La figura del Giudice di Pace è da intendersi in qualità di dipendente a tempo determinato. È quanto si rileva dalla sentenza, pronunciata in materia, dal Tar dell’Emilia Romagna. Stando alla predetta sentenza, il Giudice di Pace avrebbe diritto a determinate prerogative. Si inquadrano tra le stesse le ferie retribuite, oltre alla tutela assistenziale e previdenziale. E ciò per l’intero periodo d’esercizio della funzione.
La questione è nata da un contrasto tra la nostra giurisdizione e il Diritto dell’Unione Europea. Ed ha portato al riconoscimento dell’equiparazione parziale, tra il rapporto lavorativo del Giudice di Pace e quello facente capo al magistrato ordinario. Sotto il profilo di trattamento economico, normativo, assistenziale, previdenziale. Con la sentenza enunciata, viene anche riconosciuto, di conseguenza, il risarcimento danni. Risarcimento da corrispondere in caso di reiterata applicazione (quanto abusiva) del contratto a tempo determinato (così come si verifica per le altre figure professionali).
Giudice di Pace pubblico dipendente a tempo determinato: la questione
Il giudizio del Tar dell’Emilia Romagna trae le proprie origini dalla questione controversa che riguarda, da diverso tempo a questa parte, la regolazione del rapporto di lavoro della magistratura onoraria. Da una parte si hanno le Istituzioni politiche, e le autorità giudiziarie italiane, mentre dall’altra le istituzioni e le autorità giudiziarie europee.
Rispettivamente, due posizioni contrapposte sulla questione se il rapporto di lavoro del Giudice di Pace sia da considerarsi, o meno, una prestazione di lavoro subordinato. Come regolarsi? La posizione menzionata sarebbe stata da equipararsi a quella del magistrato ordinario, oppure no? In pratica, le Istituzioni europee hanno ripudiato un’estraneità del servizio prestato dal magistrato onorario, rispetto a quelle che sono le norme a regolazione dell’impiego pubblico.
E, se è per questo, non viene affatto tollerata, sempre dagli stessi organi, l’idea che la disciplina in questione debba essere estranea alle norme poste a regolazione dei rapporti di lavoro in generale. In particolare, le Corti giudicanti in precedenza, sul piano amministrativo, costituzionale e di legittimità, si sono avvalse, nel rispettivo giudizio, della dottrina del “funzionario onorario“. Ribadendo con essa la differenza che avrebbe dovuto esserci, rispetto al servizio prestato dal magistrato ordinario.
L’inquadramento del magistrato onorario nel rapporto di servizio volontario
Il servizio prestato dal magistrato onorario, sarebbe stato dunque da intendersi come un rapporto di servizio volontario. Il quale, per propria natura, non avrebbe potuto accomunarsi nella medesima disciplina del rapporto di lavoro ordinario di un magistrato. La dottrina del funzionario onorario vede infatti questa figura come prestante lavoro volontario. Per contro, in sede istituzionale, in particolare da parte dell’Unione Europea, si è ribadito il principio contrario.
Per quest’ultimo filone, è subentrata dapprima la decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, datata 16 novembre del 2016. Orientamento confermato, in ultima istanza, dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenze del 2020 e 2022. Vi era stato, inoltre, un caso che, sebbene non fosse uguale, presentava comunque delle affinità.
Parliamo del caso O’Brien, risalente al 2012, con la quale la Corte di Giustizia si era pronunciata per il riconoscimento di un determinato trattamento pensionistico ai giudici a tempo parziale, nel Regno Unito. Tornando al caso attinente il Giudice di Pace, all’orientamento sorto su base comunitaria, si era contrapposto quello dettato dal Legislatore in Italia. Proprio a riguardo del trattamento economico e normativo di detti magistrati. Sono poi stati posti in essere due interventi, sul piano legislativo nazionale, in materia di arresti europei.
Il Giudice di Pace dipendente a tempo determinato, l’inefficacia delle riforme intervenute
La materia da ultimo citata (ovvero gli arresti europei), è stata l’occasione per riformare organicamente la magistratura ordinaria. È stata così introdotta la Riforma Orlando (dell’allora Ministro della Giustizia) del 2017 (D.Lgs. n. 116). L’altro intervento si è concretizzato in occasione della Legge di Bilancio 2022 (D.Lgs. n. 234/2021), per mezzo del quale si è pure intervenuto sulla disciplina a regolazione della carriera dei magistrati. Permaneva, in ogni caso, il contrasto tra la veste formale del magistrato onorario nel proprio lavoro, e la disciplina di fatto alla base del medesimo rapporto di lavoro. Veste formale alla quale l’Unione Europea assegnava la dignità di un rapporto di lavoro vero e proprio. E senza commistioni con una considerazione quale “volontariato”, per il medesimo rapporto.
Abbiamo, pertanto, da una parte l’orientamento nazionale (espresso sia sul piano politico-legislativo che giurisprudenziale). E, dall’altro, l’orientamento sovranazionale-europeo (anch’esso, come quello nostrano, espresso per via legislativa). La questione non avrebbe potuto passare inosservata alla vigilanza posta dalla Commissione Europea. Quest’ultima ha infatti appositamente attivato il proprio potere di controllo, dopo aver riscontrato una non conformità della normativa italiana rispetto all’ordinamento europeo.
Il Giudice di Pace dipendente a tempo determinato, la procedura d’infrazione contro l’Italia
La Commissione si è attivata, in quell’occasione, per una procedura d’infrazione contro l’Italia, INFR C(2021)4355. Per via di quest’atto, e per la mancata risposta dell’Italia, da parte dell’Ue è subentrata altresì una costituzione in mora del nostro Paese nel 2022. Tra questi atti della Commissione, le pronunce della Corte di Giustizia, il dibattito maturato all’interno del Ces (Confederazione Europea dei Sindacati), non si è mancato alla fine di dare nuovo impulso ad un dibattito anche interno al nostro Paese.
Un dibattito che, effettivamente, non veniva ripreso da tempo, con un totale riversamento in una posizione piuttosto antiquata in materia. Per non dire retrograda, sul piano di ogni riconoscimento di tutela giuslavoristica. Ci si trovava in una situazione, come affermato anche da una parte consistente della dottrina, che non entrava in contrasto solamente con i principi di legislazione lavoristica europei. Ma anche, con gli stessi principi dell’ordinamento italiano in materia di lavoro.
Conseguentemente, è stata intrapresa la diffusione di alcune tesi che, dalla dottrina, sono arrivate a farsi valere anche sotto il profilo giurisprudenziale. Il riferimento, su quest’ultimo punto, è alla giurisprudenza di merito: spesso infatti, giudici di primo grado in Italia negavano l’orientamento prevalente, quello affermato dalle Corti di legittimità. La valenza di quanto affermato dalla dottrina, e successivamente anche dai giudizi di merito, ha condotto poi a tracciare un nuovo orientamento. Questa volta, da parte di un Tribunale Amministrativo Regionale. Entriamo quindi maggiormente nel merito della sentenza n. 304/2023, pronunciata il 17 maggio scorso dal Tar dell’Emilia Romagna.
Il caso portato all’attenzione del Tar
La giurisprudenza amministrativa, con detta sentenza, ha davvero svoltato, creando un precedente di notevole peso. Quest’ultimo corrisponde, sicuramente, a quanto atteso dalla categoria dei Giudici di Pace in Italia, e senz’altro da diverso tempo a questa parte. Il caso portato all’attenzione della Corte, è stato quello relativo alla domanda presentata da un giudice di pace. Essa era volta ad accertare la sussistenza di un diritto, quello attinente al riconoscimento di un rapporto di pubblico impiego costituito.
Il giudice che aveva avanzato la domanda, chiedeva di essere riconosciuto come dipendente, a tempo pieno o a tempo parziale, del Ministero competente (il Ministero della Giustizia). In conseguenza all’eventuale riconoscimento, ha fatto seguito, da parte del medesimo giudice, anche la richiesta di pagamento delle differenze di retribuzione, maturate nel tempo. Differenze per le quali vi erano da assommare anche i danni patrimoniali e non patrimoniali, degli oneri previdenziali e assistenziali del rapporto lavorativo ordinario. Nel caso di specie, il giudice era rimasto in servizio dal 2002 fino al 2019, nelle vesti di giudice di pace. Per come già si accennava, la richiesta ha avuto ad oggetto altresì il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, per la reiterazione abusiva del rapporto di lavoro a termine. Ciò poiché, stando alla richiesta, come tale sarebbe stata da considerarsi la prestazione del giudice di pace, fondandosi sul principio espresso dall’art. 36 del D.Lgs. 165/2001.
Giudice di Pace dipendente a tempo determinato, la richiesta di riconoscimento
La richiesta di essere riconosciuto in quanto dipendente, traeva la propria base giuridica dall’art. 2126 c.c., articolo rubricato dal Codice Civile con il titolo “Prestazioni di fatto con violazione di legge”. Nello specifico, la base giuridica si rinviene nella parte in cui si afferma: “Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”. La Corte del Tar, giudicante la domanda, ha ritenuto, in accoglimento della stessa, che il lavoratore avesse effettivamente prestato un servizio corrispondente ad un rapporto di lavoro, in quanto tale oggetto della relativa tutela. Il rapporto si era regolarmente svolto, seppur in presenza di una violazione delle norme che, già nel quadro giuridico esistente, avrebbero dovuto tutelare la parte, in qualità di lavoratore. Il giudizio formulato dal Tar, quindi, parte dal presupposto che l’ordinamento giuridico nel suo complesso, non potrebbe avere una portata tale da escludere la tutela reclamata. Con ciò dovendosi inquadrare, la categoria dei Giudici di Pace, tra quelle dei lavoratori pubblici a tutti gli effetti.
La non rilevanza delle definizioni intercorse, su figura e funzioni del Giudice di Pace
In altri termini, la Corte ha ritenuto che le definizioni subentrate, sul piano legislativo e giurisprudenziale, del lavoro prestato da un Giudice di Pace, non avrebbero dovuto assumere rilievo. Rispetto al magistrato ordinario, definito “togato”, si riscontrava una parità di fondo delle funzioni esercitate, seppur con le differenze dei rispettivi ambiti. Così come si riscontrava, a vantaggio della parte avanzante la richiesta, la presenza di determinati indici. Indici che avrebbero identificato, con valenza univoca, un rapporto di lavoro subordinato nel settore pubblico.
Il Tar ha posto, alla base di dette decisioni, oltre a quanto l’ordinamento italiano stabilisce in tema di rapporto subordinato di lavoro (con peculiarità di lavoro pubblico, nel caso specifico), anche i principi contenuti in una sentenza della Corte di Giustizia Europea. Quest’ultima Corte si era pronunciata inerentemente alla questione pregiudiziale comunitaria, sollevata dalla Corte amministrativa per un sospetto contrasto della legge italiana su quanto disposto per i giudici di pace. E rispetto, in particolare, alle direttive europee sulla tutela del lavoro. Nel caso particolare, la sentenza pronunciata ha rilevato un contrasto con le seguenti direttive: 1999/70/CE, 1997/81/CE, 2003/88/CE, 2000/78/CE. Le vediamo nei dettagli, nel paragrafo a seguire.
Le direttive comunitarie in contraddizione con la disciplina italiana
Le direttive comunitarie appena enunciate, corrispondono ciascuna ad un punto di forte criticità, in relazione a quanto espresso dalle normative italiane. Nel dettaglio, la Direttiva 1999/70/CE ha come tema il contratto di lavoro a tempo determinato. Direttiva riportante in allegato l’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP del 18/03/1999. E il contrasto veniva rilevato anche rispetto alle clausole nn. 2, 4, 5, del medesimo accordo quadro).
La Direttiva 1997/81/CE, definisce invece il rapporto di lavoro a tempo determinato. E riporta in allegato il medesimo accordo quadro sopra menzionato. Con un contrasto riscontrato, sotto tale profilo, rispetto alla clausola n. 4.
La Direttiva 2003/88/CE, si esprime, all’art. 7 di disciplina in materia di orario di lavoro. Infine, la Direttiva 2000/78/CE, è a disciplina delle condizioni di lavoro e della parità di trattamento.
Le riflessioni condotte dal Tar sul quadro normativo italiano
Il Tar dell’Emilia Romagna, per emettere il proprio verdetto, ha dovuto ricostruire l’intero quadro giuridico disposto dall’ordinamento. Quadro a disciplina della prestazione erogata dalla figura del Giudice di Pace. La Corte è dunque partita dalla prima legge in materia, quella istituente la figura medesima del Giudice di Pace, ovverosia la legge n. 374/1991, fino all’ultima legge del quadro, la legge n. 234/2021.
Non sono mancate, naturalmente, tutte le considerazioni sul rapporto di lavoro in se per sé. Con i suoi tratti peculiari, e di come gli stessi dovrebbero qualificarsi, giuridicamente parlando. Così com’è stato considerato, sempre da parte del Tar, come in Italia, sia il Legislatore che la Giurisprudenza abbiano categoricamente escluso l’inquadramento delle prestazioni dei Giudici di Pace nell’ambito del lavoro pubblico. A tal proposito, diverse sono state le qualificazioni subentrate, nel quadro normativo e giurisprudenziale, del rapporto sul quale verte la valutazione della Corte stessa.
Come la legge e la giurisprudenza hanno definito il rapporto di lavoro
Si è parlato infatti di “servizio volontario con attribuzioni di funzioni pubbliche“. Così come di un’inserimento in seno alla Pubblica Amministrazione con uno scopo “meramente funzionale per il magistrato onorario”. Ancora, si era rilevata la differenza nella selezione, a sé del tutto peculiare, del Giudice di Pace, rispetto a quella degli altri funzionari pubblici. E si è fatto leva sulla mancanza di uno statuto apposito, a regolazione della professione. Riguardo al compenso, esso è stato definito in qualità di “meramente indennitario” e volto quindi al “ristoro degli oneri sostenuti”. Mentre, riguardo alla durata, è stata definita “a termine, con possibilità di rinnovo quanto al funzionario onorario”.
Nelle varie definizioni intercorse, sugli aspetti appartenenti al ruolo e alla funzione esercitata, manca però una considerazione del rapporto di lavoro come di natura subordinata. Natura che obiettivamente sussiste, a prescindere dalle definizioni normative e giurisprudenziali, e ciò in virtù delle previsioni comunitarie già viste sopra.
Giudice di Pace dipendente a tempo determinato, nell’ottica della Corte di Giustizia
Il Tar ha analizzato, oltre a compiere il suddetto riepilogo storico, nei dettagli la sentenza della Corte di Giustizia. Sentenza emanata in risposta al rinvio pregiudiziale della Commissione Europea. I principi in essa affermati, tra l’altro, erano stati a loro volta confermati da una precedente sentenza della medesima Corte. Una sentenza, di condanna del Governo italiano, al pagamento delle ferie annuali retribuite per i giudici di pace.
La Corte di Giustizia ha riportato, nel testo delle citate sentenze, una considerazione fra le altre, che serve a qualificare il lavoro del Giudice di Pace come a tempo determinato. Qualificazione che, a detta della Corte, subentra al verificarsi di determinate circostanze. Quali lo svolgimento, nell’ambito delle funzioni, di prestazioni reali ed effettive da parte del giudice di pace. Non dovrebbe trattarsi, insomma, di prestazioni marginali per importanza, o prestazioni accessorie rispetto a funzioni esercitate da altri organi. Ed inoltre, è necessario che si tratti di funzioni per le quali il giudice di pace percepisca un’indennità remunerativa. Come si può notare, dal quadro tracciato non emerge un interrogativo sulla considerazione o meno del giudice di pace come “funzionario onorario”. E non viene considerato neppure se l’ente datoriale sia pubblico o privato.
Non solo non vi è tale considerazione, ma, a chiare lettere, la Corte di Giustizia aveva espresso la non rilevanza di questi aspetti. E la stessa ha avuto modo di precisare come, contrariamente (ossia dandovi rilevanza), verrebbe messo fortemente in discussione l’effetto utile, di cui alla Direttiva 1999/70, con relativo accordo quadro allegato. Così come anche l’applicazione uniforme, di direttiva e accordo quadro, negli Stati membri Ue, se ad ogni stato venisse riconosciuta la possibilità di escludere delle categorie dai benefici previsti. Esclusione operata con i provvedimenti in oggetto, a propria discrezione.
Il Giudice di Pace dipendente a tempo determinato, alla luce di un impianto antidiscriminatorio
Il Tar ha anche considerato il fatto che la direttiva è emanata nell’ambito di un’impianto antidiscriminatorio. Come, del resto, ogni altra norma, comunitaria e non. Quest’ultima Corte ha quindi voluto riconoscere, al giudice di pace ricorrente, un trattamento quantomeno equiparato, nelle condizioni d’impiego, rispetto a quelle che interessano ogni altro magistrato professionale. Questo se, e nella misura in cui, l’attività esercitata dal giudice di pace sia comparabile alla tipologia di quella esercitata dal giudice ordinario. Il tutto con la sola eccezione, nella sentenza del Tar, di un’eventuale condizione che spetta al giudice di rinvio valutare. Ovverosia la presenza di un presupposto obiettivo, in grado di giustificare una differenza nel trattamento.
L’uguaglianza espressa per le condizioni d’impiego
Per tutti gli altri casi, le condizioni d’impiego dovranno essere le medesime. Ed intendendo con esse, fra le altre, il computo della retribuzione (cioè con gli stessi elementi costitutivi, e questi ultimi dello stesso livello). E anche il diritto alle ferie retribuite e alle tutele assistenziali e previdenziali, come richiesto dal giudice di pace avanzante il ricorso. Su questo punto, anche la ragione obiettiva è da valutare in relazione a quanto espresso in sede comunitaria, di cui al testo dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato. In particolare, rispetto alle clausole 4.1 e 4.4. non è previsto, per le medesime, che la differenza obiettiva sia stabilita da norma di legge o da contrattazione collettiva. Dovrebbe piuttosto rientrare, tale differenza, in precisi requisiti di fatto.
Quindi parliamo di elementi che, in quel determinato contesto, mirino a contraddistinguere le condizioni dell’impiego. Ragionando nell’ottica delle clausole a tema, comprese nell’accordo quadro, può essere, tuttavia, ritenuta una differenza, tra le caratteristiche del rapporto impiegatizio, il concorso. Per l’appunto, il concorso richiesto per l’accesso alla magistratura ordinaria, e non presente per accedere alla carriera di Giudice di Pace. O meglio, la presenza di un concorso sarebbe da considerarsi un indice, il quale rivela la peculiarità delle funzioni del magistrato ordinario. Funzioni che si distinguerebbero, per tale via, da quelle del Giudice di Pace.
Il ruolo della procedura concorsuale per la selezione dei magistrati
La Corte di Giustizia dell’Ue ha ritenuto pertanto, in ultima analisi, la procedura concorsuale come uno spartiacque che separa le funzioni e le responsabilità dei magistrati ordinari da quelle dei giudici di pace. Con questi ultimi che rivestirebbero, altresì, un diverso livello delle qualifiche. L’organo giudicante ha quindi ritenuto che sia equo considerare, comunque, dei differenti benefici tra le due categorie (perché si parla pur sempre di categorie distinte). Con i giudici di pace che non dovrebbero comunque avere accesso totale ai diritti spettanti ai magistrati ordinari. Sempre la Corte di Giustizia, nel convalidare quest’eccezione, si è basata anche sul dettato di cui all’art. 106 della nostra Costituzione. Articolo affermante l’importanza, che l’ordinamento nazionale assegna, alle procedure selettive dei magistrati ordinari.
Fatte queste considerazioni, la Corte ha dunque ammesso la persistenza di alcune differenze. Ma parlavamo, per l’appunto di eccezioni, perché la Corte di Giustizia fondamentalmente riconosce una disparità di trattamento eccessiva, che va oltre i presupposti considerati. Nel caso di specie, si lamentava un’esclusione totale della figura del Giudice di Pace da ogni forma di tutela. Parliamo di quella tutela posta dalla legge, normalmente, ad ogni prestatore di lavoro.
Le considerazioni in relazione alle clausole 4 e 5 dell’Accordo Quadro
Se, dunque, in base alla clausola 4, nel suo primo e quarto paragrafo, la Corte aveva riconosciuto delle differenze nella natura delle funzioni, e quindi del lavoro in concreto prestato, simili differenze giustificano delle tutele aggiuntive per i magistrati ordinari rispetto ai giudici di pace. Ma non fino al punto da non riconoscere a questi ultimi le ordinarie tutele sul piano previdenziale ed assistenziale, così come il diritto alle ferie retribuite ex art. 7 della Direttiva europea 2003/88.
Nel discorso vi è da inquadrare altresì la clausola n. 5 dell’Accordo Quadro, allegato alla Direttiva citata. La clausola 5 è contraria alla normativa italiana, nella misura in cui la stessa non prevede, per il settore lavorativo trattato, di evitare una reiterazione abusiva di rapporti di lavoro a termine. Caso che interessa i giudici di pace, per l’appunto. La legge italiana non prevede, inoltre, neppure una sanzione, qualora tale reiterazione, come diverse volte accaduto per i giudici di pace, si manifesti. Quindi evitare o sanzionare la reiterazione, quali azioni alternative alla trasformazione del rapporto di lavoro a termine in lavoro a tempo indeterminato. La cui ultima valutazione è demandata, chiarisce sempre la Corte di Giustizia, al giudice di merito. Proprio il giudice di merito, infatti, stabilisce caso per caso, se disporre una trasmutazione del rapporto contrattuale o meno.
La pronuncia del Tar, a proposito del Giudice di Pace dipendente a tempo determinato
Nel caso di specie, il Tar accoglie la relativa istanza, e pertanto demanda, in conformità all’orientamento comunitario, la decisione al giudice di rinvio, chiamato a ripetere il giudizio. Nel verdetto posto in essere dal Tar, sono state recepite, per come anticipato, le motivazioni già avanzate in sede europea dalla Corte di Giustizia. In particolare, ha ripreso nella sentenza emessa la considerazione della procedura concorsuale, assolutamente indispensabile per l’accesso alla carriera di magistrato, procedura che richiede una determinata preparazione sul piano giuridico, senz’altro più specifica. L’obiettivo del concorso è, non a caso, l’approdo ad un profilo che corrisponda ad una professionalità superiore. La considerazione prosegue, nel testo della sentenza, sulla base della diversa attività giurisdizionale che viene delegata ai giudici di pace.
Attività giurisdizionale che si rifà, peraltro, a delle competenze ben delimitate, e riservate dal dettato normativo alla categoria dei giudici di pace. Dunque, sulla falsariga dell’orientamento comunitario, anche il Tar dell’Emilia Romagna ha escluso una totale equiparazione tra giudici di pace e giudici ordinari, sebbene allo stato di fatto i primi si ritrovassero in una condizione nettamente svantaggiata. Condizione svantaggiata da prestatori di lavoro, e quindi non solamente rispetto ai colleghi della magistratura ordinaria. La Corte ha ravvisato, in altre parole, delle ragioni oggettive poste a giustificazione di un diverso trattamento, alla luce di quanto già considerato dalla Corte di Giustizia, e in relazione alla clausola 4.1 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato.
La specificazione del diverso trattamento rispetto ai magistrati ordinari
Diverso trattamento che non si traduce, come già chiarito, in trattamento discriminatorio, ma che consente comunque di affermare un’equiparazione parziale tra le funzioni svolte dalle due figure di magistrati. Come chiarito anche su questo punto dal Tar, è l’equiparazione parziale il punto dal quale partire per riconoscere un diritto irrinunciabile alle ferie, e alla tutela previdenziale e assistenziale. Il tutto si pone, ad ogni modo, nel più ampio quadro delle direttive comunitarie poste a tutela dei lavoratori, e che i singoli stati dell’Ue sono tenuti a recepire nei propri ordinamenti nazionali. Diversamente si perde tutta la portata che si è voluta assegnare, in sede comunitaria, a questi atti normativi, come già sottolineato dalla Suprema Corte europea.
Passando al punto successivo, il Tar equipara infatti la posizione dei giudici di pace, più generalmente, a quella di lavoratori che si ritrovano tutti alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro. Situazione di fatto, che ha come conseguenza la maturazione di un diritto ad un trattamento economico equo, sia sul piano qualitativo che quantitativo. Il Giudice di Pace ha diritto pertanto ad una retribuzione, che sia propriamente ed equamente stabilita, pur essendo giustificate delle differenze di trattamento con i magistrati ordinari. Differenze che, sul versante retributivo, partono non soltanto da requisiti professionali più elevati e specifici (profilo qualitativo), ma anche dall’effettivo impegno professionale richiesto (profilo quantitativo). Un impegno che si limita a due, al limite tre, giornate di udienze tabellari a settimana per i giudici di pace.
Il riconoscimento ottenuto, anche senza parificazione con il magistrato ordinario
In definitiva, il Giudice di Pace è da riconoscere, per la Corte emiliana, quale lavoratore a tempo determinato. E a prescindere dal fatto che non vi possa essere perfetta equiparazione con la figura del magistrato onorario, comunque la sentenza ha accertato un diritto in capo ai giudici di pace ad un trattamento economico e normativo assimilabile a quello del magistrato ordinario. Salvo, appunto, determinate differenze di retribuzione dovute alla diversa professionalità richiesta e alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Così come una diversa assegnazione delle ferie, che tiene conto dei giorni in servizio.
La Corte emiliana si è altresì pronunciata, in pena concordanza con l’orientamento europeo, e prima ancora, con la legislazione europea, sulla spinosa questione della reiterazione abusiva di rapporto lavorativo a tempo determinato. Qui si ravvisa, come già fatto notare, un contrasto tra quanto previsto dalla normativa italiana, esclusivamente nella materia del lavoro dei giudici di pace, e la clausola 5.1 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato. La Corte ha dunque riconosciuto al giudice di pace richiedente, il risarcimento dei danni relativi all’abusiva reiterazione di cui si parla.
La reiterazione abusiva del rapporto di lavoro a tempo determinato
La sentenza ha una portata clamorosa, poiché, se è vero che un principio simile avrebbe dovuto trovare riconoscimento fin dal principio, è anche vero che per la prima volta è stata assimilata la fattispecie del lavoro prestato dai giudici di pace a tutte le altre categorie di lavoratori. Pertanto, la Corte del Tar ha riconosciuto il predetto risarcimento, anche se non in conformità con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 165/2001, art. 36, sul divieto di reiterare abusivamente il rapporto di lavoro. Come già affermato, per effetto delle normative attinenti alla figura del Giudice di Pace, la figura stessa era stata esclusa espressamente dall’applicazione della disposizione appena menzionata (nella riforme intercorse per la magistratura). E per il Giudice di Pace era stata altresì esclusa, in sede di legittimità, l’applicazione di tutte le altre disposizioni in materia di lavoro subordinato a tempo parziale.
Come si inquadra la categoria dei giudici di pace in relazione alla reiterazione abusiva
La Corte ha quindi considerato, per altro verso, come la legislazione in materia di rapporto di lavoro determinato, non escluda in sé la categoria dei giudici di pace. Né le normative che disciplinano il ruolo, le competenze, e anche le modalità di selezione e di svolgimento del rapporto di lavoro dei giudici di pace, si esprimono esplicitamente per un’applicazione della disciplina “ordinaria” del lavoro a tempo determinato. D’altronde, sono presenti nel contenuto della prestazione erogata dal Giudice di Pace, tutti gli indici, tali da desumere un rapporto di lavoro a tempo determinato.
In pratica, se in un ambito normativo si affermano, in Italia, delle disposizioni di un certo verso, nell’altro ambito normativo si riportano disposizioni di segno contrario al precedente. Ora, la categoria dei giudici di pace è inquadrabile sia dall’uno che dall’altro ambito di normazione, e quindi nulla, stando a quanto presunto dalla Corte, impedirebbe l’applicazione, tra i due, di quel contesto che ben si concilia con una lettura filo-europea della fattispecie. Sussiste però, proprio per l’ambito dell’abusiva reiterazione del rapporto a tempo determinato, un’importante eccezione normativa operata dal Legislatore italiano, e riconosciuta valida altresì dalla giurisprudenza di legittimità.
Il Giudice di Pace dipendente a tempo determinato, e la mancata conversione in rapporto a tempo indeterminato
Parliamo dell’esclusione operata con riferimento alla sanzione di conversione del rapporto a tempo determinato a rapporto a tempo indeterminato. Il Legislatore ha infatti escluso esplicitamente, nel disciplinare il rapporto di lavoro in capo al giudice di pace, l’applicazione del Decreto Legislativo 165/2001. Ma, anche su tale versante, il Tar ha trovato come, per un riconoscimento al risarcimento, c’è comunque il riferimento a quanto previsto dalla Legge 183/2010, specificamente all’art. 32, comma 5.
In base a quanto affermato precedentemente, quindi, troviamo anche qui un ambito normativo distinto che si può applicare ai giudici di pace. In assenza di preclusioni operate dalla legge, e approvate dalla giurisprudenza di legittimità.
L’eccezione di prescrizione avanzata da INPS e difesa erariale per i diritti del Giudice di Pace dipendente a tempo determinato
Resta poi la questione dell’eccezione sollevata, nel giudizio dinanzi al Tar, dall’INPS e dalla difesa erariale. In base a quest’eccezione, il giudice di pace avanzante ricorso per reclamare determinati diritti, non avrebbe avuto in ogni caso un diritto concreto a riscuotere somme arretrate, e ciò per via di una prescrizione, che nel frattempo sarebbe intervenuta per i crediti retributivi e contributivi. Anche sulla questione, la Corte del Tar ha effettuato un rigetto, affermando come sussista nell’individuo richiedente un timore, qualificato dai giuristi come metus, per il quale il soggetto stesso teme di non rientrare in quella determinata posizione di diritto, e non la richieda.
La condizione psicologia di svantaggio come impeditiva della prescrizione
In parole povere sull’ultimo punto descritto, il Tar afferma come il soggetto si ritrovi in una condizione psicologica di svantaggio, dovuta a come, sia una parte della legge che la giurisprudenza di legittimità, neghino un determinato diritto. Il metus non sarebbe più da considerare, precisa il Tar nel testo della propria sentenza, solamente in seguito al riconoscimento delle predette indennità, poiché a partire dal medesimo riconoscimento parte il computo di un periodo di prescrizione, e non prima. La Corte amministrativa, in aggiunta, si avvale altresì di un’ulteriore ragione giustificativa per la mancata considerazione di una prescrizione intervenuta.
La motivazione di fatto impeditiva della prescrizione
La motivazione ulteriore non si fonda su una ragione di origine psicologica, ma materiale. Infatti, il soggetto, come la Corte afferma, non aveva avuto in concreto la possibilità d’esercitare i diritti sul piano contributivo e retributivo, sempre a causa dell’impedimento fatto valere sia legislativamente che giurisprudenzialmente. Vi è, in quest’ultimo richiamo, un fatto materiale che impedisce la decorrenza di una prescrizione, ai sensi della previsione di cui all’art. 2935 del Codice Civile. Norma di legge che riporta un principio molto semplice e di facile applicabilità, ovverosia quello secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui, il diritto in questione, possa esser fatto valere. È vero che, in relazione al principio espresso, si sono varie volte presentate determinate fattispecie, le quali si prestavano ad una non facile interpretazione per valutare il momento effettivo di possibilità d’esercitare il diritto.
Ma, nel caso di specie, la Corte amministrativa non ha avuto dubbi, e ha considerato quel momento come corrispondente a quello del riconoscimento, non rilevando il fatto che il giudice di pace in questione non avesse sollevato in precedenza la richiesta giudiziale. E giustificando, anche sotto questo aspetto, il mancato ricorso ad una condizione psicologica ostativa, non essendo corrisposti in nessun caso tali prerogative ai giudici di pace, almeno fino al ricorso e alla sentenza qui commentati.
Giudice di Pace dipendente a tempo determinato: l’accoglimento parziale delle istanze e la chiarezza apportata
Certo, in ultima analisi, si tratta di un riconoscimento parziale delle prerogative richieste dal soggetto, per via delle motivazioni in precedenza esposte, le quali vedono comunque il giudice di pace non esattamente allo stesso livello di un magistrato ordinario (il giudice di pace che aveva sollevato il ricorso al Tar, chiedeva appunto gli stessi diritti dei magistrati ordinari). Motivazioni, per il mancato accoglimento totale della domanda, che appaiono, anche queste ultime, legittimamente fondate.
Tuttavia, in un quadro normativo così fitto e articolato, è stata fatta per la prima volta chiarezza, con un nuovo orientamento da considerare, il quale trae le proprie importanti basi dal quadro normativo e giurisprudenziale dell’Ue, oltre che da determinate altre parti del nostro ordinamento giuridico (in precedenza non considerate per la sola categoria dei giudici di pace, ma considerate per le altre figure di lavoratori).
Giudice di Pace pubblico dipendente a tempo determinato, la condanna del Ministero della Giustizia
Il soggetto si era dunque visto svantaggiato nella propria posizione normativa, economica, previdenziale e assistenziale. E, in conseguenza alle motivazioni richiamate, il Tar ha condannato il Ministero della Giustizia a ricostituire, per il lavoratore, il reintegro delle posizioni a cui il medesimo avrebbe dovuto avere accesso. Sul piano di fatto, il Ministero è stato condannato a versare, al lavoratore della categoria trattata, considerato per la prima volta dipendente a tempo parziale, le differenze di retribuzione concernenti l’intero arco della propria carriera di giudice di pace, con il computo degli interessi maturati.
A ciò si aggiunge anche il computo dei contributi previdenziali, mai versati nel medesimo arco di tempo. E, infine, in risarcimento del danno al lavoratore, sempre da parte del Ministero della Giustizia, dovuto alla reiterazione abusiva dei rapporti lavorativi a tempo determinato. Il danno economico è stato calcolato nel quantitativo corrispondente a 12 mensilità dell’ultima retribuzione di fatto percepita dal giudice di pace.