Parliamo dell’atto di fumare sul posto di lavoro e del relativo licenziamento, in ordine alla recente pronuncia della Cassazione n. 9743/2025. Ma cosa ha portato a tale pronuncia? Nel caso concreto, un’azienda ha optato per il licenziamento di una dipendente, sorpresa a fumare in bagno, bagno collocato in un’area classificata a rischio, stando al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale. Ne sono seguiti contestazione disciplinare e lettera di licenziamento, in conformità a quanto previsto dall’art. 54, comma 2, lettera c, del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) del settore Gomma e Plastica. La disposizione suddetta è quella che consente il licenziamento immediato, laddove si verifichino delle infrazioni colpose di una certa gravità, vale a dire che siano potenzialmente pericolose.
La dipendente in questione decise d’impugnare il licenziamento, con la motivazione per la quale non vi sarebbe stato un concreto pericolo, derivante dal comportamento da ella stessa posto in essere. La questione, dopo il primo grado, giunge al giudizio della Corte d’Appello competente territorialmente (Corte d’Appello di Venezia). Ed è qui che il giudice di secondo grado annulla il licenziamento, sulla base del fatto che non fosse comprovato un pericolo reale o attuale. A rafforzamento della decisione intrapresa, la Corte decise anche di ricorrere ad una consulenza tecnica, nello specifico una CTU, ossia una Consulenza Tecnica d’Ufficio. Ad essa è spettato il compito di fornire al giudice degli elementi oggettivi e qualificati, funzionali a una migliore comprensione di aspetti tecnici (in tal caso sull’effettiva pericolosità della condotta in relazione al caso) al di fuori della competenza specialistica della Corte.
Il ricorso per Cassazione
L’azienda, a quel punto, decide per il ricorso in Cassazione, ma dalla Suprema Corte arriva la conferma della decisione dei giudici di merito, quindi licenziamento illegittimo.
Passiamo a quelle che sono le motivazioni dietro la decisione della Corte di Cassazione. Innanzitutto, il requisito espresso del pericolo concreto. La Cassazione ha sottolineato come il licenziamento, dovuto a motivi disciplinari, basato sulla violazione del divieto di fumare, anche se previsto dalle norme contrattuali e aziendali, viene considerato legittimo unicamente qualora la condotta sia comportante di un pericolo reale per persone, impianti o materiali.
Non è allora sufficiente che il dipendente abbia violato una disposizione regolamentare, quale, in questo caso, fumare in un’area vietata, ma occorre dimostrare che il comportamento posto in essere sia effettivamente suscettibile di provocare incidenti o danni concreti. Quindi, da parte della Cassazione, è stata rilevata una differenza sostanziale tra fatto e pericolo concreto.
La considerazione del caso specifico nell’ordinanza emessa
C’è stata poi, sempre ad opera della Cassazione, la considerazione del caso specifico. La lavoratrice era infatti stata sorpresa a fumare in un bagno ubicato nelle vicinanze di un’area a rischio, nella quale aveva luogo un’operazione di ripasso con liquido disinfettante ad alto contenuto d’alcol. La contestazione dell’azienda faceva valere la suddetta circostanza, a suggerimento d’un rischio potenziale d’incendio o altro incidente. D’altra parte, però, la Cassazione ha ritenuto, sul punto, appropriata la valutazione condotta dal giudice di merito. Per il medesimo, la condotta della lavoratrice non era da ritenersi sufficientemente grave da giustificare il licenziamento. La condotta vietata aveva avuto luogo, ma senza che la stessa abbia causato un rischio concreto, e di conseguenza è insufficiente.
Fumare sul posto di lavoro, fatto insussistente nella valutazione ex art.18 Statuto dei Lavoratori
La Corte di Cassazione ha oltretutto rilevato come quanto accaduto fosse da valutare alla luce della concezione d’insussistenza del fatto contestato. Per quest’ultimo punto, stando all’art.18, co.4, della Legge n.300/1970 (Statuto dei Lavoratori), anche laddove il fatto venga materialmente contestato, si ritiene insussistente se non sussista obiettivamente un’illiceità o altra rilevanza disciplinare. Al di là della previsione di regolamento, quindi, la mancanza di pericolo fa sì che il fatto non sia concreto, anche se effettivamente avvenuto. In altre parole non è rilevante ai fini disciplinari.
La considerazione finale è, pertanto, che il licenziamento in un caso come quello che si è registrato, è una sanzione disciplinare eccessiva. E per sua natura, quindi, illegittima. Si ha pertanto un caso di licenziamento ingiustificato.
Fumare sul posto di lavoro e licenziamento illegittimo: l’illustrazione riepilogativa delle ragioni
In definitiva, volendo sintetizzare, fermo restando che il divieto di fumare in azienda possa essere contemplato dalle norme a disciplina del rapporto di lavoro, e da quelle che disciplinano l’organizzazione aziendale (alla cui osservanza il lavoratore è tenuto), il datore di lavoro può licenziare un dipendente solamente se la condotta, oltre ad essere oggetto d’infrazione regolamentare, arrechi un rischio reale e attuale di danni o incidenti. Con la sentenza emessa, la Cassazione ha fatto valere un obbligo, a carico della parte datoriale nel rapporto lavorativo, a dimostrare l’effettività del pericolo.
In assenza di tale requisito indispensabile, il licenziamento è illegittimo, anche se ciò non revoca la validità della disposizione interna all’azienda o al rapporto lavorativo. Ferme le motivazioni addotte, la Cassazione ha confermato l’esito della sentenza della Corte d’Appello, con la conseguenza dell’immediato reintegro della lavoratrice in seno all’organico.