuto all’acquisto dei beni o servizi.
Articolo 128 Codice del consumo – Parte IV
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai contratti di fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale, i quali rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali o servizi digitali.
Esse si applicano ai contenuti digitali o ai servizi digitali incorporati o interconnessi con beni, ai sensi del comma 2, lettera e), numero 2), i quali sono forniti con il bene in forza del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che i predetti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi. Quando è dubbio se la fornitura di un contenuto o di un servizio digitale incorporato o interconnesso faccia parte del contratto di vendita, si presume che tale fornitura rientri nel contratto di vendita.
4. Le disposizioni del presente capo non si applicano inoltre:
a) al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore del contenuto digitale;
b) ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai, o secondo altre modalità previste dalla legge.
5. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa, anche nel caso in cui siano venduti in aste pubbliche qualora non siano state messe a disposizione dei consumatori informazioni chiare e complete circa l’inapplicabilità delle disposizioni del presente capo.
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Diritto alla riparazione e garanzia legale
La garanzia legale di conformità, prevista dal Codice del consumo, protegge i consumatori in caso di prodotti difettosi, non funzionanti o non conformi all’uso dichiarato dal venditore. Il consumatore può richiedere riparazione o sostituzione del bene al venditore, senza spese aggiuntive, entro due anni dalla consegna e deve segnalare il difetto entro due mesi dalla scoperta, conservando la prova d’acquisto. Clausole che limitano o escludono la garanzia legale possono essere considerate vessatorie e quindi invalide.
Ci sono ovviamente degli obblighi che sorgono in capo al venditore. Egli, per esempio, deve verificare l’effettiva presenza di un vizio di conformità del prodotto che possa aver generato il suo malfunzionamento.
Se i difetti si presentano entro 6 mesi dalla consegna del prodotto, il venditore ha l’obbligo di verifica poiché esiste l’ipotesi concreta che il prodotto fosse difettoso fin dall’inizio. Solo a seguito di opportuni controlli, se si riscontra che non esista vizio di conformità, il venditore può richiedere al consumatore un rimborso per le spese sostenute per l’operazione di verifica.
Cosa succede se invece il vizio di conformità è davvero presente? In questa ipotesi il venditore ha il dovere di riparare o sostituire il bene malfunzionante senza richiedere rimborso al consumatore.
Differenze tra garanzie legali e convenzionali
Attenzione a non confondere le garanzie legali con quelle convenzionali. Queste ultime, che possono essere sia a pagamento che gratuite, non sostituiscono quelle legali che nascono con l’intento di tutelare i consumatori.
Se il consumatore ritiene che un produttore o venditore non stia agendo correttamente nei suoi confronti, può richiedere l’intervento dell’Antitrust che ha potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti responsabili di comportamenti scorretti con comminazione multe fino a un massimo di 5.000.000 euro.
Diritto alla riparazione e articolo 135 ter Codice del consumo
1. La riparazione o la sostituzione sono effettuate:
a) senza spese;
b) entro un congruo periodo di tempo dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità; e
c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.
2. Qualora si debba rimediare al difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione dei beni, il consumatore deve metterli a disposizione del venditore. Il venditore riprende i beni sostituiti a proprie spese.
3. Qualora la riparazione richieda la rimozione del bene installato in modo conforme alla natura e allo scopo dello stesso prima che si manifesti il difetto di conformità, o qualora si riveli necessario sostituire il bene, l’obbligo di riparare o sostituire il bene comprende la rimozione del bene non conforme e l’installazione del bene sostitutivo o riparato, oppure l’obbligo di sostenere le spese di rimozione o installazione.
4. Il consumatore non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione.
In altre parole, il consumatore ha il diritto alla riparazione o sostituzione del bene difettoso senza spese aggiuntive, entro un congruo periodo di tempo e senza notevoli inconvenienti. Deve mettere il bene a disposizione del venditore, che si occupa delle spese di ritiro del bene sostituito. Se la riparazione richiede la rimozione o la sostituzione del bene, il venditore deve anche coprire i costi di rimozione o installazione. Il consumatore non è tenuto a pagare per l’uso normale del bene sostituito prima della sostituzione.
Altri rimedi per il consumatore
Se è vero che il consumatore ha diritto alla riparazione o sostituzione del bene secondo le garanzie e i tempi previsti, esistono però anche altri rimedi che può adottare se il venditore rifiuta la soluzione di rimedio richiesta dal consumatore, se questa risulti eccessivamente onerosa.
Il consumatore ha altre due possibilità in questi casi:
- ottenere la riduzione del prezzo;
- ottenere la risoluzione del contratto.
Nuovi accordi sulla direttiva sul diritto alla riparazione dei beni
In merito alla direttiva sul diritto alla riparazione dei beni, Parlamento e Consiglio europeo hanno previsto nuove norme per la tutela dei consumatori i quali potranno:
- chiedere e ottenere la riparazione dei beni o prodotti tecnicamente riparabili;
- godere di ulteriori 12 mesi di garanzia e di conseguenza di una estensione del periodo di responsabilità del venditore post riparazione;
- accedere a modelli e piattaforma europea specifiche per le riparazioni dei prodotti.
In sintesi, si migliorano e si tutelano sempre più i diritti dei consumatori così come aumentano e diventano sempre più rigidi i doveri dei produttori i quali:
- hanno l’obbligo di provvedere ad eventuale riparazione in tempi adeguati e a prezzi equi;
- informare i consumatori sui pezzi di ricambio sul sito web personale con garanzia di accesso a suddetti pezzi a prezzi equi.
Al momento si tratta di un accordo provvisorio non ancora approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea.