La riabilitazione da bancarotta, quali gli elementi necessari

Febbraio 15, 2024
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La riabilitazione da bancarotta, l'ultima pronuncia della Cassazione Penale

Dopo la condanna per bancarotta, come arrivare ad una riabilitazione da bancarotta? In particolare, occorre pagare prima la totalità del debito? Da ultimo, una sentenza della Corte di Cassazione, si è pronunciata per l’appunto sull’istituto della riabilitazione da bancarotta. Parliamo della sentenza n. 2313/2024, risalente allo scorso 18 gennaio.

Ai fini della suddetta riabilitazione, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, si è pronunciata per l’alternativa tra due possibilità, spettanti al condannato per bancarotta. Secondo una prima alternativa, il condannato medesimo, per potersi riabilitare dinanzi alla legge, dovrebbe fornire la prova documentale di aver assolto per intero al pagamento del debito tributario, e di avere eventualmente restituito le somme oggetto di illecite distrazioni o di appropriazione indebita.

L’altra alternativa consiste invece nella possibilità di dimostrare di non essere ancora capace finanziariamente per assolvere al debito, con un pagamento integrale o parziale. Ma qual è stato il caso, portato all’attenzione della Suprema Corte? Lo vediamo di seguito.

La riabilitazione da bancarotta, e il caso discusso in Cassazione

Il caso concreto è consistito nella vicenda di un condannato per bancarotta fraudolenta, il quale aveva patteggiato la relativa pena. Il soggetto era amministratore di una società, poi dichiarata fallita, e aveva dovuto rispondere della distrazione di determinati capitali dal fondo, più della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Erano stati compiuti, nel caso di specie, degli atti d’alienazione simulata allo scopo di distrarre i fondi, oltre che dei beni aziendali.

L’ex amministratore, una volta condannato, ha poi avanzato domanda di riabilitazione da bancarotta, provvedimento che si è visto negato, essendo subentrato il provvedimento contrario, ossia di diniego alla riabilitazione. Avverso quest’ultimo provvedimento, è stato dunque avanzato ricorso per Cassazione.

Le considerazioni della giurisprudenza di merito nel caso concreto

Prima di giungere a questo passaggio, qual era stato il verdetto della giurisprudenza di merito sul caso? Era stato accertato, nelle competenti sedi, come l’imputato non avesse pagato il debito per intero, debito derivante da appropriazioni fraudolente. Alle eventuali transazioni eseguite in corso di procedimento fallimentare, non è stato attribuito rilievo. Ciò poiché delle valutazioni economiche che, sempre nell’ipotesi, sarebbero state effettuate da una parte di creditori, non avrebbe chiaramente inciso sulla valutazione di ordine penale. Nell’ambito della curatela fallimentare, non sarebbe stato possibile procedere con atti che avrebbero interferito con la posizione creditoria dello Stato.

E non avrebbe potuto interferire neppure con quella dei creditori che non si erano rivalsi in fase fallimentare. Il credito di costoro, così, non era stato soddisfatto, e vi era stato solamente un parziale assolvimento per i debiti verso il Fisco. Oltre a non aver potuto dimostrare il pagamento, l’ex amministratore della società non aveva dato prova neppure della propria mancanza di risorse, idonee a soddisfare tutti i crediti insoluti, e anche alla riparazione del danno conseguente alla bancarotta. Il condannato per questa forma di reato, aveva peraltro un determinato livello reddituale, oltre che di possedimenti materiali, e in presenza di quelle condizioni tutto avrebbe lasciato presagire, piuttosto, il contrario.

Erano stati posti in essere degli accordi, sul piano delle transazioni, tra l’interessato e alcuni dei creditori, oltre che con la curatela fallimentare. I giudici di merito non avevano attribuito alcuna rilevanza a detti accordi, inerentemente ad una riabilitazione da bancarotta. Una prova definitiva della nuova condotta del soggetto, di allontanamento rispetto al reato, sarebbe stata quella data dal risarcimento del danno e di saldo di tutti i debiti. Ma vediamo come, la Sezione Penale della Cassazione, ha ripreso la questione posta in essere.

La pronuncia della Corte di Cassazione

Quanto affermato in sede giurisprudenziale di merito, ha poi trovato conferma nella sentenza della Cassazione, Sezione Penale, da ultimo citata. Nel testo della sentenza, la Corte di Cassazione ha operato riferimento a dei principi saldi e incontrovertibili dell’ordinamento giuridico, da cui è partita come base per giudicare sul nuovo caso in discussione.

Riabilitazione da bancarotta e richiamo della sentenza n. 16026/2006

Tra i principi richiamati, figura certamente quello pronunciato dalla medesima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16026/2006, al fine della riabilitazione in generale del condannato. In essa si era affermato, come l’adempimento delle obbligazioni civili, avesse un valore dimostrativo per la riconsiderazione della condotta del condannato. Si era parlato, quindi, di dimostrare un’emenda del condannato, ai fini riabilitativi.

Il riferimento a questa sentenza, nel testo della nuova pronuncia, si giustifica con il principio di diritto che la medesima richiama. Un principio incontestato, a tal proposito, è quello secondo cui, in seguito ad una sentenza di condanna, il Tribunale di sorveglianza sia tenuto all’accertamento di come il condannato (richiedente beneficio di riabilitazione da bancarotta), abbia dato luogo a precise azioni volte a neutralizzare, sul piano civile, le conseguenze del proprio atto illecito. Con riferimento a tutte le conseguenze che ne siano derivate.

Considerazioni sul patteggiamento

Il discorso non cambia se trattasi di una sentenza di patteggiamento, come nel caso posto in essere, dato che quest’ultima viene equiparata ad una sentenza di condanna. Si riconosce, tramite la stessa sentenza di patteggiamento, la colpevolezza dell’imputato. Il Tribunale, ai fini di una riabilitazione del soggetto, ossia di una riabilitazione dal reato generalmente inteso (e non per forza nell’ambito specifico della bancarotta) ha il dovere di accertarsi in merito alla condotta manifestata in seguito, dal soggetto trasgressore medesimo.

L’accertamento giudiziale della volontà di redimersi, da parte del condannato

È necessario, che nella condotta considerata, sia stata riscontrata la volontà di redimersi annientando o cercando, per quanto possibile, di annientare, ogni conseguenza dell’atto che abbia infranto la legge, e per il quale vi sia stata dunque condanna in giudicato. Sempre stando alla sentenza della Sezione Penale della Cassazione, la n. 16026/2006, irrilevante è altresì un’altra circostanza, ovverosia la mancata costituzione di parte civile nel processo. Ciò in quanto è pur sempre l’atto di adempiere alle obbligazioni civili, sorte in conseguenza del reato, che dimostra l’emenda di chi ha subìto condanna, e quindi la sua attitudine a riabilitarsi agli occhi della legge.

Riabilitazione da bancarotta e richiamo della sentenza n. 5767/2010

Richiamata anche, nell’ambito della decisione da parte della Suprema Corte, la precedente sentenza n. 5767/2010. Sentenza pronunciata, anche in questo caso, dalla Sezione Penale della Corte. Il principio a cui faremo riferimento è quello secondo cui, il risarcimento corrisposto integralmente, non viene escluso dalla vigenza di un accordo di transazione tra le parti. Ora, il principio menzionato, è stato richiamato sul caso di riabilitazione da bancarotta, per il fatto che il medesimo non può essere applicato.

Nella fattispecie che consideriamo, non rileva se i creditori abbiano agito costituendosi parte civile nel procedimento penale, spettando alla parte che aspira a riabilitarsi dalla bancarotta porre in essere tutte quelle azioni tali da eliminare ogni conseguenza di ordine civile. Allo stesso modo, un accordo di transazione tra questa parte e i creditori non può determinare il computo del danno da risarcire. In questo caso, il principio da seguire è quello contrario, o, se si preferisce, trattasi di un’eccezione alla regola: in parole povere, l’integralità del risarcimento, nella bancarotta, non può venire contrastata da un accordo transattivo. Il pagamento integrale viene pertanto obiettivamente quantificato, e il debitore da riabilitare penalmente, dovrà corrisponderlo secondo quell’entità, per dimostrare la modifica radicale della propria condotta.

Salvo che, naturalmente, per la parte di adempimento che sia eventualmente divenuta impossibile. Nel ricorso ai fini riabilitativi, il condannato per bancarotta non aveva fornito prova d’impossibilità economica a pagare tutti i debiti scaturiti dal proprio operato fraudolento. Ciò sia per i debiti da restituzione di determinate somme, sia per quelli da risarcimento. Nel caso di specie, determinati pagamenti erano stati effettuati dal padre della parte debitrice, ma tali episodi non bastano a dimostrare una scarsa capacità di pagamento di quest’ultima, o addirittura la totale incapacità di provvedere.

Riabilitazione da bancarotta e richiamo della sentenza n. 35630/2012

Viene infine richiamata la sentenza n. 35630/2012, sempre inquadrante il tema generale della riabilitazione. Ai fini della medesima, il che si ripercuote altresì sull’istituto della riabilitazione da bancarotta, spetta alla parte che richiede di riabilitarsi l’onere di allegare, alla richiesta in oggetto, le prove di un’impossibilità a procedere (per una determinata entità del debito complessivo).

O, viceversa, le prove di aver già adempiuto in tal senso. Del resto, come la Corte di Cassazione ha fatto notare, con riferimento al punto richiamato, l’atto di adempiere a tutte le condizioni civili derivanti da reato, è da intendersi condizione posta in essere per la concessione del beneficio. È, quindi, una condizione riabilitativa del soggetto condannato per bancarotta (con l’applicazione di quanto considerato alla bancarotta).

Riabilitazione da bancarotta: conclusioni

Con questa nuova pronuncia, la Corte di Cassazione, Sezione Penale, ha per via definitiva rigettato il ricorso della parte ricorrente, in precedenza condannata per bancarotta. Con l’affermazione degli oneri indicati, si rende chiara la situazione del soggetto, così come chiare sono le azioni da portare a termine nello specifico.

Le conclusioni in materia di accordi transattivi, e ripercussioni sulla riabilitazione da bancarotta

Il fatto che, sempre nel caso concreto, siano stati posti in essere accordi transattivi con una parte dei creditori, accordi per i quali uno stretto congiunto del condannato per bancarotta fraudolenta (il padre, per l’esattezza, come già riportato), avrebbe dovuto lasciar presumere l’incapacità del diretto interessato a saldare i debiti. E quindi la totalità delle obbligazioni civili sorte con la bancarotta. Ma ciò sempre secondo le intenzioni e il reclamo della parte ricorrente, reclamo che, per l’appunto, non è stato accolto, tenendo anche conto della base giuridica a sostegno delle motivazioni esposte.

Le precedenti sentenze in sede di legittimità

Vi erano già state importanti sentenze, pronunciate in sede di legittimità, sempre ad opera della Sezione Penale della Corte di Cassazione, in materia di riabilitazione da reato in generale. Tutti i principi in quelle occasioni affermati, detengono un’applicabilità diretta, e non potrebbe essere diversamente, anche su un’eventuale riabilitazione da bancarotta.

Considerazioni conclusive su patteggiamento e curatela fallimentare

Neppure l’istituto del patteggiamento viene in aiuto della richiesta alla riabilitazione. Lo stesso dicasi per la curatela fallimentare. In quella sede non tutti i creditori avevano preso parte al tavolo, per far valere la propria prevalenza rispetto alle risorse da redistribuire fra i vari aventi diritto. Il fatto che non si siano soddisfatti prioritariamente sulla procedura d’assegnazione, mediata con la curatela fallimentare, non faceva venire meno, infatti, le relative obbligazioni civili.

La condizione per la riabilitazione da bancarotta, e relativo esito del ricorso

L’assolvimento delle medesime obbligazioni civili è pertanto fuori discussione, in quanto condizione riabilitativa alla base di tutto l’istituto. Salva una comprovata impossibilità a procedere. Ma l’onere è a carico del condannato, e consiste in una dimostrazione puntuale e per fatti obiettivi. Con tali premesse, la Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2313/2024, ha rigettato il ricorso, confermando le precedenti linee seguite dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, e negando all’interessato la riabilitazione. La stessa potrà essere comunque ottenuta, ma al verificarsi delle condizioni prescritte.

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