Se l’INPS sbaglia, chi paga?

Marzo 19, 2025
3 mins read
inps

Se l’INPS sbaglia, ad esempio per aver corrisposto erroneamente delle somme, chi paga?

A fornirci una risposta è stata, con sentenza n. 482/2017, la Corte di Cassazione sezione lavoro. Nella pronuncia, i giudici di legittimità hanno specificato che l’Inps rettificare in ogni momento le pensioni a causa di errori di ogni natura. Non può però comunque recuperare le somme che sono già state corrisposte, salvo il caso di indebita prestazione dipendente dal dolo del soggetto interessato.

Con la sentenza ora in esame, pertanto, la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Inps contro una precedente senza in appello, che aveva riconosciuto a un avvocato il diritto alla retribuzione e al trattamento di quiescenza corrisposti dall’Inps durante il rapporto di lavoro intercorso, e l’attribuzione della pensione dalla data delle dimissioni.

Il ricorso dell’Inps

Proviamo a riassumere brevemente la vicenda. Con il ricorso l’ente previdenziale ha lamentato come la Corte d’appello abbia ritenuto che sia per la maggiorazione della retribuzione percepita, sia per il trattamento di fine rapporto lavoro che è ad essa correlato, contrariamente da quanto sostenuto dai giudici di prime cure, il principio applicabile sia quello dell’art.  2126 c.c., invece che quello dell’art. 2033 c.c., sulla base di quello che è stato considerato un presupposto erroneo, dell’equiparazione della fattispecie a quella del contratto di lavoro invalido, per quel che attiene agli effetti retributivi del lavoro già prestato.

Sempre secondo l’Inps, i giudici di secondo grado avrebbero erroneamente considerato che la norma succitata trovi applicazione anche nel caso di attribuzione di mansioni superiori. E, che nel caso ora in esame, si sia in presenza di un’ipotesi di annullamento dell’atto di conferimento di mansioni superiori che risulterebbe equiparabile all’annullamento del contratto di cui all’art. 2116 c.c.

Per l’Inps, si legge ancora nelle lamentele dell’ente,

l’errore di fondo in cui sarebbero incorsi i giudici di secondo grado, i quali hanno considerato l’attribuzione al (omissis) del I livello differenziato di professionalità come attribuzione anche di altre e superiori mansioni rispetto al c.d. livello iniziale, falsamente applicando l’art. 2126 c.c., e senza considerare, invece, che il caso di specie attiene alla sorte degli eseguiti pagamenti di somme corrispondenti a una maggiore retribuzione provvisoriamente attribuita ad un pubblico dipendente in base all’esito non definitivo di una selezione concorsuale che, a seguito di un procedimento giurisdizionale svoltosi in contraddittorio con il dipendente stesso, sia stato successivamente annullata dal giudice amministrativo con decisione definitiva.

In altri termini, a parere dell’ente previdenziale il maggiore trattamento retributivo provvisoriamente corrisposto al dipendente pubblico in seguito all’esito di una selezione per concorso, ancora soggetta a sindacato giurisdizionale, non può assumere la connotazione di un acquisito diritto e come tale viene meno il titolo dei relativi pagamenti se il sindacato sugli atti della selezione concorsuale (cosa che è peraltro avvenuta nella fattispecie) si conclude con una decisione definitiva e irretrattabile di annullamento.

Infine, l’Inps ha dichiarato di essere legittimato a recuperare l’importo indebitamente erogato della quota indebita della pensione a carico del Fondo integrativo aziendale per tutto il periodo della sua erogazione.

Cosa ha detto al Cassazione

Per i giudici della Suprema Corte, però, i motivi delle lamentele dell’Inps non sono fondate.

Innanzitutto, gli ermellini sanciscono che

il riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente espletate prescinde dalla legittimità della relativa assegnazione e che, anche nel caso in cui la promozione sia stata illegittima, troverebbe applicazione l’art. 2126 c.c., in base al disposto del quale la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

Da ciò ne deriva che, nel periodo di lavoro in questione, il lavoratore deve essere remunerato per il lavoro svolto nella qualifica attribuita, in via legittima o illegittima.

In aggiunta a ciò, affermano i giudici di Cassazione, nell’ipotesi di recupero che deriva dall’annullamento di un inquadramento illegittimo di un proprio dipendente, la Pubblica Amministrazione non potrà che tenere in considerazione il principio di corrispettività delle prestazioni di lavoro subordinato medio tempore espletate.

Non deve dunque procedere alla ripetizione in caso di mansioni effettivamente svolte.

L’applicabilità dell’articolo 2126 del codice civile

Si giunge così all’opportunità di ricordare che proprio dall’applicabilità dell’art. 2126 c.c. – che rende intangibile la retribuzione e la pensione che matura alla stregua della retribuzione corrisposta – deriva l’infondatezza dell’altro motivo di ricorso dell’Inps, posto che l’articolo in questione assicura la debenza e delle retribuzioni, e che il dpR n. 818/57 assicura la compatibilità dei contributi indebitamente versati che rendono non più indebita la pensione maturata.

Nella fattispecie in esame, si legge ancora nelle motivazioni della Suprema Corte,

era proprio l’Inps, quale datore di lavoro, che versava i contributi in favore del (omissis), che l’Istituto considera indebiti; inoltre, l’accertamento dell’indebito versamento (…) è, all’evidenza, posteriore di oltre cinque anni dalla data dell’ultimo versamento contributivo.

Tutto ciò riassunto, ne deriva che considerato che sono i contributi a far maturare il diritto alla pensione, una volta che gli stessi – anche se indebiti – sono consolidati per il decorso del quinquennio, su loro matura regolarmente la pensione, stante la loro computabilità agli effetti della prestazione pensionistica.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Latest from Blog