Donazione in conto di disponibile, la Corte di Cassazione con sentenza numero 3352 del 2024 chiarisce che la dispensa è un negozio che il disponente può sempre revocare.
Il fatto
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1103/2012 del 30 gennaio 2012, ha deciso sulle richieste di scioglimento della comunione relativa all’eredità di D.D. e della moglie E.E. avanzate dal figlio B.B. e altri coeredi contro A.A., C.C. e altri coeredi.
Dopo che gli altri coeredi in corso di causa provvedevano a cedere le loro quote, la divisione si pronunciava solo tra C.C., A.A. e B.B., assegnando a ciascuno unità immobiliari nell’edificio sito in via Pi. Ma. secondo un progetto divisionale. Si disponeva che A.A. e B.B. pagassero dei conguagli a favore di C.C. e che le rendite maturate dal patrimonio comune fino al 1 luglio 2001 fossero suddivise tra i tre condividendi in proporzione delle loro quote, per un totale di Euro 30.487,39.
A.A. ha proposto appello, affermando che la quota a lui attribuita era stata calcolata erroneamente sia per la mancata attribuzione di una parte della quota disponibile a lui spettante, sia per errori di calcolo del consulente d’ufficio. Ha sostenuto che avrebbe dovuto essere riconosciuta a lui una parte della quota disponibile pari al valore di Euro 21.300,00 del lastrico solare, ricevuto tramite donazione nel 1965 con dispensa dall’onere di imputazione per volontà dei donatori.
Prima pronuncia della Corte d’appello
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 80 del 10 gennaio 2018, ha accolto parzialmente l’appello riguardante la quantificazione dei conguagli, dichiarando che erano stati calcolati erroneamente e provvedendo a rideterminarli.
Tuttavia, ha respinto l’appello in merito alla donazione del 19 luglio 1965, in cui D.D. ed E.E. avevano donato al figlio A.A. l’area edificabile del lastrico solare, dichiarando che tale donazione era a titolo di disponibile per le future donazioni e che successivamente, con testamenti pubblici del 8 febbraio 1974, avevano lasciato la quota disponibile alla figlia C.C.
La Corte ha sostenuto che questa disposizione della donazione del 1965, unita ai testamenti successivi, indicava chiaramente la volontà dei donatori di disporre parte della loro quota legittima in favore di A.A., ma che le disposizioni successive dei testamenti annullavano le disposizioni incompatibili, attribuendo l’intera quota disponibile a C.C. per l’impossibilità di configurare una sopravvivenza anche parziale delle disposizioni precedenti.
La sentenza ha deciso sulle spese di primo e secondo grado, stabilendo che un terzo delle spese fosse a carico di A.A. considerando l’esito del suo appello, mentre i restanti due terzi fossero a carico della massa ereditaria, considerando la richiesta unanime di scioglimento della comunione e le spese di consulenza nell’interesse generale della giustizia e delle parti.
A.A. ha presentato ricorso per cassazione con due motivi, al quale hanno replicato B.B. e C.C. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ma è stato rimesso alla pubblica udienza per la rilevanza delle questioni giuridiche. In prossimità della pubblica udienza del 11 gennaio 2024, il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni, mentre il controricorrente B.B. ha depositato una memoria.
Donazione in conto di disponibile, ragioni della decisione
Il ricorrente ha presentato due motivi per il ricorso per cassazione. Nel primo motivo, intitolato “falsa applicazione di legge – art. 360 c.p.c. co. 1 n. 3 in relazione agli artt. 769 e 682 c.c.”, sostiene che la sentenza ha commesso un errore dichiarando che la donazione fatta a suo favore era stata fatta “in conto di legittima”, quando invece era stata fatta in conto di disponibile con una dispensa esplicita dall’imputazione.
Lamenta anche che la sentenza ha interpretato la donazione come una volontà dei donatori di disporre della quota di legittima per il futuro, quando la donazione è un contratto tra vivi soggetto a revoca solo nei casi previsti dalla legge, quindi l’articolo 682 del codice civile relativo al testamento posteriore incompatibile non si applica.
Nel secondo motivo, intitolato “falsa applicazione di legge art. 360 n. 3 in relazione all’art. 91 c.p.c.”, chiede che, in caso di successo del ricorso, si applichi il principio generale secondo cui le spese per lo scioglimento della comunione sono a carico della massa ereditaria poiché eseguite nell’interesse comune dei coeredi.
Si esamina anche un’eccezione sollevata dal controricorrente B.B. riguardo alla decisione della Corte d’appello sul merito del primo motivo di appello, che riguardava la questione della natura della donazione. L’eccezione si dichiara inammissibile perché, senza la proposizione di un motivo di ricorso incidentale, la questione di ammissibilità dell’appello rimane coperta dal giudicato implicito.
Orientamento della Cassazione
L’orientamento della Cassazione, come evidenziato nelle sentenze, sottolinea che se il giudice di primo grado, nonostante sia prescritto un termine di decadenza o il compimento di una determinata attività, decide la controversia nel merito senza pronunciarsi d’ufficio su una questione processuale, come la tardività di una domanda o eccezione, tale questione non può essere sollevata per la prima volta in appello o in cassazione se non è stata oggetto di impugnazione o non è stata ritualmente riproposta.
Si forma così un giudicato implicito interno. Tuttavia, se la pronuncia di primo grado rigetta una domanda riconvenzionale per motivi di merito senza affermarne esplicitamente l’ammissibilità, il giudice di secondo grado conserva il potere di rilevare d’ufficio l’inammissibilità di detta domanda, anche in assenza di appello incidentale sul punto.
L’omissione di tale rilievo è censurabile in cassazione come errore in procedendo. In entrambi i casi, la questione processuale non esaminata dal giudice di secondo grado può essere esaminata in cassazione solo se c’è un motivo di ricorso specifico che censuri l’errore procedurale.
Errore materiale nella sentenza
Il primo motivo di ricorso è fondato per un errore materiale nella sentenza. La sentenza ha erroneamente dichiarato che i donatori nella donazione avevano manifestato la volontà “di disporre di parte della quota legittima”, mentre in tutti gli altri passaggi ha riconosciuto che la donazione era stata fatta “a titolo di disponibile”, accogliendo così la deduzione dell’appellante che la donazione fosse in conto di disponibile con dispensa dall’imputazione.
La sentenza ha chiarito che i genitori hanno voluto che la donazione gravasse sulla disponibile, dispensando il figlio dall’imputazione, ma hanno successivamente revocato tale disposizione attribuendo la disponibile alla figlia C.C.
Di conseguenza, le statuizioni impugnate non sono criticabili per aver ritenuto l’attribuzione della donazione come conto disponibile e con dispensa dall’imputazione revocabile, ma sono illegittime per aver considerato la dispensa dall’imputazione revocata ex art. 682 del codice civile.
Specifiche sulla donazione in conto di disponibile
La donazione in conto disponibile e con dispensa dall’imputazione è un vantaggio aggiuntivo conferito al beneficiario oltre a quanto spetta a titolo di legittima. Con la dispensa dall’imputazione, disciplinata dall’art. 564 co. 2 del codice civile, il beneficiario trattiene la donazione e ha diritto alla sua quota di legittima senza essere penalizzato dalla donazione.
Questo garantisce al beneficiario un vantaggio significativo, consentendogli di limitare o escludere l’efficacia delle liberalità destinate ad altri legittimari e di mantenere intatta la sua quota. Secondo la dottrina, la dispensa dall’imputazione espande la legittima, aumentando la quota riservata al legittimario e permettendogli di trattenere la donazione ricevuta senza compromettere il diritto alla sua quota di legittima.
Pertanto, anziché considerare la donazione in conto disponibile con dispensa dall’imputazione come gravante sulla disponibile, si dovrebbe comprendere che questa donazione si aggiunge alla quota di legittima, aumentandone il valore e sottraendola all’azione di riduzione.
Dispensa dell’imputazione è negozio autonomo rispetto alla donazione
La disposizione con cui il donante regola la donazione in conto disponibile e con dispensa dall’imputazione, anche se contenuta nell’atto di donazione, è destinata per definizione a produrre effetti dopo la morte del donante e ha una specifica funzione mortis causa, agendo come atto di ultima volontà, chiaramente distinto dalla donazione che è tipicamente un negozio inter vivos.
È pertanto condivisibile e merita continuità quanto stabilito dalla Cassazione, richiamando l’insegnamento della dottrina prevalente, secondo cui la dispensa dall’imputazione costituisce un negozio autonomo rispetto alla donazione.
Da ciò deriva che la dispensa dall’imputazione può essere effettuata nello stesso atto di donazione, in un successivo testamento o in un successivo negozio tra vivi. I precedenti giurisprudenziali che consideravano la dispensa dalla collazione come una clausola accessoria al contratto, non eliminabile successivamente per volontà di uno dei contraenti, non si applicano alla dispensa dall’imputazione, che agisce dopo la morte del donante attribuendo al beneficiario diventato erede un ulteriore vantaggio, consistente nell’attribuzione della sua intera quota di legittima in aggiunta alla donazione già ricevuta.
Non si può accettare l’argomentazione della dottrina secondo cui la dispensa dall’imputazione contenuta nell’atto di donazione costituirebbe un negozio a causa di morte con struttura inter vivos e quindi irrevocabile solo dal disponente.
Al contrario, risulta convincente e va accolto quanto osservato in dottrina, secondo cui la natura e la funzione del negozio non cambiano in base all’atto che lo contiene. Anche se contenuta nella donazione, la dispensa dall’imputazione mantiene la sua autonomia rispetto alla donazione e ha effetto solo dopo la morte del defunto nell’assetto successorio dei coeredi; la morte non è solo l’occasione degli effetti della dispensa, ma è il suo presupposto esclusivo e determinante, pertanto la dispensa non può essere concepita separatamente dall’eventualità di una successione futura a favore di più coeredi.
Donazione in conto di disponibile: la dispensa dell’imputazione è atto unilaterale revocabile
Pertanto, si può concludere che anche se la dispensa dall’imputazione fa parte della donazione, essa rimane un atto unilaterale di ultima volontà sempre revocabile secondo il principio dell’articolo 671 del codice civile, senza assumere una struttura bilaterale che richiederebbe la revoca per mutuo consenso.
Se si dovesse considerare diversamente e ritenere che l’accettazione della donazione includa anche la dispensa dall’imputazione, rendendola irrevocabile unilateralmente dal donante, si solleverebbe la questione di un patto successorio istitutivo. Questo perché l’accordo tra il donante futuro e il donatario futuro, comprendendo anche la dispensa dall’imputazione resa irrevocabile, sarebbe un accordo che riguarda anche la futura successione, violando il divieto stabilito dall’articolo 458 del codice civile.
Pertanto, visto che la sentenza impugnata ha correttamente presupposto che la regolamentazione effettuata dai donatori riguardo alla donazione in conto disponibile con dispensa dall’imputazione fosse revocabile dai donatori stessi, l’errore della Corte d’appello, rilevato dal ricorrente, è stato nel ritenere che i successivi testamenti avessero “annullato” la precedente dispensa dall’imputazione.
In questo modo, anche se non esplicitamente richiamato, la sentenza ha applicato in termini non accettabili l’articolo 682 del codice civile, il quale stabilisce che un testamento successivo che non revoca espressamente i precedenti annulla le disposizioni incompatibili.
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La dispensa dall’imputazione secondo l’articolo 564 Codice civile
L’articolo 564 comma 2 del codice civile stabilisce che la dispensa dall’imputazione deve essere espressa, il che richiede che la volontà sia chiaramente deducibile dal contesto della disposizione, senza possibilità di equivoci sul significato sia logico che letterale dell’espressione.
Questo principio lo conferma la Cassazione nella sentenza Sez. 2 6-6-1983 n. 3852 (Rv. 428771-01). Allo stesso modo, la revoca della dispensa dall’imputazione, in quanto atto successivo e di contenuto contrario a quello per cui si richiede il requisito della forma espressa, deve anch’essa possedere le stesse caratteristiche.
Pertanto, la sentenza impugnata, verificato e dichiarato testualmente che i testamenti non revocavano in modo espresso quanto precedentemente previsto con l’atto di donazione, avrebbe dovuto limitarsi a riconoscere l’assenza di revoca della dispensa dall’imputazione e procedere alla decisione considerando che la donazione a favore del figlio A.A. era stata eseguita in conto disponibile e con dispensa dall’imputazione.
Conclusioni
L’attribuzione della disponibile a un erede per testamento non è incompatibile con la precedente attribuzione della donazione in conto disponibile con dispensa dall’imputazione a favore di un altro soggetto, poiché la dispensa dall’imputazione incrementa la quota di legittima e quindi la disponibile assegnata all’erede testamentario è ridotta di tale quota.
La Corte d’appello non ha ravvisato una incompatibilità materiale tra la dispensa dall’imputazione contenuta nella donazione e l’attribuzione della disponibile ai successivi testamenti, e ciò non avrebbe potuto farlo considerando le disposizioni dei testamenti e della donazione stessa. Pertanto, l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata solo per quanto riguarda l’annullamento della previsione che la donazione fosse in conto disponibile con dispensa dall’imputazione da parte dei testamenti successivi.
Si enuncia un principio di diritto secondo cui la disposizione del donante riguardante la donazione in conto disponibile con dispensa dall’imputazione è revocabile, e l’attribuzione per testamento della disponibile a un altro erede non annulla la precedente dispensa dall’imputazione, a condizione che le disposizioni siano compatibili. La causa si rinvia alla Corte d’appello di Napoli per una nuova decisione, che terrà conto di quanto enunciato e deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Principio di diritto espresso dalla Suprema Corte
La Suprema Corte accogliendo il primo motivo di ricorso ed enuncia il seguente principio di diritto:
“La disposizione del donante secondo la quale la donazione è eseguita in conto di disponibile con dispensa dall’imputazione, seppure contenuta nella donazione, costituisce negozio di ultima volontà, come tale revocabile dal suo autore. La successiva revoca della dispensa dall’imputazione, così come la dispensa dall’imputazione ex art. 564 co. 2 cod. civ., deve essere espressa e l’attribuzione per testamento della disponibile ad altro erede non comporta annullamento della precedente dispensa dall’imputazione della donazione ai sensi dell’art. 682 cod. civ. nel caso in cui le disposizioni siano di fatto compatibili in quanto il valore della donazione con dispensa dell’imputazione sia inferiore a quello della disponibile».