Sono subentrate, negli ultimi giorni, delle precisazioni a proposito della revoca della patente. La Corte Costituzionale, in data 27 ottobre, ha emesso la sentenza n. 194, con la quale si è pronunciata sul tema di revoca della patente a causa di guida in stato d’ebbrezza. A sollevare la questione dinanzi alla Suprema Corte, la Corte d’Appello di Milano.
Revoca della patente: contestazione del dettato di cui alla L. n. 120/2010
Quest’ultima ha espresso, nell’ambito della questione sollevata, un parere secondo cui la L. n.120/2010 entrerebbe in contrasto con dei principi sanciti dalla Costituzione. La legge suddetta contempla l’applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, nel caso in cui, il conducente che abbia causato l’incidente stradale sia stato rinvenuto con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/L, a seguito del relativo test.
A detta della Corte d’Appello di Milano, la norma, la quale prevede appunto un’applicazione automatica della sanzione di revoca della patente, entrerebbe a contrasto dell’art. 3 della Costituzione, oltre che con il principio di offensività. Il suddetto principio trova a sua volta il proprio fondamento in un altro principio costituzionale, quello di legalità, così come sancito dall’art. 25, comma 2 della Costituzione.
Per come la disposizione da ultimo citata afferma, un soggetto è da ritenersi punibile solamente per un fatto che l’ordinamento prevede ed identifica in qualità di reato. Ne conseguirebbe che, trattandosi di un’applicazione automatica della sanzione, che parte dalla condizione del soggetto alla guida, essa non considererebbe il danno, eventualmente arrecato in concreto dal soggetto medesimo.
La Corte rimettente si è anche appellata, per lo stesso principio, agli altri articoli costituzionali dai quali desumerlo. Parliamo degli artt. 13, 27 (comma 1 e 3). Le disposizioni in riferimento parlano del principio secondo cui, per condotte diverse, corrispondono differenti gradi di offensività e di colpevolezza.
L’accusa al dettato legislativo di cui alla L. 120/2010 è stata quella, da parte della Corte d’Appello di Milano, di applicare ai casi di minore gravità lo stesso impianto sanzionatorio riferito ai casi più gravi. In altri termini, la detta applicazione finirebbe per rivelarsi, in un numero molto rilevante di casi, sproporzionata e altresì irragionevole, come del resto la norma stessa da cui l’applicazione deriva.
La questione sulla mancata discrezionalità in giudizio per il ritiro della patente
Si lamenta quindi la mancata discrezionalità, conferita al giudice, così che possa comminare una sanzione accessoria più blanda sul piano amministrativo. Ciò nei casi in cui essa si rivelerebbe opportuna, in proporzione all’offensività comminata con il fatto accaduto.
Per l’esattezza, il sistema giuridico, sulla base di quanto disposto dalla L. 120/ 2010, non consentirebbe la sanzione di minore gravità per infrazioni di minore gravità, per come le stesse identificate da altre disposizioni di legge. Il riferimento è, a tal proposito, all’art. 186 del Codice della Strada, ai commi 2 (lett. c) e 2 bis, nelle rispettive parti in cui non si prevede il riferimento al guidatore che non abbia cagionato danni a terze persone.
Inerentemente al verdetto pronunciato dal giudice, la Corte rimettente ha sollevato altresì un’altra questione: prevedere la revoca della patente per via automatica, per il conducente fermato in stato d’ebbrezza, sarebbe in netto contrasto con altra sentenza della Corte Costituzionale. La sentenza citata è la n. 88 del 2019, con la quale è venuta meno l’obbligatorietà della revoca della patente nei casi disciplinati dagli artt. 589 bis e 590 bis del Codice Penale.
Le fattispecie trattate dalle due disposizioni codicistiche in materia penale, appena citate, sono rispettivamente la morte o altri danni da lesioni cagionati ad altra persona. La Suprema Corte si è espressa per il mancato obbligo di revoca della patente, purché sia assente uno stato di ubriachezza.
Stando così le cose, la Corte d’Appello di Milano ha voluto sottolineare che, nelle suddette fattispecie, si contemplano fatti gravissimi causati dall’incuria del conducente del veicolo. Incuria data da una guida pericolosa, in netta contrarietà a quelle che sono le norme del Codice della Strada. E, se in tali condizioni, seppur in assenza di ubriachezza, il giudice non è obbligato alla revoca della patente per l’imputato, si può pensare a come la stessa possa apparire fuori luogo per un conducente fermato in stato d’ubriachezza che non abbia arrecato alcun danno, o un danno lieve, ad altri.
Le risposte ai quesiti sull’automatico ritiro della patente nella sentenza della Suprema Corte
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 194 del 27 ottobre 2023, ha dato risposta ai quesiti sollevati con le questioni di legittimità costituzionale. In particolare, rispetto al presunto contrasto fra la Legge n. 120/2010 e gli articoli 13, 25 comma 2, 27 commi 2 e 3, la Corte Costituzionale ha rigettato il ricorso per inammissibilità delle questioni costituzionali sollevate.
Per quel che riguarda invece le questioni di legittimità costituzionale fra la legge in esame e l’art. 3 della Costituzione, la Suprema Corte ha pronunciato un giudizio di infondatezza delle medesime. Il giudizio d’inammissibilità è stato pronunciato per mancanza di motivazione, che avrebbe dovuto essere anteposta dal magistrato rimettente. Il magistrato si è infatti limitato a richiamare dei parametri costituzionali a difesa del principio di offensività, ma in ciò senza porre alcuna distinzione e senza avanzare, per ciascuno dei dettati costituzionali richiamati, una motivazione specifica e adeguata illustrazione della medesima.
Il che ha condotto la Corte Costituzionale a pronunciarsi per una manifesta infondatezza nella relativa sentenza. Per quanto attiene gli altri articoli costituzionali a cui la Corte d’Appello di Milano si è richiamata, la Corte Costituzionale si è espressa, per come anticipato, con un giudizio di infondatezza.
La Suprema Corte parte da una premessa secondo cui, vi è il riconoscimento che una disposizione sanzionatoria rigida urterebbe contro la costituzionalità del sistema penale. Il tutto con un dubbio di legittimità costituzionale che può essere superato solamente qualora si dimostri l’illecito sanzionato e la sanzione medesima. La sanzione, in altri termini, dovrà sempre risultare proporzionata a quell’insieme di comportamenti, tutti riconducibili a quella specifica tipologia di reato.
Il richiamo alle sentenze già pronunciate dalla Corte Costituzionale
Nel pronunciare detta premessa, la Suprema Corte ha richiamato anche delle sentenze in precedenza emesse, con un contenuto almeno in parte volto a ribadire questo concetto. Le sentenze in questione sono la n. 266/2022, n.185/2021, n. 88/2019, n. 222/2018. Parlando di “sospetto” sulla legittimità costituzionale della norma che prevede un’applicazione automatica della sanzione, la Corte Costituzionale afferma altresì che, la predetta norma, potrebbe rivelarsi portatrice d’incostituzionalità, il che non avviene in ogni caso.
Sull’ultimo punto, la Corte Costituzionale rigetta apertamente il ragionamento della Corte ricorrente, con la quale ha sollevato il ricorso. Se, dunque, una norma prevede un’applicazione automatica della sanzione, non è già di per sé incostituzionale. Ma serve dimostrare, altro aspetto affermato dalla Suprema Corte, che la struttura della fattispecie di reato sia proporzionata ad un’intera serie di comportamenti tipizzati, i quali si riconducono tutti alla stessa.
Nel fattispecie di reato che qui trattiamo, quindi, il conducente viene fermato dalle forze dell’ordine con un tasso alcolemico eccessivo. Una fattispecie che si rifà ad una serie di comportamenti tipizzati, gli stessi di chi mette in pericolo la vita altrui, oltre che la propria, nel corso della guida su strada.
Si tratta di principi da applicare anche alle sanzioni amministrative, le quali condividono con le sanzioni penali una finalità punitiva. Sia nelle sanzioni penali che in quelle amministrative dovrà sussistere un rapporto di proporzionalità tra la sanzione e la gravità dell’illecito. Ma con la precisazione che, tale proporzione, dovrà verificarsi anche fra la fattispecie di reato e tutti i comportamenti tipizzati ad essa relativi. Qualora non dovesse sussistere il rapporto di proporzionalità inteso nella predetta maniera, solamente allora si registrerà un profilo d’incostituzionalità della norma posta in essere.
La Corte Costituzionale, d’altronde, si era già pronunciata su questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto norme recanti la previsione della revoca della patente, disposta dal prefetto. Il richiamo è qui alle sentenze della Corte Costituzionale n. 246/2022, n. 99/2020, n. 24/2020, n. 22/2018. Parliamo, per queste sentenze, della sanzione amministrativa della revoca di patente. Sotto il profilo penale, la patente può essere ritirata per sanzione accessoria disposta dal giudice penale. Anche su questo tema, la Corte Costituzionale non ha mancato di esprimersi nel recente passato, e ha anche richiamato le relative sentenze pronunciate, nella pronuncia che qui trattiamo.
Sono, nello specifico, le sentenze della Corte Costituzionale n. 266/2022, n. 88/2019. Nelle sentenze richiamate, sia inerentemente alla sanzione amministrativa che alla sanzione penale accessoria, la Corte fa notare nell’attuale pronuncia, come i suddetti principi espressi in apertura del verdetto siano rispettati. E sono rispettati anche nel caso dell’ultima sentenza richiamata, la n. 88/2019. Nella stessa sentenza, la questione sollevata aveva avuto un riscontro positivo e di totale accoglimento della Corte, riguardo l’incostituzionalità dell’art. 222, comma 2, del Codice della Strada.
Il medesimo prevedeva che, la sanzione amministrativa di revoca della patente su diverse ipotesi ad ampio raggio, e sia che le stesse siano aggravate da fatti gravissimi (come l’omicidio stradale, o lesioni personali gravi alla persona), sia che non vi sia aggravamento. In particolare, a tracciare il profilo d’incostituzionalità per la suddetta norma era la parte mancante della previsione. Sarebbe stata necessaria, affinché la norma risultasse costituzionale, che prevedesse una disposizione alternativa, da parte del giudice, al ritiro della patente.
Il magistrato chiamato a decidere sul caso, avrebbe dovuto disporre della libertà di comminare, per i casi meno gravi, la sola sospensione della patente. In quell’occasione, la Corte ha appunto fatto riferimento ad un “indifferenziato automatismo sanzionatorio“. Lo stesso automatismo avrebbe potuto dar luogo a possibili trattamenti irragionevoli e di disparità. Ma, nell’ambito della stessa sentenza n.88/2019, la Suprema Corte aveva comunque escluso un contrasto rispetto all’art. 3 della Costituzione per una determinata altra parte dell’art. 222, comma 2, del Codice della Strada.
La parte è quella relativa alla sanzione, fissa e immutabile, della revoca di patente per violazioni di omicidio stradale e lesioni gravi, aggravate ulteriormente dal tasso alcolemico. Tasso alcolemico naturalmente superiore a 1,5 g/l. In questa sentenza precedente dunque, la Corte aveva fatto valere il ragionamento secondo cui, il guidatore in stato d’ubriachezza si era già posto nella condizione di nuocere, per il solo fatto di aver guidato il veicolo nelle suddette condizioni. Ha ritenuto pertanto legittima l’applicazione automatica della sanzione.
Nelle sentenze n. 99/2020 e n. 24/2020, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell’art. 120 C.d.S., nella parte in cui il medesimo Codice della Strada prevedeva che il prefetto provvedesse obbligatoriamente alla revoca della patente di guida, anziché prevedere la possibilità per il prefetto di procedere in tal senso. Disposto che valeva per soggetti sottoposti, o che lo erano stati in precedenza, a misure di sicurezza personali o di prevenzione.
Analogo esito (dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’automatismo) si è avuto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 22/2018, per la revoca della patente conseguentemente alla condanna per reati che riguardassero gli stupefacenti. In quell’occasione la Corte ha ritenuto necessaria la valutazione del reato specifico, che non sempre avrebbe determinato uno stato di pericolosità alla guida.
Per lo stesso motivo, anche il ritiro della patente comminato ad un custode di un veicolo sul quale gravi un provvedimento di sequestro. Custode che circoli abusivamente con il veicolo sequestrato, o consenta ad altri di circolarvi. Anche in questo caso, e lo prevede la sentenza n. 246/2022, si rende necessaria una valutazione della pericolosità apportata dal soggetto.
La sentenza n. 266/2022, ha invece ritenuto infondata la questione con riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione era stata sollevata per via dell’art. 176, comma 22, riguardante il divieto d’inversione di marcia sulle autostrade. Fattispecie per cui la norma prevede, in ogni caso, la revoca della patente come sanzione amministrativa accessoria. Nella questione sollevata si faceva presente che, anche i conducenti che effettuano l’inversione di marcia nei piazzali antistanti ai piazzali d’ingresso e d’uscita vicino ai caselli sarebbero stati assoggettati obbligatoriamente alla medesima sanzione.
La dichiarazione d’infondatezza da parte della Corte era subentrata in conseguenza della riflessione secondo cui, anche l’inversione di marcia compiuta nei suddetti piazzali, seppur comprendendo uno spazio più ampio per la manovra, è anch’essa molto pericolosa per l’incolumità altrui, oltre che per la propria.
La questione attuale, rapportata all’art. 186 C.d.S.
Menzionate queste importanti premesse, torniamo alla questione di legittimità costituzionale da ultimo sollevata sul tema. Con riferimento all’articolo 186 del Codice della Strada, la Corte Costituzionale ha fatto notare come, la fattispecie che essa contempla, pena principale e sanzione accessoria procedono di pari passo, in una scala di gravità “progressivamente maggiore”.
Ci sono quindi diversi gradi d’intensità per la sanzione, in correlazione con il tasso alcolemico effettivamente riscontrato dagli agenti al controllo su strada. Il fine è quello di ottenere la prevenzione, oltre che la repressione, di comportamenti obiettivamente pericolosi nell’ambito della circolazione stradale. La disposizione di legge comprende una sanzione amministrativa accessoria, la quale si concretizza nella forma più blanda, in una sospensione della patente per 3 mesi (per le condotte meno gravi), fino ad arrivare, per l’appunto, alla guida in stato d’ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
L’impianto sanzionatorio complessivo, cui l’autore dell’infrazione va incontro, comprende un’aggravante, dovuta al fatto di aver causato un incidente. L’imputato, nel caso d’incidente, dovrà rispondere comunque del danno cagionato a terzi. Così come, sempre l’imputato, potrebbe aver provocato con la propria condotta un incidente di modesta portata, o anche non aver causato alcun incidente. In quei casi non si registra l’aggravante, ma ad ogni modo la condotta d’aver guidato in condizioni non idonee, e quindi pericolose per la salvaguardia della sicurezza pubblica.
La sanzione del ritiro della patente, così come predisposta dal Legislatore, non è stata dunque ritenuta irragionevole dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 194/2023. Il conducente dimostra infatti una temporanea inaffidabilità nella guida, della quale è consapevole e sempre consapevolmente ha compiuto la relativa azione. E la Corte giudica altresì non irragionevole il livello di prevenzione a cui la norma mira.
Tornando sulla questione dell’automaticità del dispositivo sanzionatorio, appare del tutto legittima, nella lettura della Corte Costituzionale, la scelta di non distinguere la gravità dell’incidente (che potrebbe anche essere nulla, essendo l’incidente del tutto assente), solo ed esclusivamente ai fini della revoca della patente. Il tutto rientra in una sanzione volta a prevenire la guida in condizioni fisiche e psichiche alterate.
Per la Corte Costituzionale non sussiste alcun “indifferenziato meccanismo sanzionatorio”, in conformità con quanto dichiarato già in occasione della sentenza n.88/2019. E con la pena complessiva che può comunque variare tra un minimo e un massimo livello, essendo la revoca della patente prevista solamente per l’aspetto attinente alle condizioni del soggetto alla guida.
La questione d’illegittimità nel raffronto con le disposizioni penali
La Corte Costituzionale ha replicato, nel medesimo testo della sentenza, anche al raffronto operato dalla Corte ricorrente fra il dispositivo sanzionatorio individuato e le previsioni di cui agli artt. 589-bis e 590-bis del Codice Penale. Vale a dire il paragone, rispettivamente, con la posizione del condannato per omicidio stradale e quella del condannato per lesioni stradali gravi o gravissime.
Il magistrato, come già fatto notare, dispone in questi casi d’una scelta discrezionale tra la commissione della revoca della patente o della sua sospensione. Il confronto, operato alla luce del tertium comparationis, non è stato ritenuto valido proprio perché il principio del tertium comparationis non è stato ritenuto applicabile in questa fattispecie. Le disposizioni del Codice Penale infatti, disciplinano la fattispecie di un soggetto che provoca un incidente stradale, avente come conseguenze la grave compromissione dell’integrità fisica di una terza parte. Soggetto che può ritrovarsi anche in uno stato di tasso alcolemico eccessivo, concentrandosi la disposizione sul danno causato dall’incidente, in questo caso.