In tema di accertamento del tasso alcolemico dopo un incidente, l’uso degli esiti di un prelievo ematico — quando tale prelievo è richiesto dalla polizia giudiziaria (PG) — non è automatico. È infatti necessario che l’indagato sia informato della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia, come prevedono gli articoli 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.
Quando questa informazione non viene data, la giurisprudenza considera il prelievo come un atto «irripetibile» e può dichiarare la sua nullità.
Tuttavia, non sempre l’avviso è obbligatorio: se il prelievo avviene nell’ambito di un protocollo sanitario attivato per cure o terapie d’urgenza dopo l’incidente, non è richiesto il preventivo avviso al difensore. In tali casi le analisi risultano utilizzabili.
Cambiamenti recenti: cosa conferma la giurisprudenza del 2025
Con l’ordinanza Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 13595 del 2025, la giurisprudenza ha ribadito che l’obbligo di informare il conducente del diritto a un difensore sussiste anche se il prelievo ematico richiesto dalla PG riguarda un esame già prelevato per motivi sanitari e poi analizzato a fini investigativi. L’obbligo non viene meno solo perché il sangue è stato estratto per cure o diagnosi.
In altri termini: la funzione dell’esame — se probevole/investigativa — determina la necessità dell’avviso; la sua natura terapeutica o sanitaria, da sola, non basta ad escluderla.
Anche un’altra pronuncia del 2025, Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 24618, ha confermato che non è richiesto un «consenso informato» per il prelievo ematico ai fini di accertamenti per guida in stato di ebbrezza, purché l’avviso sul diritto di difesa sia stato impartito per tempo e sia documentato.
Quando il prelievo è nullo (e perché)
Prelievo disposto dalla PG senza avviso al difensore
Se un prelievo ematico viene richiesto dalla polizia giudiziaria esclusivamente per verificare il tasso alcolemico, la mancata informazione al soggetto della facoltà di farsi assistere da un difensore rende l’esame inutilizzabile. La giurisprudenza lo classifica come nullità a “regime intermedio”: va eccepita prima della sentenza di primo grado.
Un caso emblematico è rappresentato dalla decisione Cassazione penale, sentenza n. 6277/2025: la mancanza dell’avviso è bastata per annullare una condanna per guida in stato di ebbrezza, perché il prelievo era stato richiesto dalla PG e non era seguito a un ricovero urgente con cure.
Motivazione dell’esclusione
Secondo la Corte, l’avviso non può essere delegato a figure sanitarie: spetta alla polizia giudiziaria. Se l’avviso manca, l’atto — pur se materialmente eseguito da medici — diventa un atto irripetibile ai fini penali e la prova non è più utilizzabile.
In assenza di altri elementi che dimostrino concretamente lo stato di ebbrezza (sintomi, testimonianze, elementi analoghi), il giudizio penale può concludersi con assoluzione.
Quando il prelievo è valido: quando è ammesso
Non sempre un prelievo ematico si traduce in nullità. La giurisprudenza distingue tra due scenari:
- Prelievo effettuato per cure mediche o pronto soccorso a seguito dell’incidente: in questo caso è assente la funzione probatoria esclusiva, poiché l’obiettivo è la tutela della salute. I risultati sono utilizzabili, anche in mancanza di un esplicito avviso sull’assistenza legale.
- Prelievo richiesto dalla polizia giudiziaria per l’accertamento del reato: allora l’avviso al difensore è obbligatorio. Se manca, il prelievo è nullo.
- Inoltre, anche se il sangue era già stato prelevato per motivi sanitari — ad esempio per esami di routine — ma la PG richiede l’esame ematico per finalità investigative, l’avviso difensivo resta necessario. Questo è quanto recentemente ribadito dalla Corte nel 2025.
Interpretazioni pratiche e conseguenze processuali
- La distinzione tra “prelievo terapeutico” e “prelievo investigativo” è centrale. Spesso non basta che il paziente sia stato ricoverato: ciò che conta è la finalità dell’esame.
- Se la PG interviene come “ordine” — chiedendo il prelievo — l’avviso deve essere dato da lei. Non può essere delegato al personale sanitario. In sua assenza, il prelievo è irrimediabilmente viziato.
- La nullità è “a regime intermedio”, cioè va eccepita entro la sentenza di primo grado: l’interessato deve far valere l’eccezione nel primo atto utile.
- Se tale eccezione non viene sollevata in tempo, la nullità può essere considerata sanata.
Grazie ai recenti orientamenti (2025), risulta chiaro che nemmeno la finalità originaria del prelievo (diagnosi/terapia) esclude automaticamente l’obbligo di avviso se la PG interviene successivamente con finalità probatorie.
Quali lezioni trarre da queste decisioni
- In casi di incidente e possibile guida in stato di ebbrezza, ogni accertamento volto a rilevare il tasso alcolemico deve rispettare le garanzie difensive: l’indagato deve sapere di poter avere un difensore.
- La funzione dell’atto (cura vs prova) è decisiva: non basta che il prelievo sia avvenuto in ospedale, se la PG lo richiede per prove.
- Gli operatori — polizia giudiziaria e sanitari — devono essere consapevoli della differenza: la semplice raccolta del sangue per motivi clinici non è soggetta all’avviso; l’uso a fini probatori sì.
- Dal punto di vista difensivo, l’esame della documentazione (moduli firmati, tempi, avvisi) è cruciale per verificare la validità delle prove.
- Incertezza e complessità: le distinzioni non sempre sono evidenti; serve verifica caso per caso.
La questione del prelievo ematico su richiesta della polizia giudiziaria — ai fini di accertamenti sul tasso alcolemico — resta delicata. Le sentenze più recenti (2025) confermano con chiarezza che l’assenza di un avviso al difensore può determinare la nullità dell’intero accertamento. Allo stesso tempo, ribadiscono che non basta che il sangue sia stato prelevato in ospedale per motivi sanitari: se la PG interviene successivamente con finalità probatorie, serve ugualmente l’avviso. Da ciò discende che ogni atto giudiziario va analizzato attentamente, verificando tempi, procedure e finalità. Per questo motivo, la difesa — se ritiene che le formalità non siano state rispettate — deve tempestivamente sollevare l’eccezione.