Residenza fiscale: le nuove regole per persone fisiche, società ed enti dal 2024

Novembre 10, 2024
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Residenza fiscale delle persone fisiche

Ecco tutte le novità relative alle nuove regole sulla residenza fiscale per persone fisiche, società ed enti introdotte dal Decreto fiscalità internazionale 2023: chiarimenti su domicilio, iscrizione anagrafica e criteri per le aziende.”

Nella Circolare n. 20 del 4 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate espone in modo dettagliato le conseguenze delle recenti modifiche normative introdotte dal Decreto sulla fiscalità internazionale (D.lgs. n. 209/2023), in vigore a partire dal 2024, in merito alla determinazione della residenza fiscale per persone fisiche, società ed enti. Questo documento, disponibile anche in lingua inglese, mira a fornire un supporto pratico e interpretativo alle novità legislative, accompagnando l’illustrazione delle nuove disposizioni con esempi pratici che chiariscono l’applicazione delle norme in situazioni reali.

Tra gli aggiornamenti più significativi, la circolare introduce una rivisitazione della nozione di “domicilio”, che assume ora un significato differente rispetto a quanto stabilito dalla normativa precedente, allineandosi maggiormente agli standard internazionali e adattandosi a un contesto sempre più globalizzato.

1. Principali novità della disciplina

Il Decreto Legislativo n. 209/2023 ha introdotto cambiamenti significativi nel concetto di residenza fiscale sia per le persone fisiche sia per le società e gli enti, mirati a rendere più chiari e moderni i criteri di determinazione della residenza. Per quanto riguarda le persone fisiche, l’articolo 1 del Decreto ha introdotto una netta separazione tra la nozione di domicilio fiscale e quella civilistica.

Mentre in passato il domicilio fiscale delle persone era strettamente collegato ai criteri del codice civile, oggi la norma punta a un approccio più concreto, basato sulla presenza fisica effettiva nel territorio italiano. In altre parole, viene data maggiore importanza al fatto che una persona trascorra fisicamente la maggior parte dell’anno in Italia, piuttosto che alle relazioni economiche e giuridiche che potrebbe avere altrove. Inoltre, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente assume valore di presunzione relativa di residenza, e non più assoluta, permettendo al contribuente di fornire prova contraria per dimostrare un’eventuale residenza fiscale estera.

Cosa prevede per le società e gli enti

Per le società e gli enti, l’articolo 2 del Decreto ha introdotto modifiche sostanziali con l’obiettivo di migliorare la certezza giuridica riguardo alla residenza fiscale, eliminando il precedente criterio dell’oggetto principale dell’attività. Invece, la residenza fiscale viene determinata sulla base di criteri più operativi e concreti: la presenza della sede legale, della sede di direzione effettiva, o della gestione ordinaria in via principale in Italia.

La sede di direzione effettiva si riferisce al luogo in cui vengono prese le decisioni di amministrazione e strategia aziendale, mentre la gestione ordinaria in via principale indica il centro delle attività quotidiane e di routine che caratterizzano l’impresa. Questa modifica rappresenta un notevole cambiamento nella valutazione della residenza delle società, poiché si concentra maggiormente sulle operazioni pratiche e sulla gestione effettiva dell’ente, piuttosto che sugli obiettivi formali dichiarati.

In generale, per determinare la residenza fiscale sia delle persone fisiche sia delle società e degli enti, la nuova normativa richiede un attento esame degli elementi fattuali, ossia delle circostanze concrete e delle prove oggettive che dimostrano il legame con il territorio italiano.

Non si può chiedere la verifica preventiva

Questa verifica, tuttavia, non può essere richiesta attraverso interpello, ovvero con una richiesta preliminare di interpretazione ufficiale all’Agenzia delle Entrate. In altre parole, i contribuenti non possono presentare domande per ottenere una verifica preventiva della loro residenza fiscale. Tale posizione era già stata chiarita nella Circolare n. 9/E del 2016, secondo la quale le istanze di interpello che mirano alla verifica della residenza non sono ammissibili.

L’Agenzia delle Entrate conferma così che l’accertamento della residenza fiscale si basa su dati di fatto, ossia su una valutazione oggettiva e concreta della situazione personale o aziendale, riducendo il margine di interpretazione e lasciando meno spazio a possibili incertezze o ambiguità.

2. Come cambia la definizione di “domicilio”

La nuova normativa modifica in modo significativo il concetto di “domicilio” fiscale, separandolo dalla tradizionale definizione civilistica. Se in precedenza il domicilio fiscale si basava principalmente sulla sede principale degli affari e degli interessi economici, ora il nuovo criterio dà priorità alle relazioni personali e familiari. Questa modifica rispecchia un allineamento alle prassi fiscali internazionali, dove il domicilio fiscale si concentra maggiormente sui legami affettivi e sulle relazioni interpersonali che una persona sviluppa in un determinato Paese, più che sulle sue attività economiche.

Le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni però continuano a disciplinare i conflitti di residenza, intervenendo nei casi in cui una persona abbia legami significativi in più di un Paese. Questo approccio mira a risolvere in modo più chiaro la posizione fiscale di chi vive situazioni familiari o personali complesse tra Stati diversi, rispettando al contempo gli accordi internazionali in materia.

3. Come cambia la “residenza” per le persone fisiche

Le nuove disposizioni in materia di residenza fiscale introducono una definizione più ampia e sfumata rispetto al passato. Secondo la normativa aggiornata, sono considerate residenti fiscali in Italia le persone che sviluppano le loro principali relazioni personali e familiari all’interno del territorio nazionale. In altre parole, per determinare la residenza fiscale, non basta più valutare solamente gli aspetti economici o formali, come la fonte di reddito o la sede di un’attività professionale. È necessario, invece, considerare dove la persona stabilisce il centro della propria vita affettiva e sociale, ossia dove risiedono i legami familiari, gli amici, e la rete di supporto emotivo e relazionale.

In aggiunta, la normativa stabilisce un criterio temporale molto preciso: una persona è considerata residente fiscale in Italia se trascorre la maggior parte dell’anno nel paese, ovvero almeno 183 giorni in un anno solare (o 184 giorni nel caso di un anno bisestile). Questo significa che anche senza un domicilio civilistico stabile o un’iscrizione anagrafica, la sola presenza fisica in Italia per più della metà dell’anno può essere sufficiente per far scattare l’obbligo fiscale.

In questo modo, la presenza fisica sul territorio diventa un elemento determinante e di facile accertamento per la residenza fiscale, semplificando così il processo di identificazione della residenza per le persone fisiche e riducendo le situazioni di incertezza legate all’interpretazione della legge. La novità apportata dalla riforma consente anche di evitare possibili abusi o tentativi di elusione fiscale, aumentando la certezza nelle regole di determinazione della residenza.

4. Come si computano le frazioni di giorno

Una delle precisazioni più rilevanti introdotte dalla nuova circolare riguarda il modo in cui vengono calcolate le frazioni di giorno ai fini della determinazione della residenza fiscale. In particolare, viene stabilito che ogni frazione di giorno in cui una persona è fisicamente presente in Italia debba essere considerata come un giorno intero.

Questo significa che, indipendentemente dal tempo effettivo trascorso nel Paese, anche un’assenza o una breve presenza in Italia durante una giornata intera verrà comunque conteggiata come un giorno completo. Ad esempio, se una persona entra e esce dall’Italia nello stesso giorno, entrambi i momenti vengono sommati come se fossero un’intera giornata di presenza.

Questo criterio di calcolo si rivela particolarmente utile per un accertamento più preciso e accurato della residenza fiscale, specialmente per coloro che viaggiano frequentemente o trascorrono periodi significativi in più Paesi. Infatti, se una persona divide il suo tempo tra più Stati, il nuovo sistema assicura che tutti i giorni di presenza vengano contabilizzati in modo completo e dettagliato, senza eccezioni. In questo modo, la legge evita che possano sorgere discrepanze o incertezze nell’interpretazione dei giorni effettivi di presenza.

L’applicazione di questo principio garantisce una maggiore chiarezza e facilita l’accertamento fiscale, riducendo il rischio di errori o di ambiguità nel conteggio dei giorni che possono influire sulla determinazione della residenza fiscale di una persona.

5. Chi lavora in smart working

La nuova normativa ha importanti conseguenze anche per i lavoratori che svolgono attività in smart working. In base al nuovo criterio, chi lavora da remoto e trascorre la maggior parte dell’anno in Italia viene considerato fiscalmente residente nel Paese. Questo, indipendentemente da altri criteri tradizionali, come il domicilio o l’iscrizione anagrafica. Tale cambiamento riflette la crescente diffusione del lavoro a distanza. Si consente così di includere nella normativa fiscale anche coloro che operano per aziende straniere pur rimanendo fisicamente in Italia.

L’accertamento della residenza fiscale per chi lavora in smart working avviene quindi esclusivamente sulla base della presenza fisica nel territorio italiano. Pertanto, non sono necessari ulteriori collegamenti formali, come l’iscrizione all’anagrafe. Questo approccio rende più chiara e immediata la determinazione della residenza per i lavoratori a distanza e risolve molte ambiguità legate alla mobilità internazionale dei lavoratori.

6. Iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente

Con la nuova normativa, l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente acquisisce un valore di presunzione relativa della residenza fiscale in Italia, anziché rappresentare una presunzione assoluta come in passato. Questo significa che l’iscrizione anagrafica non determina automaticamente la residenza fiscale, ma costituisce un indizio di residenza che può essere messo in discussione. In altre parole, una persona iscritta all’anagrafe è considerata residente fiscale italiana. Tale presunzione però può essere superata qualora il contribuente presenti prove contrarie che attestino la sua residenza effettiva in un altro Stato.

Ciò offre ai contribuenti maggiore flessibilità, poiché permette di dimostrare una residenza fiscale estera anche se si è formalmente iscritti all’anagrafe italiana. Rimane però fermo il principio della residenza secondo il codice civile, che continua a essere un criterio valido per determinare la residenza, al pari dell’iscrizione anagrafica. Inoltre, i criteri di residenza risultano alternativi, nel senso che ciascuno di essi può essere sufficiente per accertare la residenza fiscale in Italia. Ciò rende il sistema di accertamento più completo e articolato rispetto al passato.

7. Residenza di società ed enti

Le nuove disposizioni chiariscono i criteri per determinare la residenza fiscale delle società e degli enti. Per essere considerati fiscalmente residenti in Italia, è sufficiente che uno dei seguenti requisiti sia soddisfatto per la maggior parte del periodo d’imposta: la presenza della sede legale, della sede di direzione effettiva o della gestione ordinaria principale sul territorio italiano. Questi tre criteri sono alternativi, quindi basta che una sola di queste condizioni sia rispettata per qualificare la residenza fiscale dell’ente in Italia.

La “sede di direzione effettiva” si riferisce al luogo in cui avviene la gestione e il controllo operativo dell’ente, mentre la “gestione ordinaria in via principale” fa riferimento al centro delle attività ordinarie che caratterizzano l’impresa. La riforma ha inoltre eliminato il criterio dell’oggetto principale dell’attività, che in passato costituiva un elemento rilevante per determinare la residenza. Le novità si orientan, invece, su criteri più vicini alle modalità di funzionamento effettivo dell’ente.

Questo aggiornamento normativo assicura una maggiore aderenza alla realtà operativa delle società, riducendo possibili ambiguità interpretative e rafforzando la chiarezza sui criteri che determinano il legame fiscale con l’Italia.

8. Entrata in vigore

Le nuove disposizioni sulla residenza fiscale di società ed enti entreranno in vigore il 1° gennaio 2024 per quelle entità che adottano l’anno solare come periodo d’imposta. Per le società e gli enti il cui esercizio fiscale non coincide con l’anno solare, la normativa si applicherà a partire dal primo esercizio che inizia successivamente al 29 dicembre 2023.

Questa specifica permette alle imprese di adeguarsi alle nuove regole di residenza fiscale in modo progressivo, rispettando i loro diversi periodi contabili e facilitando l’implementazione delle nuove norme all’interno delle loro procedure amministrative.

L’adeguamento graduale offre alle società e agli enti il tempo necessario per prendere visione dei nuovi criteri. E, inoltre, di valutare e, se necessario, riorganizzare la loro struttura amministrativa e gestionale, così da essere conformi alla nuova disciplina fiscale a partire dai rispettivi periodi d’imposta.

Le modifiche introdotte dal Decreto n. 209/2023 rappresentano un passo significativo verso una maggiore chiarezza e modernizzazione della normativa fiscale, sia per le persone fisiche che per le società ed enti.

L’introduzione di nuovi criteri, come la revisione del concetto di domicilio e la maggiore attenzione alla presenza fisica, riflette l’evoluzione del contesto internazionale. Inoltre, risponde alle esigenze di un sistema fiscale più dinamico e adattabile. Con l’entrata in vigore delle nuove regole a partire dal 2024, sarà fondamentale per i contribuenti e le aziende aggiornarsi correttamente per garantire la conformità alle disposizioni. Solo così potranno evitare rischi di errata residenza fiscale e ottimizzare la gestione delle proprie posizioni tributarie.

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