Atti di giudizio contenenti frasi offensive: giudice del procedimento investito di competenza inderogabile e funzionale

Giugno 12, 2024
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Atti di giudizio contenenti frasi offensive
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Atti di giudizio contenenti frasi offensive, la Corte di Cassazione con sentenza numero 36348 del 2023 ha chiarito che in ipotesi di questo genere, è competente il giudice dello stesso procedimento, investito di una competenza inderogabile e funzionale, anche quando le frasi sconvenienti hanno come destinatario l’avvocato di una delle parti.

 

Il caso

L’avvocato A.A. ha presentato un ricorso per cassazione contro la Zurich Insurance Plc, Rappresentanza Generale per l’Italia, chiedendo di annullare la sentenza numero 3311/2021 emessa il 15 maggio 2021 dal Tribunale di Imperia.

Questa sentenza respingeva l’appello dell’avvocato contro la decisione del giudice di pace, che aveva giudicato inammissibile la sua richiesta di risarcimento danni, ai sensi dell’articolo 89 del codice di procedura civile. La richiesta di risarcimento era stata motivata dal fatto che la Zurich aveva usato espressioni inappropriate e offensive nei confronti dell’avvocato A.A. durante un diverso processo in cui egli rappresentava alcuni clienti contro la stessa compagnia di assicurazioni.

La Zurich ha risposto al ricorso con un controricorso, supportato da una memoria. Da parte sua, l’avvocato A.A. ha presentato un documento chiamato memoria ai sensi dell’articolo 378 del codice di procedura civile, nel quale si limita a contestare le dichiarazioni della Zurich, senza fornire ulteriori argomentazioni.

Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni scritte per questa causa.

Infine, il caso arrivava all’attenzione della corte in una sessione in camera di consiglio. Dopo l’udienza, i giudici hanno deciso di riservarsi il diritto di depositare l’ordinanza entro il termine previsto dall’articolo 380-bis.1 del codice di procedura civile, al secondo comma.

Analisi dei motivi della decisione, primo motivo di ricorso

Nel primo motivo di ricorso, l’avvocato A.A. solleva la questione di una presunta violazione di legge da parte della sentenza contestata. Secondo il ricorrente, la sentenza non ha fornito una motivazione adeguata per dichiarare l’incompetenza del giudice a cui era stata presentata la domanda e, di conseguenza, ha erroneamente dichiarato inammissibile la sua richiesta di risarcimento danni.

Il ricorrente lamenta che la sentenza non ha spiegato perché non avrebbe dovuto essere in grado di agire autonomamente per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa delle espressioni offensive utilizzate dalla Zurich in alcuni documenti processuali di un altro caso.

La sentenza si limitava a dichiarare che solo il giudice che si occupa del caso in cui sono stati redatti o depositati tali documenti ha la competenza per valutare il danno derivante da espressioni offensive e inappropriate.

L’avvocato A.A. sostiene che, considerando la sua assenza nel processo in cui si sono pronunciate le espressioni offensive, non avrebbe dovuto essere impedito di intraprendere un’azione legale autonoma. Inoltre, afferma che il tribunale ha elencato quattro situazioni, già delineate dalla giurisprudenza, in cui è possibile presentare una richiesta indipendente di risarcimento danni secondo l’articolo 89 del codice di procedura civile. Tuttavia, il ricorrente ritiene che il suo caso non sia stato adeguatamente collegato a nessuna di queste situazioni dal giudice di merito.

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Secondo motivo del ricorso

Nel secondo motivo di ricorso, l’avvocato A.A. contesta la violazione dell’articolo 132 del codice di procedura civile, sostenendo che la sentenza impugnata presenta una motivazione apparente o comunque confusa e incomprensibile.

Egli critica il fatto che la sentenza non abbia chiarito perché, nonostante non fosse parte del processo in cui le espressioni offensive si sono pronunciate, non avrebbe potuto procedere autonomamente con un’azione di risarcimento danni ai sensi dell’articolo 89 del codice di procedura civile, come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 627 del 1950.

Il ricorso si giudicava inammissibile e manifestamente infondato.

Atti di giudizio contenenti frasi offensive, inammissibilità del ricorso

Il ricorso presentato si giudicava inammissibile e, inoltre, privo di fondamento. La ragione principale dell’inammissibilità è che il ricorso non ha fornito una descrizione adeguata del provvedimento che si sta contestando, limitandosi a citarne gli esiti senza entrare nel merito delle motivazioni.

Questo approccio impedisce di formulare critiche comprensibili e pertinenti. Un ricorso per cassazione che non riporta il contenuto decisionale della sentenza contestata e si limita a menzionare violazioni di legge e difetti di motivazione, senza stabilire un collegamento chiaro con la sentenza stessa e le argomentazioni a suo sostegno, non soddisfa i requisiti di contenuto previsti dall’articolo 366 del codice di procedura civile. Pertanto, si dichiara inammissibile, e il suo contenuto non può essere integrato da altri documenti, anche se citati nel ricorso stesso.

Pur ammettendo la sua ammissibilità, il ricorso non si poteva che considerare infondato, in quanto non si discosta dall’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche citato nel provvedimento impugnato.

Principi di diritto e orientamento della giurisprudenza

Il ricorrente non ha fornito motivi validi per deviare da tale orientamento. I principi di diritto già citati nel provvedimento impugnato si confermano anche qui:

  • la competenza a valutare il danno per espressioni offensive e inappropriate contenute negli atti giudiziari è esclusiva e inderogabile;
  • la competenza alla valutazione del danno spetta al giudice incaricato di gestire il procedimento in cui tali atti sono stati redatti o depositati;
  • anche se l’espressione offensiva è diretta al difensore di una delle parti, quest’ultimo, anche se non è parte del giudizio, deve presentare la richiesta di risarcimento danni esclusivamente nel contesto del procedimento in cui si inseriscono le espressioni offensive.

Atti di giudizio contenenti frasi offensive, eccezioni alle regole

Ci sono solo alcune eccezioni a queste regole, che si applicano in situazioni specifiche in cui non è possibile introdurre la richiesta di risarcimento danni per espressioni offensive o inappropriate nel contesto dello stesso procedimento, ad esempio:

  • quando le espressioni sono inserite in un procedimento esecutivo, che non è un giudizio di cognizione;
  • quando sono contenute in atti depositati durante una fase processuale che non consente l’introduzione di una nuova richiesta, come con la comparsa conclusionale o con la memoria di replica;
  • quando l’azione illecita è esclusivamente del difensore e non della parte, e la richiesta si presenta solo nei confronti del difensore;
  • quando il procedimento si conclude con un provvedimento che non ha carattere decisorio, come l’estinzione del caso.

Nessuna di queste eccezioni si applica al caso in questione.

Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come indicato nel dispositivo. Il ricorso per cassazione si presentava dopo il 30 gennaio 2013. Poiché la parte ricorrente risultava soccombente, ha ricevuto condanna a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, secondo quanto previsto dall’articolo 13, commi 1 bis e 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Atti di giudizio contenenti frasi offensive, conclusioni

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La stessa ha ordinato al ricorrente di pagare le spese legali della parte avversa, ammontanti a un totale di 2.000 euro, più 200 euro per spese varie, oltre ad altri costi generali e accessori.

Inoltre, ha condannato il ricorrente a versare un’ulteriore somma come contributo unificato, equivalente a quella richiesta per il ricorso principale.

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