Riparazione obbligatoria presso officina convenzionata: è una clausola vessatoria?

Dicembre 11, 2023
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Clausola vessatoria e obbligo di riparazione presso officina convenzionata: cosa dice la Cassazione
Clausola vessatoria e obbligo di riparazione presso officina convenzionata: cosa dice la Cassazione - IlGiornaleGiuridico.it

In tema di contratto di assicurazione, è una clausola vessatoria l’obbligo di riparazione presso una officina convenzionata? Risponde a questa domanda la Corte di Cassazione che più volte si è espressa sull’argomento in questione chiarendo che non si può considerare vessatoria la clausola presente nel contratto di assicurazione e che impone all’assicurato di rivolgersi solo a carrozzerie convenzionate con la compagnia assicurativa.

 

Il caso

Un uomo convoca in giudizio la compagnia assicurativa chiedendo un risarcimento pari a euro 500, da versare a titolo di indennizzo, appellandosi alla inefficacia della clausola di scoperto pari “al 10% con minimo di 500 euro”.

A detta della parte attorea, si tratta di una clausola vessatoria. Non la pensano però così i giudici di merito che rigettano la sua domanda in primo e secondo grado per una ragione precisa: la clausola in questione contiene uno scoperto da calcolare su base percentile (a carico dell’assicurato) e non una franchigia. Pertanto, secondo i giudici, non si tratta di una clausola limitativa della responsabilità bensì limitativa del rischio. Si arriva in Cassazione.

Che cos’è una clausola vessatoria

Con l’espressione clausola vessatoria si fa riferimento ad una specifica tipologia di clausola, parte di un regolamento contrattuale, che comporta un vantaggio per una parte ma uno squilibrio di obblighi e diritti a danno invece dell’altra.

Secondo l’art. 33, comma 2 del Codice del Consumo, una clausola può essere considerata vessatoria se si verificano determinate condizioni. Ad esempio, se la clausola esclude o limita i diritti dei consumatori in caso di inadempimento totale o parziale o di esecuzione imprecisa del professionista, o se obbliga il consumatore a impegnarsi in maniera definitiva mentre l’adempimento della prestazione da parte del professionista dipende esclusivamente dalla sua volontà.

Verificare la vessatorietà di una clausola spetta sempre solo e soltanto al Giudice e non al consumatore il quale non ha libertà di ritenere non applicabile una clausola al suo contratto perché la ritiene vessatoria.

Doppia firma e clausola vessatoria

La doppia firma spesso indica la presenza di una clausola vessatoria in un contratto. La richiesta di una seconda sottoscrizione del contratto, in relazione soprattutto a specifici punti o articoli, potrebbe vessare la parte sottoscrivente.

La doppia firma non rappresenta necessariamente una tutela per il venditore. Come abbiamo ricordato poc’anzi, sarà sempre il giudice a valutare la vessatorietà di una clausola e decidere anche di dichiararne la nullità.

Tutela e azione inibitoria

Cosa succede quando ci si ritrova dinanzi ad una clausola vessatoria? È possibile la tutela ma solo in via giudiziale. L’articolo 37 del Codice del Consumo, prevede tra i mezzi di tutela le cosiddetta azione inibitoria: se il sottoscrivente un contratto segnala la presenza di una clausola vessatoria, il giudice può arrivare a ordinare l’inibizione dell’uso delle condizioni contrattuali ritenute abusive.

Approfondimento su azione inibitoria

L’azione inibitoria permette al Tribunale di emettere un ordine che blocchi un imprenditore dannoso per i consumatori e che richieda l’eliminazione o la correzione delle violazioni commesse. Questo strumento è importante perché consente di eliminare in modo definitivo l’ingiustizia e di proteggere tutti i consumatori, non solo coloro che intraprendono l’azione legale.

Questo intervento mira a prevenire futuri abusi e a evitare che le violazioni si ripetano. A differenza del risarcimento danni, che compensa solo i danni subiti e solo per coloro che lo richiedono, l’azione inibitoria mira a impedire definitivamente altre violazioni simili, a beneficio di tutti.

Ad esempio, se una persona si rende conto che un prodotto destinato al consumo è pericoloso o che una pubblicità è ingannevole o falsa, può agire in tribunale per ottenere non solo il rimborso dei danni subiti, ma anche un ordine che ponga fine all’illecito e corregga il contenuto per sempre e per tutti.

Chi può intraprendere azione inibitoria

Chi può intraprendere l’azione inibitoria? Secondo la normativa, solo le Associazioni di Consumatori, in particolare quelle registrate presso il Ministero dell’Industria e del Commercio, possono agire in tal senso. Tuttavia, alcuni sostengono che anche i singoli consumatori possono farlo. Infatti, i primi ad essere autorizzati a presentare un’azione legale sono i destinatari della legge, che includono i consumatori singoli.

Inoltre, l’art. 2 del Codice dei Consumatori riconosce e protegge i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori. L’interpretazione sistematica dell’ordinamento sostiene che il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti è garantito a tutti, compresi i consumatori singoli. Mentre un’esplicita attribuzione al consumatore sarebbe superflua, il riferimento alle Associazioni è cruciale affinché possano far valere i diritti degli altri in nome proprio.

Tuttavia, le Associazioni di consumatori che non sono registrate presso il Ministero non hanno la stessa possibilità di agire. Nonostante possano agire in giudizio nella giurisdizione amministrativa per far revocare una decisione amministrativa che interessa tutti, al momento non possono farlo nella giurisdizione civile.

Sarebbe opportuno equiparare la posizione delle Associazioni non registrate a quella delle altre Associazioni anche nel processo civile per porre fine a questa disparità e garantire l’uguaglianza di trattamento tra soggetti che condividono l’obiettivo di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti.

Articolo 2 Codice del Consumo

1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

  1. a) alla tutela della salute;
  2. b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
  3. c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
  4. c-bis) all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
  5. d) all’educazione al consumo;
  6. e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali;
  7. f) alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
  8. g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

Articolo 37 Codice del Consumo

1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all’articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti possono convenire in giudizio il professionista o l’associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l’utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni di cui sia accertata l’abusività ai sensi del presente titolo.

2. L’inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669 bis e seguenti del codice di procedura civile.

3. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 140.

In quali contratti si trovano le clausole vessatorie

Generalmente, le clausole vessatorie si ritrovano in quelli che sono chiamati contratti tipo ma anche in contratti di massa o per adesione, che rientrano invece nella categoria dei contratti standard.

In altre parole si tratta di quei contratti predisposti unilateralmente da una parte e sottoscritti dall’altra, il cosiddetto aderente.

Clausole vessatorie nel codice civile e nel Codice del Consumo

Le clausole vessatorie indicate nel Codice civile, più precisamente nell’articolo 1341 comma 2, si considerano tassative. Al contrario, quelle previste dal Codice del Consumo, articolo 33, non sono tassative.

Per quanto riguarda il Codice civile, l’elenco tassativo delle clausole vessatorie include:

  • clausole contenenti limitazioni di responsabilità;
  • clausole che impongono a carico dell’aderente specifiche decadenze;
  • clausole che consentono di sospendere l’esecuzione di un contratto;
  • clausole che consentono di recedere da un contratto;
  • clausole che limitano la facoltà di opporre eccezioni;
  • clausole che limitano la libertà contrattuale verso terzi;
  • clausole compromissorie;
  • clausole che prevedono deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

Codice del Consumo e clausole vessatorie

Per quanto riguarda invece il Codice del Consumo, l’elenco delle clausole vessatorie non è tassativo. Anzi, si considerano sempre nulle quelle che:

  1. escludono o limitano la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
  2. escludono o limitano le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
  3. prevedono l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

Inoltre è nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

Interpretatio contra stipulatorem nelle clausole vessatorie

L’articolo 35 del Codice del Consumo prevede che, in relazione alle clausole vessatorie e in caso di dubbio, si applichi la interpretatio contra stipulatorem ovvero l’interpretazione più favorevole al consumatore.

Le clausole vessatorie si considerano efficaci se formulate per iscritto e approvate per iscritto dal soggetto aderente. In mancanza di sottoscrizione non si possono considerare efficaci. Ha specificato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 4404/2014 che ciò che importa è

“se le modalità del richiamo delle clausole onerose operata nel contratto garantiscano l’attenzione del contraente debole verso la clausola sfavorevole compresa fra quelle richiamate e dunque se il predisponente abbia adottato una tecnica redazionale che valga a porre in specifica evidenza le clausole onerose, in modo da rendere pienamente consapevole il sottoscrittore del loro significato e delle conseguenze che derivano dalla loro approvazione”.

Articolo 35 Codice del Consumo

Dispositivo dell’art. 35 Codice del consumo

1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.

2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all’articolo 37.

Le ragioni dell’attore e la pronuncia della Corte

L’attore, che chiamava in giudizio la compagnia di assicurazione, sosteneva che la clausola contrattuale circa lo scoperto 10% minimo 500 euro costituisse una limitazione della responsabilità dell’assicuratore facendo presente anche un’altra clausola vessatoria che aveva ad oggetto “la riduzione del 50% della franchigia per l’assicurato che si rivolga ad una carrozzeria indicata dalla società assicuratrice”.

La Corte di Cassazione ritiene prive di fondamento le doglianze del ricorrente ricordando che sono le clausole che escludono il rischio garantito e quelle che circoscrivono le conseguenze di inadempimento o colpa a rientrare in ambito assicurativo, tra le clausole limitative della responsabilità.

Nel caso in esame, non si può considerare vessatoria la clausola che prevede uno scoperto in percentuale né tantomeno quella che obblighi l’assicuratore di provvedere alla riparazione di un veicolo, per esempio, rivolgendosi ad una officina convenzionata.

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Il parere della Suprema Corte in merito alla clausola vessatoria

Con sentenza 23415/2022 la Corte di Cassazione, in merito alle clausole vessatorie specificava che non viene imposto al contratto di assicurazione un peso che rende eccessivamente difficoltosa la realizzazione del diritto dell’assicurato né si consente all’assicuratore di sottrarsi in tutto o in parte alla sua obbligazione o si assoggetta la soddisfazione dell’assicurato all’arbitrio dell’assicuratore e ai tempi da questo imposti per la definitiva liquidazione della somma dovuta.

Piuttosto, senza determinare alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione (ma, anzi, attraverso una libera stipulazione intesa ad ottenere specifici vantaggi contrattuali a fronte dell’assunzione dell’impegno di rivolgersi ad una carrozzeria convenzionata con l’assicuratore), viene specificato l’oggetto del contratto stesso e vengono pattuite le modalità e la forma con cui l’assicuratore è tenuto a rivalere l’assicurato del danno prodottogli dal sinistro; la clausola in questione, pertanto, non rientra tra quelle limitatrici della responsabilità dell’assicuratore e non richiede per la sua efficacia la specifica approvazione per iscritto del contraente per adesione ai sensi dell’articolo 1341 c.c.

Obbligo di riparazione in forma specifica e clausola vessatoria

Il risarcimento in forma specifica è “una forma di reintegrazione dell’interesse del danneggiato mediante una prestazione diversa e succedanea rispetto al contenuto del rapporto obbligatorio”. La clausola avente ad oggetto l’obbligo per l’assicuratore di riparazione in forma specifica, recandosi per esempio presso una officina convenzionata, non è considerata vessatoria.

Ricordiamo che l’assicurato ha la facoltà di scegliere la forma di risarcimento che più preferisce e che può essere o in forma specifica o per equivalente. Per definizione, il risarcimento per equivalente consiste nel reintegrare il patrimonio del danneggiato con una somma di denaro equivalente al patrimonio lesionato.

L’articolo 1174 del Codice civile prevede che se l’assicuratore opti per il risarcimento in forma specifica, sarà contrario alla buona fede ogni eventuale rifiuto da parte del creditore “nella misura in cui precludesse al debitore di conseguire un risultato utile che non comporta per il creditore un apprezzabile sacrificio e che è, anzi, normalmente più adeguato al fine risarcitorio e, dunque, al soddisfacimento dell’interesse creditorio”.

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Risarcimento in forma specifica

La clausola che prevede una riparazione in forma specifica non comporta uno squilibrio di obblighi e doveri in capo all’assicuratore. L’unico limite in questo caso può essere rappresentato da una richiesta di risarcimento troppo onerosa. Cosa accade in questa ipotesi? Che si procede con risarcimento per equivalente.

Attenzione. È possibile che che le due parti, danneggiato e danneggiante, si accordino preventivamente sul risarcimento in forma specifica. Si parla in questo caso di un “innominato avente causa risarcitoria, diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico”.

Ritornando al caso in esame, la Corte Suprema rigetta il ricorso dell’assicurato condannando il ricorrente anche al pagamento di un contributo unificato.

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