Stando a quanto affermato con lโordinanza n. 13748 del 22 maggio 2025 dalla Corte di Cassazione, le molestie sessuali verso un collega costituiscono una discriminazione sul lavoro, legittimando cosรฌ il licenziamento di chi le compie.
Ricostruiamo brevemente i fatti e come si sia giunti a tale opinione.
I fatti
La sentenza n. 3819/2023 del Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso con cui una dipendente aveva impugnato il licenziamento per giusta causa, intimatole dal datore di lavoro con lettera del 10/3/2023, a seguito di contestazione del 17/2/2023, con cui erano state addebitate alla lavoratrice condotte come:
- aver proferito in piรน occasioni ed in maniera continuativa frasi a contenuto sessuale e manifestato attenzioni indesiderate, all’indirizzo di un collega e nell’interazione lavorativa con quest’ultimo;
- aver proferito frasi a contenuto sessuale indirizzate anche ad altro lavoratore;
- aver svolto apprezzamenti denigratori ed offensivi nei confronti di un superiore gerarchico.
Il Tribunale ha ritenuto le prove orali avessero confermato lโaddebito relativo alle molestie sessuali di cui al punto 1), e che questi fatti sono idonei, anche da soli, a determinare il venir meno del rapporto fiduciario con il datore di lavoro, ponendosi infatti il comportamento della dipendente nei confronti del collega in grave contrasto anche con il Codice di Condotto approvato dalla societร e con le regole del vivere civile.
Il ricorso della lavoratrice arriva in appello. Qui, con sentenza n. 471/2024, la Corte dโAppello di Milano parzialmente riforma la sentenza di primo grado, dichiarando lโillegittimitร del licenziamento. Accertata la risoluzione del rapporto di lavoro, ha condannato la societร a pagare alla lavoratrice unโindennitร a titolo di risarcimento pari a 12 mensilitร .
La Corte territoriale rigetta i motivi di appello svolti dalla lavoratrice con riferimento alla prova dei fatti addebitati, condividendo la valutazione delle risultanze istruttorie di cui alla sentenza impugnata. Ha accolto il terzo motivo relativo alla dedotta insussistenza della giusta causa di recesso e di sproporzione della sanzione espulsiva.
Sul punto, peraltro, la Corte ha ritenuto che “il datore di lavoro, in considerazione della mancanza di procedimenti disciplinari precedenti a carico della lavoratrice e di significativi effetti dannosi per l’organizzazione aziendale, avrebbe ben potuto (e dovuto) graduare la risposta disciplinare, adottando sanzioni di maggiore e progressiva gravitร , prima di giungere al licenziamento in tronco“.
Contro questa pronuncia propone ricorso per cassazione il datore di lavoro.
Il motivo di ricorso
Con il solo motivo di ricorso la societร lamenta la violazione e la falsa applicazione dellโarrt. 2119 c.c., dellโart. 2106 c.c., dellโart. 26 d.lgs. n. 198/06, dellโart. 1 par. 3 e 5 della Direttiva 2002/73/CE e dellโart. 2087 c.c., per non avere la Corte dโAppello compiuto lโattivitร di integrazione e di valutazione delle clausole generali della giusta causa e della proporzionalitร della sanzione espulsiva secondo standard conformi ai valori dellโordinamento che trovino conferma nella realtร sociale, avuto riguardo anche all’impianto generale di tutela dettato dal quadro normativo e da quello aziendale, al fine di determinare l’eventuale rottura del vincolo fiduciario tra le parti e la possibilitร di prosecuzione o meno del rapporto di lavoro in seguito alle condotte di molestie sessuali poste in essere dalla lavoratrice.
In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello di Milano – nell’affermare la sproporzione tra le condotte accertate e la sanzione espulsiva, nonostante la ritenuta rilevanza disciplinare delle condotte stesse e lโincidenza sulle dinamiche lavorative – non ha correttamente integrato e specificato le due clausole generali previste dall’art. 2119 c.c. e dall’art. 2016 c.c., in quanto non ha preso a riferimento per compiere tale operazione i valori ben piรน pregnanti – rispetto alla mera assenza di precedenti disciplinari e di danni arrecati all’organizzazione aziendale – radicati nella coscienza generale ed espressione di principi cardine dell’ordinamento generale e, nello specifico, i principi e le norme dettate in materia di tutela dalle molestie sessuali e dalle discriminazioni sul luogo di lavoro. E, infine, i principi che hanno ispirato il Codice di Condotta adottato dalla societร .
Ancora, la lavoratrice ha dedotto l’omessa applicazione della tutela specifica dettata dal Codice delle pari opportunitร , d.lgs. n. 198 del 2006 ed in particolare dall’art. 26 che al comma 3- ter, che ha rafforzato ulteriormente gli obblighi di tutela posti a carico dei datori di lavoro.
Ancora, ha dedotto lโomessa applicazione della Direttiva 2002/73/CE relativa all’attuazione del principio della paritร di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro โ richiamatl dal datore di lavoro nella lettera di licenziamento – ed il divieto, dalla stessa sancito, di molestie e molestie sessuali, in quanto considerate discriminazioni fondate sul sesso.
Infine, la lavoratrice ha dedotto lโomessa applicazione del prot. 5 allegato al CCNL Calzaturifici dedicato alla Tutela della dignitร personale dei lavoratori, allegato ex art. 369 c.p.c. doc. 12 e riprodotto in ricorso nelle parti rilevanti e, infine, la violazione del disposto dell’art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare lโintegritร fisica e la personalitร morale dei prestatori di lavoro.
Ulteriormente, la lavoratrice ha evidenziato che sia dal Codice di Condotta dei dipendenti della societร che dal Regolamento Aziendale adottato dal datore di lavoro, emergeva chiaramente l’importanza attribuita dalla societร al tema della paritร di genere, del rispetto della persona, della prevenzione e repressione delle molestie sessuali e della tutela dei propri dipendenti da tali comportamenti.
Il ricorso viene accolto
I giudici accolgono il ricorso premettendo che il primo addebito contestato alla dipendente le imputava di aver posto in essere “ripetuti comportamenti di molestia sessuale nei confronti del (collega), confermati da piรน soggetti” “pronunciando frasi indecorose ed a sfondo sessuale, tali da costringerlo ad evitare di interfacciarsi con il suo tavolo di lavoro.
In particolare, lโaddebito traeva origine dalla denuncia presentata dal collega alla societร nel quale si riferiva di essere stato vittima di molestie sessuali sul luogo di lavoro da parte della lavoratrice imputata, riportando due specifici episodi, avvenuti nell’arco di due mesi, e di essere stato oggetto di continue richieste di recarsi al reparto controllo tomaie per futili motivi e che tale situazione aveva indotto il collega a cercare di limitare qualsivoglia contatto con la lavoratrice con conseguenti inefficienze e rallentamento del processo produttivo aziendale.
La Corte dโAppello di Milano, anche se ha ritenuto provate nella loro materialitร alcune delle condotte contestate poste in essere dalla lavoratrice a carico del collega, rilevanti sul piano disciplinare, ha perรฒ escluso che potessero integrare un inadempimento di gravitร tale da configurare una giusta causa di licenziamento. A detta dei giudici di seconde cure, infatti, mancava la necessaria proporzionalitร โin considerazione della mancanza di procedimenti disciplinari precedenti a carico di (โฆ) e di significativi effetti dannosi per l’organizzazione aziendaleโ.
La giusta causa di licenziamento
Commentano quindi i giudici di legittimitร che per una consolidata giurisprudenza della propria Corte, la giusta causa di licenziamento di cui allโart. 2119 c.c., posta a fondamento della sanzione espulsiva, integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata mediante una valorizzazione dei fattori esterni alla coscienza generale e dei principi tacitamente che vengono richiamati dalla norma, e quindi attraverso specificazioni che hanno una natura giuridica e la cui disapplicazione รจ deducibile in sede di legittimitร come violazione di legge. L’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici.
โLa sussunzione della fattispecie concreta nella clausola elastica della giusta causa secondo “standards” conformi ai valori dell’ordinamento, che trovino conferma nella realtร sociale, รจ dunque sindacabile in sede di legittimitร con riguardo alla pertinenza e non coerenza del giudizio operato, quali specificazioni del parametro normativo avente natura giuridica e del conseguente controllo nomofilattico affidato alla Corte di cassazioneโ โ si legge ancora nella sentenza.
Il sindacato di legittimitร ex art. 360, n. 3, c.p.c. รจ pertanto praticabile in rapporto all’attivitร di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c. nei casi in cui gli “standards” valutativi, sulla cui base รจ stata definita la controversia, finiscano per collidere con i principi costituzionali, con quelli generali dell’ordinamento, con precise norme suscettibili di applicazione in via estensiva o analogica, o si pongano in contrasto con regole che si configurano, per la costante e pacifica applicazione giurisprudenziale e per il carattere di generalitร assunta, come diritto vivente.
Quindi, per stabilire se sussiste o meno la giusta causa di licenziamento e se รจ stata rispettata la regola codicistica della proporzionalitร della sanzione, bisogna accertare in concreto se, in rapporto alla qualitร del singolo rapporto tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d’opera e, quindi, alla qualitร e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava โ la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solamente nel suo contenuto obiettivo, quanto anche nella sua portata soggettiva, specie in relazione alle particolari circostanze e condizioni in cui รจ posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti e all’intensitร dell’elemento psicologico dell’agente, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, cosรฌ da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente.
Ora, nella fattispecie in esame la sentenza impugnata non รจ ritenuta condivisibile per la non corretta individuazione e applicazione del parametro normativo e delle relative specificazioni inerenti la sussistenza della giusta causa e la proporzionalitร della sanzione.
I giudici della Suprema Corte ricordano in primo luogo che la Corte distrettuale non ha infatti considerato le modalitร oggettive e soggettive con cui la condotta รจ stata posta in essere, nรฉ che avesse effettivamente inciso sulle dinamiche lavorative. Inoltre, non รจ stata considerata la circostanza che i comportamenti di molestia sessuale nei confronti del collega sono stati posti in essere alla presenza di altri colleghi di lavoro.
In aggiunta a ciรฒ, i giudici di Cassazione ricordano come non sia conforme ai valori della realtร sociale ed ai principi dell’ordinamento la valutazione operata dalla Corte territoriale che ha ricondotto la condotta della lavoratrice a un mero comportamento “rilevante sul piano disciplinare“, considerando, ai fini del giudizio di proporzionalitร solo l’assenza di precedenti disciplinari e di “significativi effetti dannosi per l’organizzazione aziendale”, senza perรฒ porre a raffronto tali elementi con valori che sono piรน pregnanti e che sono ormai radicati nella coscienza generale ed espressione di principi generali dell’ordinamento.
Il richiamo รจ al fatto che ogni intrusione nella sfera intima e assolutamente riservata della persona, effettuata peraltro con modalitร insistenti e persistenti e senza curarsi della presenza di terze persone, “deve essere valutata tenendo conto della centralitร che nel disegno della Carta costituzionale assumono i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2), il riconoscimento della pari dignitร sociale, “senza distinzione di sesso”, il pieno sviluppo della persona umana (art. 3), il lavoro come ambito di esplicazione della personalitร dell’individuo (art. 4), oggetto di particolare tutela “in tutte le sue forme ed applicazioni” (art. 35); tale generale impianto di tutela ha trovato puntuale specificazione nell’ordinamento attraverso la previsione di discipline antidiscriminatorie in vario modo intese ad impedire o a reprimere forme di discriminazione legate al sesso“.
Simili previsioni sono evidentemente rilevanti nella fattispecie ora in esame, poichรฉ significative della volontร del legislatore ordinario di garantire una protezione specifica e differenziata alla posizione di chi si trovi a subire nell’ambito del rapporto di lavoro comportamenti indesiderati per ragioni connesse al sesso, e di rafforzare gli obblighi di tutela posti a carico dei datori di lavoro rispetto a comportamenti dei propri dipendenti che si pongano in contrasto con tali valori fondamentali.
Ancora, come rilevato dalla stessa societร ricorrente, in applicazione il protocollo allegato al CCNL in applicazione statuisce che โle parti concordano sullโopportunitร che il rapporto di lavoro si svolga in un clima aziendale idoneo allo svolgimento dellโattivitร . A tal fine dovrร essere assicurato il rispetto della dignitร della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla condizione sessuale e dovrร essere prevenuto ogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalitร e allโintegritร psico-fisica della lavoratrice e del lavoratoreโ.
In particolare, si legge ancora, saranno evitati comportamenti discriminatori che โdeterminino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali nel luogo di lavoro, la R.S.U. o le Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte“.
Ricordano infatti i giudici che, considerato che le molestie sessuali sul luogo di lavoro, incidendo sulla salute e la serenitร (anche professionale) del lavoratore, comportano l’obbligo di tutela a carico del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., deve ritenersi legittimo il licenziamento irrogato a dipendente che abbia molestato sessualmente un collega sul luogo di lavoro.
Si considera inoltre come la condotta tenuta dalla lavoratrice ha finito con il porsi in grave contrasto anche con il Codice di Condotta approvato dalla societร , con particolare riferimento alla parte in cui si sottolinea che la stessa โmantiene relazioni basate sul rispetto e la fiducia reciproci e si sforza di creare un ambiente di lavoro che non lasci spazio a discriminazioni, molestie (sessuali o morali), intimidazioni o sessismoโ. Il regolamento aziendale stabilisce poi che “saranno oggetto di contestazione disciplinare tutte le infrazioni al CCNL ed al presente Regolamento ed in particolare elenchiamo quelle che possono essere oggetto di licenziamento per giusta causa. L’elenco che segue รจ meramente indicativo e non esaustivo perchรฉ vi possono essere altre mancanze disciplinari, qui non contemplate, ma valutate secondo la “Diligenza del buon padre di famiglia” e altre tipologie previste dal CCNL in vigore, che possono portare alla risoluzione del rapporto. Gli esempi sotto elencati non rispettano un ordine particolare:…b) Disonestร , violenza, insulti a colleghi o al pubblico, condotta immorale in servizio..”.
Tutto ciรฒ premesso, per i giudici della Suprema Corte la sentenza impugnata ha completamento omesso di tener conto di tali elementi al fine di delineare la scala valoriale di riferimento nella integrazione della norma elastica della “giusta causa” di licenziamento.
Come conclusione di quanto sopra, i giudici di Cassazione accolgono il ricorso. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, che procederร ad un nuovo esame della complessiva fattispecie al fine della verifica della sussistenza della giusta causa di licenziamento alla luce della corretta scala valoriale di riferimento come sopra ricostruita e provvedendo, altresรฌ, alle spese del giudizio di legittimitร .