Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) fornisce un’esaustiva delucidazione riguardo alle implicazioni derivanti dal non superamento della prova per i praticanti avvocati delle scuole forensi italiane registrati a partire dal 1ยฐ aprile 2022, come stabilito nella sentenza n. 257/2023.
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), nel suo provvedimento di sentenza numero 257/2023, espone in modo dettagliato le possibili conseguenze che i praticanti avvocati iscritti al Registro dovranno affrontare in caso di mancato superamento della prova a partire dal 1ยฐ aprile 2022. Il CNF, conscio dell’importanza di garantire un alto standard professionale tra coloro che aspirano a diventare avvocati, ha stabilito una serie di misure disciplinari per i praticanti che non riescono a superare la prova prevista dall’Ordinamento Forense.
In primo luogo, รจ importante sottolineare che il mancato superamento della prova rappresenta un’irregolaritร grave e potrebbe comportare la sospensione temporanea dell’iscrizione al Registro. Durante questa sospensione, il praticante avvocato non potrร svolgere attivitร forense e sarร privato dei diritti e delle responsabilitร professionali connessi alla professione.
In aggiunta alla sospensione temporanea, il CNF puรฒ anche stabilire periodi di tirocinio forzato per i praticanti non idonei. Questo significa che il praticante avvocato dovrร completare un ulteriore periodo di formazione pratica sotto la supervisione di un avvocato qualificato. L’obiettivo di questa misura รจ fornire al praticante l’opportunitร di acquisire le competenze necessarie per superare la prova e dimostrare la sua abilitร professionale.
Scuole Forensi: prove ulteriori che puรฒ richiedere il CNF
Oltre alle misure disciplinari sopra menzionate, il CNF puรฒ anche richiedere al praticante avvocato di partecipare a corsi di formazione aggiuntivi o di sottoporsi a un esame supplementare al fine di valutare la sua competenza professionale. Questo รจ un ulteriore sforzo per garantire che il praticante abbia le capacitร necessarie per esercitare la professione forense in modo adeguato. ร importante sottolineare che le conseguenze del mancato superamento della prova possono variare a seconda del grado di gravitร dell’irregolaritร commessa. Il CNF valuterร attentamente ogni caso e prenderร decisioni basate sulle circostanze specifiche e sulla volontร del praticante di migliorare le proprie competenze professionali.
Il CNF, quindi, ha definito chiaramente quale sarร il corso delle azioni nel caso in cui un praticante avvocato non superi la prova a partire dal 1ยฐ aprile 2022. Le misure disciplinari, tra cui la sospensione temporanea, il tirocinio forzato e la formazione aggiuntiva, sono state stabilite per garantire che tutti i futuri avvocati raggiungano gli standard professionali richiesti dalla professione forense.
La sentenza nยฐ 257 del Consiglio Nazione Forense
La sentenza n. 257, emessa dal Consiglio Nazionale Forense il 24 novembre 2023, rappresenta un importante punto di riferimento per comprendere le conseguenze che derivano dal non superamento della prova finale del corso obbligatorio per i praticanti avvocati iscritti al Registro a partire dal 1ยฐ aprile 2022.In primo luogo, รจ fondamentale sottolineare che, per essere ammessi all’esame di abilitazione e completare il tirocinio professionale in modo regolare, i praticanti avvocati devono frequentare con successo un corso obbligatorio della durata minima di 160 ore.
Questo corso viene tenuto dai Consigli dell’Ordine, incluse le Scuole Forensi, nonchรฉ da altre associazioni forensi qualificate e da soggetti previsti dalla legge. ร importante notare che i contenuti di questi corsi devono essere strutturati seguendo le linee guida fornite dal Consiglio Nazionale Forense, al fine di garantire uniformitร nella preparazione e nelle valutazioni su tutto il territorio nazionale.
La partecipazione positiva ai corsi obbligatori per i praticanti avvocati richiede una frequenza di almeno l’80% delle lezioni e il superamento di due verifiche intermedie. Solo dopo aver superato queste verifiche, i praticanti avranno accesso alla verifica finale.
Tuttavia, se non riescono a superare questa prova, non potranno ottenere il certificato di compiuto tirocinio. Nel contesto dei corsi obbligatori per i praticanti avvocati, รจ importante distinguere la giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense (CNF) da quella del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale). Mentre le controversie relative alla valutazione dell’esame finale effettuata dalle Scuole Forensi rientrano nella competenza del TAR, le questioni riguardanti il rilascio o il diniego del certificato di compiuto tirocinio sono di competenza esclusiva del CNF.
Il CFN non puรฒ annullare il diniego
ร importante notare che il CNF non puรฒ annullare il diniego di compiuta pratica emesso da un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) basandosi sulla valutazione negativa della Scuola Forense riguardo al mancato superamento dell’esame finale del corso obbligatorio per i praticanti. Tuttavia, in caso di irregolaritร o illegittimitร , il CNF ha il potere e il dovere di disapplicare tale decisione nel contesto dell’impugnazione del diniego del certificato di compiuta pratica emessa dal COA.
Per meglio comprendere le implicazioni sopra discusse, รจ necessario analizzare attentamente il caso pratico che ha coinvolto il CNF. Questo caso specifico fornirร ulteriori dettagli e chiarimenti sulle misure adottate dal Consiglio in relazione al mancato superamento della prova finale del corso obbligatorio per i praticanti avvocati iscritti al Registro a partire dal 1ยฐ aprile 2022.
Il caso
In un caso specifico che coinvolge una praticante iscritta al Registro dell’Ordine di Monza, รจ stata impugnata la decisione del Consiglio Forense competente che le aveva negato il rilascio del certificato di compiuta pratica a causa del mancato superamento del percorso formativo obbligatorio precedentemente descritto. La ricorrente ha sottolineato di aver frequentato con successo il percorso formativo, come attestato dai risultati positivi ottenuti nelle due verifiche intermedie. Tuttavia, รจ stata valutata insufficiente nella verifica finale.
Successivamente, il Consiglio dell’Ordine, anche in seguito al reclamo presentato dalla ricorrente e da altri praticanti nelle stesse condizioni, ha confermato la propria deliberazione di respingimento, indicando “l’impossibilitร di prescindere dall’applicazione delle norme e dalla valutazione di mancato superamento della verifica finale espressa dalla Scuola Forense”.
La ricorrente ha quindi presentato un’impugnazione, lamentando la disparitร di trattamento tra i praticanti iscritti fino al 31 marzo 2022 e quelli iscritti dal 10 aprile 2022 in poi, nonchรฉ l’assenza di uniformitร nella gestione delle scuole obbligatorie istituite nei vari Distretti delle Corti d’Appello, in particolare all’interno dei Distretti della Lombardia.
La richiesta di uniformitร
La questione sollevata dalla ricorrente solleva aspetti significativi riguardo alla paritร di trattamento e all’uniformitร delle scuole obbligatorie nei diversi distretti giudiziari. Il cambiamento normativo che ha stabilito l’obbligo del percorso formativo ha creato una situazione in cui i praticanti avvocati iscritti prima e dopo una determinata data possono essere soggetti a requisiti e valutazioni differenti. Questa disparitร potrebbe generare frustrazione e insoddisfazione tra i praticanti, poichรฉ il percorso formativo rappresenta un’importante tappa nel loro percorso professionale.
Inoltre, la richiesta di uniformitร nella gestione delle scuole obbligatorie all’interno dei diversi distretti giudiziari, in particolare nella regione Lombardia, solleva un problema di coerenza nell’applicazione delle linee guida fornite dal Consiglio Nazionale Forense. ร fondamentale che tutte le scuole obbligatorie, indipendentemente dalla loro sede, adottino criteri di valutazione e standard di formazione comparabili per garantire una preparazione uniforme dei praticanti avvocati su tutto il territorio nazionale.
In conclusione, il caso della ricorrente evidenzia importanti questioni relative alla paritร di trattamento tra praticanti avvocati e all’uniformitร delle scuole obbligatorie. Tali questioni richiedono una valutazione accurata e una possibile revisione delle disposizioni normative al fine di garantire una formazione equa e coerente per tutti i praticanti avvocati iscritti al Registro, indipendentemente dalla data di iscrizione o dalla sede della scuola obbligatoria.
La decisione della Corte
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha richiamato preliminarmente la normativa in materia, sottolineando che a partire dal 1ยฐ aprile 2022, i praticanti iscritti al Registro devono seguire con successo un corso obbligatorio di durata minima di almeno 160 ore durante i 18 mesi di tirocinio. Questo corso รจ tenuto dai Consigli dell’Ordine, dalle associazioni forensi giudicate idonee e da altri soggetti previsti dalla legge. Al fine di garantire un’omogeneitร di preparazione e valutazione a livello nazionale, i contenuti del corso devono essere strutturati tenendo conto delle linee guida fornite dal CNF.
Per ottenere l’ammissione all’esame di abilitazione e completare con successo il tirocinio professionale, i praticanti devono frequentare almeno l’80% delle lezioni e superare due verifiche intermedie che consentono l’accesso alla verifica finale. Nel caso in cui non si superi la verifica finale, non sarร possibile ottenere il certificato di compiuto tirocinio previsto dall’articolo 45 della legge professionale. In tal caso, sarร necessario ripetere il ciclo semestrale di formazione seguito e la relativa verifica.
Secondo l’articolo 43 comma 2 lettera d) della legge forense, le verifiche intermedie e finali sono affidate a una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, al fine di garantire un giudizio uniforme su tutto il territorio nazionale. Preso atto di ciรฒ, il CNF ha preliminarmente valutato la sua competenza nell’esaminare le diverse questioni trattate nel ricorso.
Conclusione
Certamente, il CNF ha giurisdizione con riferimento al diniego del certificato di compiuta pratica: nella materia della tenuta dell’Albo e dei relativi Registri, infatti, il Consiglio Nazionale Forense ha giurisdizione generalizzata.
Il C.N.F. ha giurisdizione speciale esclusiva in relazione ai reclami avverso i provvedimenti conclusivi ed i relativi atti procedimentali che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri forensi (a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa, id est: diritto o interesse legittimo), ivi comprese le impugnazioni avverso il rigetto, da parte dei C.O.A., delle istanze per il rilascio del certificato di iscrizione all’Albo allorchรฉ, nonostante la natura endoprocedimentale del provvedimento impugnato, esso sia comunque immediatamente lesivo, incidendo direttamente sull’esercizio di diritti e facoltร discendenti dall’iscrizione all’Albo.
Non sussiste, invece, giurisdizione in merito alle valutazioni effettuate dalla Scuola Forense in sede di valutazione della prova scritta finale, nรฉ in sede di riscontro al relativo reclamo.
Infatti, ancorchรฉ le Scuole Forensi non abbiano autonoma personalitร giuridica e siano direttamente riferibili ai Consigli dell’Ordine, si tratta di materia che non rientra nella competenza giurisdizionale del Consiglio Nazionale Forense in quanto โtutti i provvedimenti impugnati, diversi dal diniego del Consiglio dell’Ordine al rilascio del certificato di compiuta pratica, si sostanziano in provvedimenti amministrativi relativi a posizioni di interesse legittimo, (per cui) la giurisdizione su tali atti โ dei quali viene chiesto l’annullamento โ spetta in via esclusiva al T.A.R.โ.