Nellโambito condominiale, la tutela dellโestetica e il decoro architettonico dello stabile sono degli aspetti funzionali allโarmonia e al valore immobiliare che interessano lโedificio medesimo, e, in determinati casi, puรฒ incidere altresรฌ sulla stabilitร della struttura e dunque sulla sicurezza. La giurisprudenza recente, particolarmente la sentenza della Corte di Cassazione n. 12919/2025, ha messo in chiaro come il regolamento del condominio, specie se formatosi contrattualmente, possa contenere norme maggiormente restrittive in confronto alla disciplina generale del Codice Civile, con limiti piรน stringenti alle modifiche apportabili alle proprietร esclusive.
La fattispecie giudiziaria
Nel caso che qui รจ venuto in essere, una condomina, proprietaria di due appartamenti al quinto e sesto piano di uno stabile condominiale, aveva realizzato manufatti, oltre che sulle proprie terrazze, anche sul lastrico solare, senza unโautorizzazione dellโassemblea condominiale. In risposta, il condominio citava la condomina in giudizio, chiedendole la riduzione in ripristino delle opere abusive. Ciรฒ a sostegno che, le medesime, avrebbero alterato lโestetica, e anche la statica dellโedificio, in contrasto col regolamento condominiale a divieto delle modifiche capaci dโalterare la simmetria, lโestetica e lโaspetto generale dello stabile.
Nel decorso in giudizio, la domanda ha subรฌto un rigetto in primo grado, mentre in appello la condomina รจ stata poi condannata alla demolizione delle opere abusive. La questione si รจ poi protratta sino in Cassazione, che ha avuto modo di pronunciarsi in materia di modifiche alle proprietร esclusive.
La natura del regolamento condominiale: contrattuale o regolamentare?
Allo scopo dโinquadrare al meglio la vicenda, bisogna anche inquadrare quella che รจ la natura del regolamento condominiale. Essa, per come abbiamo giร riportato, puรฒ essere contrattuale, ma anche regolamentare. Ed รจ stata la giurisprudenza a riconoscere tale distinzione.
In dettaglio, la giurisprudenza riconosce, quali regolamenti dโorigine contrattuale, quelli redatti dallโoriginario costruttore e allegati agli atti di compravendita. Si pongono a limitazione dei diritti di proprietร esclusiva o a regolazione dellโuso dei beni comuni. I detti regolamenti esigono, per le modifiche, lโunanime consenso da parte dei condรฒmini.
Vi sono poi i regolamenti di natura regolamentare, che la giurisprudenza identifica in quelli adottati dallโassemblea con maggioranza qualificata, a disciplina dellโuso e della gestione delle parti comuni. Questi ultimi sono modificabili mediante maggioranze piรน agevoli.
Nel caso di cui ci stiamo occupando in questa sede, il regolamento era di natura contrattuale, e riportava clausole vietanti qualsiasi aggiunta o variante suscettibili dโalterare lโarmonia architettonica e la simmetria dello stabile.
Il decoro architettonico quale limite alle modifiche
La concezione di decoro architettonico รจ rappresentativa di un limite alla libertร dโapportare modifiche alle proprietร esclusive in condominio. La normativa civilistica, di cui allโart. 1120 comma 4 Cod. Civ., vieta innovazioni che possono arrecare pregiudizio alla stabilitร , alla sicurezza e al decoro dellโedificio. Un principio che viene ribadito nellโart. 1122, il quale stabilisce anche come sia necessario informare preventivamente lโamministratore per qualsiasi intervento, amministratore che dovrร riferire in assemblea condominiale.
Il tutto compatibilmente col limite apposto dallโart. 1122-bis, che consente ai condรฒmini lโinstallazione dโimpianti non centralizzati, quindi per la ricezione radiotelevisiva o per la produzione energetica da fonti rinnovabili (di cui lโesempio piรน lampante sono i pannelli solari). Lโart. 1122-bis lo contempla sulle superfici comuni idonee (es. per i pannelli solari, il lastrico solare), e senza la necessitร di unโapprovazione assembleare. Ma il limite posto richiede la comunicazione allโamministratore se lโinstallazione coinvolge le parti comuni, che, anche in questo caso, dovrร riferire allโassemblea.
Questโultima puรฒ, per mezzo di delibera ai sensi del comma 5 dellโart. 1136, imporre delle modalitร alternative, quindi cautele per sicurezza e decoro, o richiedere garanzie sui lavori da effettuare. Viene sempre fatta salva, dallโart. 1122-bis Cod. Civ., la possibilitร che lโimpianto in questione possa compromettere la stabilitร o il decoro architettonico del condominio, e allora lโassemblea puรฒ del tutto vietare lโinstallazione. ย ย
Il decoro architettonico nella giurisprudenza
A ciรฒ si aggiunge quanto statuito dalla giurisprudenza. Ovvero che il decoro architettonico attiene allโarmonia e alla continuitร stilistica dellโedificio, piรน al pregio estetico soggettivamente inteso (principio che si rinviene nella sentenza della Corte di Cassazione n. 18928/2020). Inoltre, รจ emerso complessivamente, quale orientamento giurisprudenziale, che le innovazioni alteranti lo stile architettonico, la simmetria o lโaspetto uniforme dello stabile sono illegittime. E ciรฒ anche se le innovazioni medesime siano realizzate con buone intenzioni, o senza un danno evidente. ย
Nel caso qui in commento, le opere abusive apposte dalla condomina avevano posto in essere delle asimmetrie e alterato lโaspetto armonico dellโedificio, a violazione del regolamento condominiale e del principio di tutela del decoro.
La validitร del divieto nel regolamento contrattuale
Torniamo adesso al regolamento condominiale formatosi per via contrattuale. Abbiamo considerato come esso possa contenere norme piรน restrittive di quelle previste dal Codice Civile. E che quindi lo stesso abbia la possibilitร dโestendere il divieto dโinnovazioni anche a modifiche che, pur non compromissorie della stabilitร , alterano la simmetria, lโestetica e lโaspetto generale dello stabile.
Il regolamento descritto puรฒ, ad esempio, imporre la conservazione degli elementi che contraddistinguono lo stile originale dellโedificio, anche a discapito del diritto di proprietร esclusiva dei condรฒmini. In parole povere, ferma restando la relativa disposizione nel regolamento, si puรฒ vietare unโopera che possa modificare lโassetto architettonico, pur non qualificandosi innovazione strutturale pericolosa. La ratio รจ da rinvenire nel fatto che il condomino ha accettato un regolamento contrattuale (con le relative disposizioni che si aggiungono alla legge), che il piรน delle volte mira appunto a rafforzare la tutela del decoro e della simmetria dellโedificio
Il verdetto della Cassazione, sentenza n. 12919/2025
In definitiva, il verdetto della Cassazione ha confermato che, le opere abusive realizzate dalla condomina erano a violazione del regolamento contrattuale e dei principi di tutela del decoro architettonico. Il ricorso della condomina รจ stato dunque alfine rigettato, e la stessa รจ stata tenuta a ripristinare lโoriginario stato dellโedificio e a corrispondere le spese legali.
I punti che emergono sono i seguenti. Il regolamento condominiale, se di natura contrattuale, puรฒ contenere delle norme piรน restrittive rispetto al dato normativo. Inoltre, il decoro architettonico รจ da intendersi quale limite legittimo alle modifiche alle proprietร esclusive. E poi, la tutela dellโaspetto armonico e simmetrico dello stabile puรฒ giustificare il divieto di opere modificatrici, seppur in assenza di qualsiasi rischio dal punto di vista strutturale o statico.
Nella pratica, per condรฒmini e amministratori condominiali, si rivela fondamentale verificare natura e contenuto del regolamento condominiale. E altresรฌ conoscere i limiti imposti dal decoro architettonico, cosรฌ come definiti giurisprudenzialmente. Occorre ancora, qualora ne ricorrano le condizioni, agire con tempestivitร contro le opere abusive alteranti lโestetica dello stabile.
Abbiamo discusso della sentenza pronunciata dalla Cass. Civ. n. 12919/2025, che si va ad aggiungere ad una consolidata giurisprudenza in materia di tutela del decoro e sulle conseguenze del carattere contrattuale del regolamento condominiale.
Fonte immagine: sito iStock Photo.