Carta del docente non solo… per i docenti: ecco a chi spetta

Maggio 18, 2024
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carta del docente

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 9984 dello scorso 12 aprile ha chiarito che la Carta del docente prevista dalla legge n. 107/2015 non spetta solamente al docente del pubblico impiego in senso stretto, ma anche al personale educativo in senso lato.

Proviamo a riassumere state le caratteristiche del caso all’esame dei giudici di legittimità e quali sono le motivazioni sollevate dalla Corte.

Un educatore chiede la Carta del docente

Il caso origina dalla richiesta della Carta del docente da parte di un educatore che aveva chiesto – senza buon esito – il riconoscimento di tale bonus economico.

Il giudice di prime cure aveva inizialmente accolto il ricorso, ma il giudizio è stato ribaltato dalla Corte territoriale, che aveva invece escluso che l’educatore avesse titolo per invocare il riconoscimento previsto dall’art. 1 comma 121 della l. n. 107/2015.

Contro tale pronuncia l’uomo ha dunque proposto ricorso per Cassazione.

Cosa prevede la legge

Nel pronunciare la sua decisione la Corte di Cassazione ha richiamato la normativa della Carta del docente, prevista dalla già citata l. n. 107/2015, secondo cui il beneficio è istituto al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali, nel limite di spesa di 500 euro annui per ogni anno scolastico.

Ebbene, secondo i giudici di legittimità il bonus spetterebbe non solamente al personale docente in senso stretto, ma più in generale a tutto il personale educativo, che sarebbe equiparabile ai docenti ai sensi dell’art. 395 d.lgs. n. 297/1994, il Testo unico delle disposizioni in materia di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado.

La Suprema Corte ricorda che il CCNL Comparto Scuola include il personale educativo all’interno dell’area professionale del personale docente. Viene così stabilito che il personale educativo, sebbene abbia una funzione differente rispetto a quella del persone docente, condivide con questo i contenuti sul piano della formazione e dell’istruzione, con conseguente riconduzione degli educatori all’interno dell’area professionale del personale docente.

La funzione educativa

Peraltro, è coerente con tale assunto quanto indicato dall’art. 124 del CCNL, laddove si sottolinea come nell’ambito dell’area dell’attività del docente, la funzione educativa è parte integrante del processo di formazione e di educazione, in quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole. Dunque, all’istitutore spetterebbe il compito di integrare l’istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che conferire agli alunni speciali i complementi di cultura.  

Si rammenta altresì come per lo stesso personale educativo vi sarebbe un preciso obbligo formativo. A sostenerlo è l’art. 129 CCNL secondo cui “rientra altresì nell’attività funzionale all’attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa”.

Alla luce di quanto sopra, non trova giustificazione un diverso trattamento tra le due figure professionali, considerato che entrambe sono soggette a precisi obblighi formativi, coerenti con la necessità di fronteggiare un esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.

Ecco dunque che la Carta del docente è beneficio economico da attribuirsi al personale docente tout court, comprendendo in tale novero anche gli appartenenti al ruolo di educatori. Per questo motivo il ricorso dell’educatore viene accolto.

Carta del docente anche gli insegnanti non di ruolo

Con l’occasione ricordiamo anche che la Carta del docente è stata al centro di una recente  sentenza da parte della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che con pronuncia n. 29961/2023 ha enunciato quattro principi di diritto particolarmente interessanti sul tema.

In particolare, la Corte ha specificato come la Carta del docente di cui alla l. n. 107/2015, art. 1, comma 121, spetta anche ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, senza che rilevi l’omessa presentazione di una domanda in tal senso diretta al Ministero.

Specifica ancora la Corte che nel caso in cui ai docenti di cui sopra non sia tempestivamente riconosciuto il beneficio della Carta e che al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l’adempimento in forma specifica per l’attribuzione della Carta del docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi e rivalutazione, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.

Se invece i docenti a cui non è stato tempestivamente riconosciuto il beneficio, al momento della pronuncia giudiziale, sono fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento – per i danni che siano da essi allegati – nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto del caso concreto ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifico di un maggiore pregiudizio.

La prescrizione

Conclude infine la Corte sottolineando come l’azione di adempimento in forma specifica per l’attribuzione della Carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all’accreditato. La prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta del docente è invece decennale, stando la natura contrattuale della responsabilità, con termine che decorre – per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze – dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.

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