Disabilità e progetto di semplificazione del Governo: arriva il parere contrario dell’Avvocatura

Giugno 3, 2025
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Disabilità e progetto di semplificazione del governo
Disabilità e progetto di semplificazione del governo - IlGiornaleGiuridico.it

Quest’oggi vogliamo porre la nostra attenzione su una questione molto delicata che ha attirato l’attenzione dell’Avvocatura che si è espressa negativamente sulle intenzioni del Governo di accorpare con l’adS ovvero l’amministrazione di sostegno, i due istituti della inabilitazione e dell’interdizione in materia di disabilità.

Ma non è tutto. Il piano di semplificazione del governo prevede anche uno snellimento burocratico, quali oneri di rendiconto delle spese, per chi è cargiver e/o amministratore di sostegno.

Protesta della Avvocatura

L’avvocatura ha fatto sentire la sua voce criticando il piano di semplificazione del governo in materia di disabilità.

In primo luogo, gli avvocati temono che l’accorpamento degli istituti di interdizione e inabilitazione con l’amministrazione di sostegno riduca notevolmente ogni forma di tutela a favore delle persone più fragili (pensiamo a chi soffre di disturbi psichici o a dipendenze pericolose).

In secondo luogo, sostengono l’importanza degli istituti di inabilitazione e interdizione che dovrebbero continuare ad esistere, permettendo l’invocazione ad essi quando necessario.

Ma gli avvocati sono spaventati anche dalle semplificazioni dei controlli sui cargiver e amministratori di sostegno: una burocrazia più facile da questo punto di vista, potrebbe mettere a rischio il patrimonio delle persone fragili gestiti da queste figure di tutela.

Per concludere, l’avvocatura sottolinea che la riforma proposta dal governo non rispetta adeguatamente i criteri – relativi a misure di tutela – individuati dalla Commissione di Giustizia del Senato che propone misure di tutela adeguate al grado di autonomia della persona.

Leggi anche —> Tutore del disabile mentale [Guida completa 2025]

Disabilità: l’importanza di mantenere i 2 istituti separati

Secondo l’avvocatura, è necessario che i due istituti di interdizione e inabilitazione mantengano ciascuno la propria indipendenza, a prescindere dall’amministrazione di sostegno.

Disciplinati dagli articoli 414-423, si ricorre al primo in presenza di soggetti incapaci a provvedere autonomamente ai propri interessi e al secondo in presenza di soggetti che per varie ragioni (es. dipendenze come alcolismo o uso di sostanze stupefacenti) espongono se stessi o la propria famiglia a gravi pregiudizi.

L’invocazione di questi due istituti comporta la nomina di un tutore o un curatore. È il giudice tutelare a decidere per l’uno o l’altro con una sentenza.

L’amministrazione di sostegno invece, prevede sempre da parte del giudice tutelare la nomina di un amministratore di sostegno per tutelare gli interessi di una persona che anche in via temporanea non sia in grado di provvedere ai propri interessi.

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