Con sentenza n. 26532/2023 del 14 settembre 2023, la Corte di Cassazione ha dichiarato inapplicabili i termini di decadenza ed inefficacia, regolamentati dall’art. 6 della L. N. 604/1966, che ricordiamo norma la gestione delle impugnative per licenziamento, verso i ricorsi presentati dai Dirigenti Industriali.
Il caso nel dettaglio
Un Dirigente di un’industria privata, a fronte del licenziamento avvenuto, era ricorso alla Corte territoriale al fine di contestare l’ingiusto licenziamento intimatogli dal proprio datore di lavoro.
La Corte territoriale aveva però lo aveva rigettato, in quanto il ricorrente sarebbe stato decaduto dalla proposizione dello stesso ricorso, confermando che la Legge 604/1966, che legifera nel merito i licenziamenti individuali, comprendeva al suo interno anche la specifica categoria dei dirigenti in caso di richieste di invalidità del licenziamento per illegittimità.
A fronte di tale decisione, il Dirigente proponeva quindi ricorso in Cassazione, non essendo d’accordo rispetto le motivazioni della sentenza della Corte competente per territorio.
Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal ricorrente: e qui approfondiamo come si è pronunciata la Suprema Corte e quali sono state le motivazioni che hanno portato alla sentenza n. 26532/2023 del 14 settembre 2023.
In premessa si è espressa evidenziando che l’art. 6 della L. 604/66 prevede che un licenziamento debba essere impugnato entro 60 giorni a pena di decadenza, ma questo sarebbe inapplicabile nei confronti di Dirigenti che avessero agito nei confronti del proprio datore di lavoro, al fine di ottenere una indennità supplementare.
Questo perché in materia di licenziamento non possono applicarsi i dettami del citato art. 6 della L. 604/66, rispetto ai termini di decadenza e di inefficacia, in quanto l’invalidità deve sempre essere intesa in maniera restrittiva, in quanto un atto privato contrario ad una norma legislativa non può produrre effetti conformi alla sua funzione economica e sociale.
Inoltre, ai sensi dell’art.32 della Legge n. 183/2010 che regolamenta le decadenza e le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, si è stabilita l’applicazione di questa tipologia di regime a tutti i possibili casi di invalidità in caso di licenziamento, e nello specifico nei confronti dei dirigenti vige il criterio della libera recidibilità, con la possibilità di introdurre, tramite la contrattazione collettiva, un regime di controllo rispetto le motivazioni di un licenziamento individuale.
Quindi, nel caso in esame verso il dirigente industriale si può applicare l’art. 19 del CCNL di categoria, che prevede che in caso di un licenziamento ingiustificato si possa ottenere un’indennità aggiuntiva a titolo di risarcimento.
Sempre l’art.32 della Legge n. 183/2010, prevede che in caso di licenziamento si possa proporre impugnativa entro i termini indicati a pena di decadenza del ricorso e con l’entrata in vigore dell’art. 18, comma 1, dello Statuto dei lavoratori, si è stabilito definitivamente che l’applicazione è prevista in qualsiasi caso di licenziamento compresi i dirigenti d’azienda.
Le conclusioni della sentenza della Corte di Cassazione
In definitiva la Suprema Corte, è entrata nel merito dell’art. 32 del Collegato Lavoro che prevedeva che tale articolo non potesse essere applicato alla categoria dei dirigenti, con l’eccezione in caso di nullità ai sensi della citata L. 604 del 1966.
Inoltre, con la successiva L. 183/10, la previsione di decadenza non si poteva applicare ai casi di licenziamento ingiustificato dei dirigenti, in quanto sarebbe stata inammissibile l’applicazione di tale norma che regola e disciplina per l’appunto la decadenza.
Con questo la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di decadenza di un dirigente non si può applicare e ne discende anche una tutela supplementare intesa come indennità risarcitoria.
La Suprema Corte, richiamando le numerose sentenze già espresse in materia, non ha ritenuto di allontanarsi da quanto già giurisprudenzialmente consolidato, ed ha quindi accolto favorevolmente il ricorso proposto dal dirigente, ed ha rinviato alla Corte territoriale la decisione rispetto le spese del giudizio di legittimità.