La configurazione della legittima difesa non è ammessa se l’individuo ha deliberatamente provocato una situazione pericolosa, poiché manca il requisito della necessità nella difesa. Questo principio è stato ribadito dalla Prima sezione penale della Cassazione nella sentenza numero 46921, depositata il 22 novembre 2023, durante la trattazione del noto caso dell’omicidio del Vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, avvenuto a Roma nel luglio del 2019.
Il caso
La sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione muove dall’analisi dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega che perde la vita nell’estate del 2019. Questi, insieme ad un collega, interveniva con l’intento di sventare una estorsione compiuta da due cittadini americani. Nella colluttazione che ne seguiva, il vicebrigadiere rimaneva ucciso.
I due stranieri, catturati, furono chiamati a rispondere di vari capi d’accusa come tentata estorsione e omicidio volontario, pluriaggravato dal fatto che a rimetterci la vita era stato un pubblico ufficiale. A questi capi di accusa si aggiungevano anche resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e detenzione abusiva di coltello.
I due cittadini americani, nel giudizio di primo grado ricevevano condanna alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per due mesi. Successivamente, la Corte di Assise di Appello di Roma modifica la pena condannando i due americani rispettivamente a 22 e a 24 anni di reclusione.
La difesa degli imputati
La Corte d’Assise d’Appello di Roma, rideterminando la pena comminata nel giudizio di primo grado, procedeva anche con revoca della pena accessoria, confermando nel resto la pronuncia appellata. Gli imputati proponevano ricorso per Cassazione.
Il difensore di uno dei due imputati, tale E., evidenziava la presenza di:
- vizio di motivazione, anche per travisamento, su puniti decisivi attinenti alla consapevolezza, in capo ad E., di avere di fronte un appartenente alle Forze dell’ordine prima e durante la colluttazione.
- violazione di legge in relazione agli artt. 210 e 192 c.p.p. in ordine all’attendibilità del dichiarante V. (militare sopravvissuto durante la colluttazione);
- manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla consapevolezza dell’imputato di avere di fronte un appartenente alle Forze dell’ordine.
Rileva la difesa tecnica che la Corte di Assise di appello, diversamente dal primo giudice, avrebbe ritenuto acquisiti tre punti fermi:
- il percorso leggermente in diagonale seguito dai due Carabinieri nell’avvicinarsi agli imputati;
- l’essersi i predetti voltati repentinamente in direzione dei due giovani;
- la mancata esibizione dei tesserini di riconoscimento.
Sentenza
La Corte di Cassazione giudica i ricorsi parzialmente fondati rigettandoli nel resto per infondatezza dei motivi. Ma analizziamo meglio alcuni passaggi della sentenza numero 46921/2023.
Questione del rito abbreviato e legittima difesa
Entrambe le parti imputate presentavano ricorso per Cassazione, sottolineando diversi motivi di violazione di legge e difetto di motivazione. In particolare, in relazione ai principi stabiliti dalla Corte di Cassazione, le difese argomentavano che le circostanze aggravanti originariamente contestate, potenzialmente portanti a una condanna all’ergastolo, erano state eliminate durante il processo grazie a una valutazione equilibrata con le concessioni di attenuanti generiche.
Di conseguenza, sottolineavano l’applicabilità dell’articolo 438 del codice di procedura penale, comma 6-ter, il quale stabilisce che il beneficio della riduzione di pena per il rito abbreviato è valido quando, al termine del dibattimento e in presenza di una richiesta di accesso al rito abbreviato dichiarata inammissibile, il rito speciale risulta ammissibile per il “fatto accertato”.
Sul versante sostanziale, contestavano il mancato riconoscimento della legittima difesa, anche putativa, affermando che l’aggressione del giovane al militare era una risposta a un presunto tentativo di strangolamento, durante il quale il giovane, caduto a terra e sopraffatto dalla massa corporea dell’aggressore presumibile, avrebbe inflitto undici coltellate ai fianchi, alternando l’arma tra le mani.
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Inammissibilità del rito abbreviato
Nel caso in esame, si è esclusa la possibilità di ricorrere a rito abbreviato perché il delitto del vicebrigadiere che si configura come omicidio volontario è nei fatti un delitto che prevede la pena dell’ergastolo.
La richiesta di giudizio abbreviato è inammissibile anche con pronuncia ex post dal momento che, sul piano dell’accertamento del fatto, nessuna variazione dei contenuti iniziali dell’imputazione si è realizzata.
Alla luce di queste considerazioni, ne consegue che:
“in tema di giudizio abbreviato, la riduzione di pena all’esito del dibattimento, ex art. 438 c.p.p., comma 6-ter, è applicabile nei soli casi in cui la diversa qualificazione giuridica o il mancato riconoscimento di un’aggravante rendano il fatto non più punibile con la pena dell’ergastolo e non in quello in cui l’aggravante implicante, in astratto, la pena perpetua sia riconosciuta sussistente, ma sottoposta al giudizio di bilanciamento con una o più attenuanti, con la conseguenza che la richiesta di definizione con rito alternativo resta inammissibile anche con giudizio ex post”.
Merita in questo caso una menzione d’eccezione l’articolo 438 del Codice di procedura penale.
Dispositivo dell’articolo 438 del Codice di procedura penale: primi 4 commi
1. L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 441, comma 5. 1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo.
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l’imputato ha facoltà di revocare la richiesta.
Dispositivo dell’articolo 438 del Codice di procedura penale: commi 5 e 6
5. L’imputato ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma. 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se , tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423. 5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444.
6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2. 6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice. 6-ter.
Riduzione della pena
Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell’articolo 442, comma 2.
In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l’imputato può riproporre la richiesta prima dell’apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.
Questione di legittima difesa secondo la Corte Suprema
Secondo la Corte, la legittima difesa presuppone un’aggressione ingiusta ed una reazione legittima; la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocerebbe nella lesione del diritto, la seconda comporta l’inevitabilità del pericolo, la necessità della difesa e la proporzione tra questa e l’offesa.
Ne consegue che non è giustificabile una reazione quando l’azione lesiva sia ormai esaurita; né può ritenersi legittimo l’uso di mezzi che non siano gli unici nella circostanza disponibili, perché non sostituibili con altri ugualmente idonei ad assicurare la tutela del diritto aggredito e meno lesivi per l’aggressore.
Ed invero il requisito della proporzione viene meno, nel conflitto fra beni eterogenei, quando la consistenza dell’interesse leso è enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionalmente e penalmente protetti, di quella dell’interesse difeso ed il male inflitto all’aggredito abbia una intensità di gran lunga superiore a quella del male minacciato.
Necessità e legittima difesa
Un’ulteriore specifica si deve fare in relazione al termine “necessità” quando si parla di legittima difesa. La Corte specifica che non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione – sia pure erronea – di dover agire per scopo difensivo.
Ancora, la Corte di Cassazione con sentenza numero 32414, chiariva che requisito della proporzione tra offesa e difesa deve essere valutato, con giudizio ex ante, ponendo a confronto i mezzi usati e quelli a disposizione dell’aggredito nonché i beni giuridici, personali o patrimoniali in conflitto, con la conseguenza che tale proporzione viene comunque meno nel caso di contrasto tra beni eterogenei, quando la consistenza dell’interesse leso, quale la vita e l’incolumità della persona, sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali e di quelli penalmente protetti, dell’interesse patrimoniale difeso.
Altri chiarimenti della Corte in materia di legittima difesa
L’esame della legittima difesa reale o presunta e dell’eccesso colposo richiede una valutazione anticipata, considerando le circostanze specifiche del caso in esame. Questa valutazione è relativa e non assoluta, affidata al prudente giudizio del tribunale, che deve esaminare non solo le modalità dell’episodio in sé, ma anche tutti gli elementi fattuali precedenti che potrebbero influenzare il convincimento erroneo di difendersi da un’ingiusta aggressione.
Per quanto riguarda la proporzione tra offesa e difesa, ciò implica considerare il momento dell’azione difensiva e ponderare tutte le circostanze della situazione. In caso di conflitto tra beni eterogenei, come vita o incolumità contro patrimonio, è necessario bilanciare i beni minacciati e offesi, valutando l’intensità dell’offesa rispetto al danno minacciato.
Se il conflitto riguarda beni omogenei, come patrimonio contro patrimonio o vita contro vita, l’attenzione si concentra sul confronto tra i diversi gradi di offesa minacciata e inflitta. In taluni casi, potrebbe essere giustificato infliggere una ferita facilmente curabile per proteggere un patrimonio di considerevole valore, mentre uccidere per preservare un interesse patrimoniale risulta ingiustificato.
Conclusioni
Nel contesto specifico, la Corte ha analizzato le conclusioni dei giudici di primo grado, reputandole prive di difetti logico-giuridici. Ha osservato che gli imputati stessi, tentando un’estorsione, creavano una situazione di pericolo.
L’autore dell’omicidio, armato di un coltello da 18 cm, non agiva in modo difensivo; poteva scegliere la fuga, fermarsi o limitarsi a usare il coltello per intimidire. La Corte ha poi negato la proporzione tra l’azione del militare a mani nude e la risposta dell’omicida con un coltello militare, sferrando undici coltellate letali in pochi secondi, causando la morte.
È stata altresì ritenuta corretta l’esclusione della legittima difesa putativa, poiché mancavano elementi obiettivi che giustificassero l’errore incolpevole dell’imputato riguardo all’esistenza di una situazione di pericolo. Di conseguenza, dato l’assenza dei requisiti per la scriminante reale e putativa, è stata esclusa anche la possibilità di un eccesso colposo, come delineato dall’articolo 55 del codice penale.
La legittima difesa nel diritto italiano: un’analisi approfondita
La legittima difesa rappresenta un principio cardine nel diritto italiano, delineando i confini tra il diritto di proteggere sé stessi o altri da un’aggressione ingiusta e il rispetto delle norme legali. Questo concetto, seppur radicato in principi universalmente riconosciuti, assume contorni specifici nel contesto giuridico italiano.
Fondamenti della legittima difesa
La legittima difesa è sancita dall’articolo 52 del Codice Penale italiano, il quale riconosce il diritto di difendersi da un’ingiusta aggressione, purché tale difesa sia proporzionata all’offesa subita. Tuttavia, la sua applicazione richiede una valutazione attenta delle circostanze specifiche di ciascun caso.
Scopo difensivo e proporzione
Un elemento chiave nella valutazione della legittima difesa è l’intento difensivo dell’azione. La legge richiede che l’individuo agisca con l’obiettivo legittimo di proteggere la propria vita, incolumità o quella di terzi. La proporzionalità, un concetto centrale, impone che la risposta difensiva sia commisurata all’entità dell’aggressione, evitando eccessi ingiustificati.
Giudizio Ex Ante ed elementi fattuali
Il giudizio ex ante, anticipato rispetto all’azione difensiva, è essenziale nella valutazione della legittima difesa. Il giudice deve immergersi nelle circostanze specifiche, considerando non solo gli eventi immediatamente precedenti l’azione difensiva ma anche tutti gli elementi fattuali che hanno contribuito al formarsi del convincimento erroneo di dover reagire.
Eccesso colposo e legittima difesa putativa
L’eccesso colposo, disciplinato dall’articolo 55 del Codice penale, rappresenta un’altra sfaccettatura importante. Il suo esame richiede un’analisi attenta degli atti compiuti durante la difesa, valutando se l’individuo abbia ecceduto nell’uso della forza in maniera colpevole. Inoltre, la legittima difesa putativa, che presuppone un errore incolpevole sulla reale esistenza di una situazione di pericolo, deve basarsi su elementi oggettivi che giustifichino tale errore.
Articolo 55 Codice penale
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto e’ preveduto dalla legge come delitto colposo.
Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.
Bilanciamento dei beni in conflitto
In situazioni di conflitto tra beni eterogenei, come vita versus patrimonio, il bilanciamento tra il bene minacciato e quello offeso è cruciale. La legge richiede una ponderata valutazione dell’intensità dell’offesa inflitta rispetto al danno minacciato. In situazioni di conflitto tra beni omogenei, l’attenzione si sposta sul grado delle offese minacciate e inflitte.
Per riassumere
La legittima difesa nel diritto italiano è un concetto complesso che richiede una ponderata valutazione delle circostanze specifiche di ciascun caso. Il giudizio ex ante, la proporzionalità e il bilanciamento dei beni in conflitto sono elementi centrali nella determinazione della validità di una difesa. In un contesto in cui il diritto alla sicurezza si scontra con il rispetto delle norme legali, la legittima difesa rimane una pietra angolare per garantire un equilibrio tra la protezione individuale e la giustizia.