Pene concorrenti eseguite come un’unica sanzione

Novembre 21, 2023
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Pene concorrenti
Pene concorrenti

Cumulo delle pene concorrenti per condanne multiple: il PM è tenuto a unificarle. Superando i limiti per le misure alternative, l’esecuzione non può essere sospesa.

Secondo la recente sentenza della Cassazione penale (n. 43531/2023), il pubblico ministero non può eseguire separatamente le singole condanne nel caso di molteplici condanne definitive, al fine di consentire la sospensione dell’esecuzione in modo autonomo considerando ciascuna condanna singolarmente.

La vicenda

La sentenza in questione riguarda il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania contro l’ordinanza emessa dalla stessa Corte, che dichiarava la nullità del provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti e dell’ordine di esecuzione della pena complessiva di quattro anni, sette mesi di reclusione ed Euro 600,00 di multa. Tale pena non era stata sospesa a causa del superamento del limite di quattro anni e della presenza di un reato ostativo, come previsto dall’articolo 628 comma 3 del codice penale.

L’ordine di esecuzione riguardava un individuo condannato con una sentenza del Tribunale di Ragusa il 9 ottobre 2008 (irrevocabile il 10 novembre 2008) e con una sentenza della Corte d’appello di Catania il 13 ottobre 2021 (irrevocabile il 27 gennaio 2023). La Corte territoriale ritenne che non fosse possibile cumulare le pene poiché per il secondo procedimento l’imputato aveva richiesto l’applicazione di una sanzione sostitutiva in seguito alla decisione della Corte di cassazione il 27 gennaio 2023 (e quindi ancora pendente al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 150 del 2022).

Il Procuratore generale sollevò la questione della violazione del D.Lgs n. 150 del 2022, degli articoli 656 e 663 del codice di procedura penale, dell’articolo 95 del D.Lgs n. 150 del 2022 e dell’articolo 59 lett. d) della legge n. 689 del 1981.

In particolare, sottolineò che a causa del superamento dei limiti di pena previsti per la concessione delle pene sostitutive e della natura ostativa del reato di rapina (come stabilito dalla sentenza del 13 ottobre 2021 della Corte d’appello di Catania), l’ordine di esecuzione delle pene concorrenti non poteva essere evitato, in quanto non era praticabile suddividere la pena come indicato nell’ordinanza dei giudici territoriali.

Pene concorrenti: la sentenza

La Corte competente per il ricorso ha ritenuto che il ricorso stesso dovesse essere accolto, contestando l’assunto dei giudici territoriali secondo il quale la presentazione dell’istanza di sostituzione della pena ex art. 95 del D.Lgs n. 150/2022 non avrebbe creato un giudicato sulla modalità di espiazione della pena nella seconda sentenza.

Basandosi sul testo letterale della norma in questione, che stabilisce disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive per pene detentive brevi e prevede che “il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto – cioè il 30 dicembre 2022, D.L. n. 162 del 2022, ex art. 6 – può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della L. 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza”, la Corte di cassazione ha sottolineato l’erronea affermazione del giudice dell’esecuzione (la Corte d’appello) riguardante l’assenza di un giudicato sulla modalità di espiazione della pena nella seconda sentenza.

È emersa chiaramente la relazione tra la presentazione dell’istanza e il passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Questa situazione non ha nulla a che fare con quella disciplinata dalla nuova introduzione dell’art. 545-bis c.p.p., che consente al giudice di merito di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni anticipando, nella fase della cognizione, diverse forme di esecuzione extra-carceraria previste dalla legge e di integrare il dispositivo a tale scopo.

Per quanto riguarda il concorso di pene detentive, la Corte di cassazione ha ricordato che ai fini dell’esecuzione di una condanna a pena detentiva, il pubblico ministero è tenuto ad emettere immediatamente l’ordine di carcerazione e, nel caso di condanne per reati diversi, è tenuto a determinare la pena complessiva.

In conclusione

Ciò significa che, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ognuna delle quali, considerata singolarmente, darebbe luogo alla sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, il pubblico ministero deve procedere al cumulo delle pene. Se la pena complessiva supera i limiti di legge per i quali è prevista la concessione di misure alternative, non può disporre la sospensione dell’esecuzione come previsto dall’articolo 656 c.p.p.

La Corte ha deciso che con l’espressione “stessa condanna” nell’articolo 656 comma 7 c.p.p., il legislatore si riferisce ad una delle condanne incluse nel cumulo. Questo significa che tutte le condanne vengono considerate come se fossero parte di una sola pronuncia e vengono eseguite contemporaneamente.

Di conseguenza, non è possibile sospendere l’esecuzione delle singole condanne separatamente. Sono state avanzate diverse interpretazioni, ma la Corte ha replicato che una volta effettuato il cumulo, come richiesto sia dal pubblico ministero che dal giudice dell’esecuzione, le pene detentive temporanee inflitte con sentenze separate vengono considerate come una pena unica per ogni effetto giuridico, come stabilito dall’articolo 76 c.p.

Di conseguenza, il condannato è soggetto all’esecuzione simultanea di tutte le condanne incluse nel titolo esecutivo unificato, che deriva dal provvedimento di unificazione di pene concorrenti, e non può richiedere la separazione dell’esecuzione per le singole pronunce. In conclusione, la Corte ha ritenuto corretto il cumulo operato dal pubblico ministero e ha annullato l’ordinanza dei giudici territoriali.

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